Corte costituzionale

Ordinanza n. 344/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/07/2002 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 del decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e

donazioni), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 2001 dalla

Commissione tributaria regionale di Venezia sul ricorso proposto da

GE.RI.CO. S.p.a. contro Calderan Giorgia ed altro, iscritta al n. 646

del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto

l'impugnazione dell'atto con il quale l'Ufficio del registro di

Venezia aveva intimato all'acquirente di un immobile il pagamento

dell'imposta di successione dovuta dai suoi danti causa e da costoro

non pagata, la Commissione tributaria regionale di Venezia, con

ordinanza del 25 gennaio 2001, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990,

n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta sulle successioni e donazioni), nella parte in cui "non

prevede che il privilegio speciale sugli immobili operi quando [...]

abbia avuto formale pubblicità e l'acquirente ed il notaio rogante

siano posti in condizione di conoscerlo";

che il rimettente riferisce: a) che in primo grado la

competente Commissione tributaria, ritenuto che la Amministrazione,

prima di intimare all'acquirente il pagamento dell'imposta di

successione, non aveva assolto l'obbligo di previa escussione degli

eredi, aveva accolto il ricorso dell'acquirente sul punto; b) che

tale decisione era stata appellata in base al rilievo che

"l'aggressione dei beni gravati da privilegio non è condizionata

alla preventiva escussione del debitore di imposta";

che il giudice a quo - assunta la marginalità della

questione relativa alla preventiva escussione degli eredi, debitori

principali - ritiene "punto focale" del giudizio la possibilità che

un soggetto venga chiamato a pagare le imposte dovute da altri, senza

alcuna possibilità di difendersi;

che nell'ordinanza di rimessione premessa la diversità della

disciplina impugnata rispetto a quella, positivamente scrutinata

dalla Corte costituzionale, relativa al privilegio in tema di INVIM -

si osserva che, in applicazione della norma censurata, all'acquirente

del bene viene intimato di pagare una imposta della quale ignora sia

l'esistenza che l'ammontare, calcolata sull'intero asse ereditario,

non rapportata al valore dell'immobile compravenduto e del tutto

svincolata dalla capacità contributiva dell'acquirente;

che, secondo il giudice a quo, la detta disposizione, tenendo

in considerazione esclusivamente "l'interesse fiscale", con

sacrificio di altri interessi, pur costituzionalmente garantiti, del

"privato cittadino", si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e

113 della Costituzione, inibendo all'acquirente "ogni possibilità di

difesa", e con l'art. 53 della Costituzione, poiché la pretesa del

fisco prescinde dalla capacità contributiva di chi è chiamato a

pagare un debito tributario altrui;

che, a rimedio dell'affermata incostituzionalità della

norma, il rimettente - richiamato l'art. 2745 del codice civile, il

quale prevede che la costituzione del privilegio può "essere

subordinata a particolari forme di pubblicità" nonché il successivo

art. 2762, secondo comma, del codice civile che, "nel caso di vendita

di macchine", subordina il privilegio del venditore alla pubblicità

ivi specificata - prospetta la possibilità di inserire nell'art. 41

del decreto legislativo n. 346 del 1990 una disposizione che imponga

alla Amministrazione finanziaria, per opporre il privilegio ai terzi

acquirenti di beni ereditari, la iscrizione dello stesso presso

"l'Ufficio dei registri immobiliari";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e comunque

di infondatezza della questione;

che, in particolare, secondo la difesa pubblica, la questione

sarebbe inammissibile in quanto sollevata dal rimettente senza il

preventivo esame del motivo di appello formulato dalla

Amministrazione, il cui eventuale rigetto renderebbe la questione

irrilevante;

che, quanto al merito, l'Avvocatura rileva che il privilegio

di cui alla norma censurata, la quale si limiterebbe a richiamare

l'istituto già compiutamente regolato dall'art. 2772 del codice

civile, si inserisce nell'ambito delle garanzie apprestate

all'interesse pubblico alla certa e rapida riscossione dei tributi,

la cui preminenza giustifica la posizione di "vantaggio" attribuita

alla Amministrazione nei confronti sia degli altri creditori che

dell'eventuale acquirente del bene gravato dal privilegio;

che, secondo la medesima difesa, l'acquirente, accertato che

il bene oggetto della compravendita proviene da una successione

ereditaria relativamente alla quale potrebbe essere ancora pendente

il termine per l'esercizio del privilegio, potrebbe richiedere

all'alienante la prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi

fiscali inerenti la successione.

Considerato che il giudice rimettente, dubitando della

legittimità costituzionale dell'art. 41 del decreto legislativo

31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni),

nella parte in cui "non prevede che il privilegio speciale sugli

immobili operi quando [...] abbia avuto formale pubblicità e

l'acquirente ed il notaio rogante siano posti in condizione di

conoscerlo", ipotizza, onde rimuovere il dedotto contrasto con gli

artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, l'inserimento nell'art. 41

del decreto legislativo n. 346 del 1990 "di una norma che imponga

all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione del privilegio presso

l'Ufficio dei registri immobiliari";

che, a prescindere da ogni altra considerazione, la richiesta

pronuncia additiva non si pone quale soluzione costituzionalmente

necessitata, giacché, al riguardo, è comunque prospettabile una

pluralità di soluzioni la cui scelta è rimessa alla

discrezionalità del legislatore (cfr. sentenza n. 291 del 2001);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 41 del decreto legislativo

31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte