Sentenza n. 345/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice
di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 maggio 1980 dal Tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Ravasio Enrico ed altri, iscritta al
n. 522 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 270 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1984 dal Giudice istruttore
presso il Tribunale di Vigevano nel procedimento penale a carico di
Mugliarisi Vincenzo ed altri, iscritta al n. 285 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 202- bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 3 maggio 1985 dal Giudice istruttore
presso il Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di
Iacchia Gian Eugenio ed altro, iscritta al n. 443 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 287- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 1° luglio 1987 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
Udito l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza 2 maggio 1980 il Tribunale di Torino sollevava
questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 323
ult. co. cod. proc. pen. con riferimento agli art.li 24 secondo co.,
e 3, co. primo, Cost.
Riferiva il Tribunale nell'ordinanza che, nel corso di istruttoria
formale a carico di più imputati, il Giudice istruttore aveva
ridotto il numero dei consulenti tecnici di parte nominati dai vari
difensori degl'imputati, sostenendo che non sussisteva fra di essi
alcun conflitto di interessi. Sulla doglianza di uno degl'imputati,
che si era visto privato del suo consulente ed attribuito quello di
altro imputato, il Tribunale, ritenendo invece che sussistesse fra i
coimputati contrasto di interessi difensivi, aveva annullato al
dibattimento le perizie disposte dal giudice istruttore, a causa
della dichiarata nullità del provvedimento di riduzione dei
consulenti. Ma la Corte di Cassazione, investita del conflitto di
competenza sollevato dal Giudice istruttore, aveva a sua volta
annullato l'ordinanza del Tribunale, rimettendo a quest'ultimo gli
atti per l'ulteriore corso del giudizio: e ciò in quanto - in
conformità a consolidata giurisprudenza
Innanzitutto nei confronti del parametro di cui all'art. 24 Cost.
perché un massimo di due consulenti di parte non poteva garentire
agl'imputati una congrua difesa tecnica quando fossero stati nominati
tre o più periti, ciascuno specialista in una diversa disciplina
(doglianza questa comune ad ambo i rimettenti). Ma anche nei
confronti dell'art. 3 Cost. - secondo il Giudice di Vigevano - per
l'ingiustificata disparità di trattamento che veniva così a
profilarsi rispetto ad imputati di altri procedimenti nei quali
fossero nominati non più di due periti d'ufficio.
In ambo i giudizi interveniva il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata manifestamente
infondata. Secondo l'Avvocatura, infatti, nonostante le oscillazioni
della giurisprudenza, la norma consente un'interpetrazione logica che
elimini ogni dubbio di legittimità costituzionale. Se il giudice
nomina più periti, ciascuno esperto in distinte discipline, vuol
dire che il processo esige l'ausilio tecnico in settori diversi della
scienza, e allora non c'è ragione che si debba vietare alla difesa
di soddisfare la stessa esigenza nell'interesse generale della
Giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Tutte le ordinanze impugnano l'art. 323 ult. co. cod. proc.
pen. con riferimento agli stessi parametri costituzionali (art.li 3 e
24 Cost.), salvo quella del Giudice Istruttore presso il Tribunale di
Firenze che limita il riferimento all'art.24 Cost.
La questione di fondo è, ad ogni modo, identica, anche se nelle
ordinanze di Vigevano e di Firenze si ha riguardo ad un suo
particolare aspetto.
I procedimenti possono, perciò, essere riuniti per decidere
gl'incidenti con unica sentenza.
2. - Nel contesto della decisione, tuttavia, è opportuno tenere
distinta la motivazione concernente l'incidente sollevato dal
Tribunale di Torino, da quella relativa alle altre due ordinanze.
È evidente, per quanto si riferisce alla questione di Torino, che
la regiudicanda, così com'era stata proposta dal conflitto sollevato
dal Giudice Istruttore e poi risolta dalla Corte di Cassazione, era
limitata al concetto di incompatibilità di posizioni fra più
imputati: e la Cassazione aveva ribadito che, per aversi tale
incompatibilità, non è sufficiente un contrasto semplicemente
potenziale, od asserito o presunto, né una semplice diversità di
posizioni giuridiche, ma occorre un vero e proprio contrasto di
interessi difensivi, che dev'essere attuale ed effettivo. Il
Tribunale, perciò, procedendo nel dibattimento, ove avesse ravvisato
in qualunque successivo momento, per l'acquisizione di più precisi
elementi, il ricorrere di tali estremi di concretezza, attualità ed
effettività, avrebbe sempre potuto, adeguatamente motivando in punto
di fatto, annullare la perizia e disporne una nuova per l'osservanza
dei diritti e delle facoltà delle parti.
Il Tribunale, invece, sollecitato dalla difesa, ha preferito
imboccare una strada diversa, ampliando i termini del problema fino a
domandarsi se, in definitiva, queste limitazioni ad una libera scelta
difensiva, imposte dal giudice in tema di consulenti tecnici sulla
base di una norma espressa da ben diversa stagione politica, fosse
ancora conforme ai principi dettati dalla Costituzione.
Il problema veniva così spostato dal campo della compatibilità
difensiva, in ipotesi di contrasto d'interessi, a quello ben più
generale della compatibilità costituzionale della norma stessa, che
quelle ipotesi disciplina, nei confronti dell'art. 24 della
Costituzione.
L'ordinanza ritiene che il dubbio di legittimità sia sostenuto da
due sentenze di questa Corte. La n. 59 del 1° dicembre 1959, con la
quale la Corte ha riconosciuto che l'incompatibilità di un unico
difensore di più imputati, quando fra questi si verifichi contrasto
d'interessi difensivi, integri la nullità assoluta prevista dal n. 3
dell'art. 185 cod. pen., in quanto essa viene a sostanziarsi in una
vera e propria mancanza di assistenza: e la n. 126 del 9 giugno 1971
che - ad avviso del Tribunale di Torino - avrebbe affermato
l'importanza della funzione del consulente tecnico come collaboratore
del difensore, al punto da doversi ritenere l'estensibilità al detto
consulente delle garenzie che l'art. 24 Cost. stabilisce per
l'inviolabilità della difesa.
Si vorrebbe, in altri termini, che al giudice fosse fatto divieto
d'interferire sulla libera scelta del consulente tecnico, da parte
dell'imputato, così come non gli è consentito di condizionare
quella del difensore. Ma la pretesa si fonda su affermazioni non
sempre esatte e su equiparazioni che la giurisprudenza di questa
Corte non ha mai espresso in modo così assoluto.
Va subito rilevato, intanto, che non esiste per il giudice
nell'ordinamento positivo un divieto generale di non interferenza
nella scelta del difensore da parte dell'imputato. A parte i casi
ovvi di incapacità, o di non iscrizione all'albo o di sospensione o
cancellazione da esso, che il giudice deve rilevare ex officio
invitando l'imputato ad altra scelta o, in mancanza, imponendogli un
difensore ufficioso, sta di fatto che proprio la sentenza n. 59 del
1959, invocata dall'ordinanza, impone al giudice di rilevare ex
officio l'incompatibilità della difesa per le ipotesi di contrasto
d'interessi, intervenendo a regolarizzare l'anomala situazione anche
con declaratorie di nullità. Situazione questa che, del resto, già
risultava dal sistema della riforma portata dalla l. 18 giugno 1955
n. 518, nonostante che il modificato art. 185 cod. proc. pen. fosse
silente sul punto. Né poteva opporvisi il principio secondo cui lex
posterior generalis non derogat priori speciali perché non si tratta
di un criterio assoluto e nella specie l'interpetrazione della
voluntas legis portava l'implicita abrogazione della seconda
proposizione del primo co. dell'art. 133 cod. proc. pen.
Ma, pur prescindendo da questo genere di intervento, è certo
comunque che la legge fa obbligo al giudice d'interferire proprio sul
numero di difensori attribuendogli il potere d'invitare l'imputato a
ridurre il numero dei difensori eccedente i due consentiti o, in
mancanza, ad estromettere l'ultimo nominato in ordine di tempo.
È impensabile, insomma, che al giudice, cui spetta la
responsabilità dell'ordinato progredire del procedimento, possa
essere impedito in via generale d'interferire su ogni aspetto del
processo, visto che proprio da lui si esige che sieno rese operative
e concrete le stesse garenzie previste dalla Costituzione a tutela
della difesa.
Ma non è nemmeno esatto poi che la sentenza n. 126 del 1971 abbia
equiparato a tal punto la posizione del consulente tecnico di parte a
quella del difensore da doversi ritenere che a quello debbano
estendersi tutte le norme di garanzia concernenti quest'ultimo.
È ben vero che, tramontata ormai la dottrina che vedeva nel
consulente tecnico della difesa un perito di parte contrapposto al
perito d'ufficio, ben può dirsi oggi, con maggiore precisione
scientifica, che si tratta di soggetto che entra a far parte
dell'ufficio di difesa come elemento e strumento dell'integrazione
tecnica dell'ufficio stesso. Ma l'invocata sentenza ha precisato che
"il diritto di difesa deve intendersi garentito dall'art. 24 Cost.
non in modo assoluto ed indistinto, bensì in modo condizionato, che
tenga conto delle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti".
Pur avvertendo, peraltro, che questi temperamenti valgono "sino al
limite in cui adattamenti - o anche restrizioni - si appalesino
giustificati da altre norme del sistema (sent. n. 5 del 1965)". E
prosegue la sentenza rilevando che proprio "la struttura
dell'istituto della consulenza tecnica di parte (quale atto di
collaborazione eventuale a fianco del difensore giuridico) ne palesa
il limitato contenuto ed i confini".
Ancor più incisivamente la sentenza di questa Corte n. 111 del
1970 ha precisato che il diritto di difesa "può essere regolato
dalla legge, sia nel modo sia nel tempo, per evitare sviamenti dallo
scopo della protezione datagli, e sopratutto per evitare che sia
attuato in maniera ingiustificatamente dilatoria o del tutto sterile,
così da pregiudicare l'ordinata amministrazione della giustizia".
In realtà, dall'esame della giurisprudenza costituzionale,
risulta che nell'ambito dei valori da coordinare con il diritto di
difesa la Corte ha posto, fra gli altri, "l'interesse alla
realizzazione della giustizia" (sent. n. 114 del 28 novembre 1968),
"l'ordinata amministrazione della giustizia" (sent. n. 111 del 26
giugno 1970), "l'interesse a che i processi sieno portati a
compimento entro congrui termini" (sent. n. 48 del 16 maggio 1976)
nonché "l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche" valori
tutti che giustificano ragionevoli preclusioni per l'esercizio del
diritto di difesa (sentenze n.i 112 del 16 maggio 1976 e 136 del 12
luglio 1972).
3. - Da tutto quanto fin qui rilevato emerge all'evidenza che se
lo stesso diritto di difesa (nel quale vanno ricomprese sia
l'autodifesa dell'imputato che l'opera difensiva dell'avvocato o
procuratore), considerato inviolabile dall'art. 24 Cost., può
tuttavia essere sottoposto dal legislatore ad una disciplina che,
senza vanificarlo, lo contemperi e lo coordini con altri valori
costituzionali, tanto più quella disciplina è ammissibile quando si
tratti, non della difesa in se stessa, ma della sua integrazione
tecnica, che della prima non possiede l'assoluta imprescindibilità.
Con ciò non si vuol negare, tuttavia, che l'integrazione tecnica
della difesa, a causa della sua funzione eventuale, non svolga un
ruolo importante: l'eventualità di per se stessa, infatti, non è
carattere che la sminuisca, dato che il giudizio di valore va
rapportato al momento in cui l'esigenza dell'integrazione
concretamente si presenta.
Ciò che si vuol dire è che il principio di cui all'art. 24 Cost.
è sicuramente realizzato dalla presenza nel processo di una difesa
cui sieno riconosciute quelle garenzie che - come ebbe ad affermare
questa Corte nella citata sent. n. 59 del 1959 - la inseriscano
"nell'iter del processo con carattere di essenzialità, tanto da
essere intimamente legata alla regolare esplicazione del potere
giurisdizionale". Un accenno, dunque, ad una funzione pubblicistica
che, pur non trasformando la natura del rapporto fra difensore e
difeso, sottolinea che interest rei publicae che la difesa possa
instaurare con il pubblico ministero un libero ed efficiente
contraddittorio, tale da consentire al giudice un regolare ed
obbiettivo esercizio del suo potere.
La violazione dell'art. 24 Cost., pertanto, viene in evidenza
ogniqualvolta i poteri, le facoltà, le iniziative della difesa sono
pregiudicate al punto tale da rendere virtualmente inefficiente la
funzione di cui ora si è detto. Fino a quel limite, però,
limitazioni e preclusioni possono essere poste quando si tratti come
si è già rilevato - di non vulnerare altri parametri costituzionali
almeno di pari valore.
Il problema, perciò, che la Corte è chiamata a risolvere, a
seguito dell'incidente sollevato dal Tribunale di Torino, è proprio
questo. La disciplina dettata dall'ultimo comma dell'art. 323 cod.
proc. pen. in tema di consulenti tecnici di parte è tale da
vanificare il ruolo che la difesa giuridica deve svolgere nel
processo secondo il principio dettato dall'art. 24 Cost.? In altri
termini, il Tribunale dubita che la limitazione a due consulenti
tecnici, imposta dal legislatore a ciascun gruppo di imputati con
interessi non confliggenti, violi l'art. 24 Cost. perché
interferirebbe nella libertà della linea difensiva. In realtà, qui
non si fa tanto una questione di numero dei consulenti, o per lo meno
non è questo l'oggetto essenziale della censura come sarà, invece,
nelle questioni sollevate dalle altre ordinanze. Qui la critica si
appunta sul momento processuale in cui, essendo più le parti in
comunanza d'interessi che intendono avvalersi della facoltà di
nominare consulenti, il legislatore impone che questi non sieno più
di due. E poiché l'ipotesi del conflitto d'interessi è
espressamente esclusa da questa limitazione per volontà della norma
impugnata, l'ordinanza lamenta soltanto che il difensore non possa,
in quell'unico caso, avvalersi dell'autonoma opera di un consulente
tecnico di propria esclusiva fiducia in quanto - secondo l'ordinanza
- il consulente comune dovrebbe "limitare ed indirizzare la sua opera
in considerazione di preoccupazioni defensionali che attengano a
tutto il gruppo di imputati alla cui difesa è preposto".
Orbene, è proprio quest'ultima considerazione che non ha veruna
teorica consistenza. Sempre che ovviamente non sussista contrasto
d'interessi (per il qual caso il legislatore ha adeguatamente
provveduto), non è scritto in nessun luogo che i consulenti tecnici
comuni a più parti debbano svolgere soltanto considerazioni generali
valevoli per tutti. Anzi, se vi sono aspetti particolari che
riguardano taluno degli imputati, specie se tali da poterlo mettere
fuori causa anche indipendentemente dalle questioni generali,
mancherebbero al loro dovere i consulenti che omettessero di porre in
luce tali aspetti. Deve dirsi che di solito le consulenze tecniche
(come, del resto, le perizie) fanno, infatti, seguire ad una parte
generale concernente i problemi comuni, una parte speciale incentrata
sulle corrispettive posizioni dei singoli imputati.
Senonché, anche mediante la prospettazione del riferimento al
parametro di cui all'art. 3 Cost. sembra che l'ordinanza intenda
alludere in particolare alle situazioni in cui, essendo uno o l'altro
dei consulenti (che il giudice ha ex officio ridotto a due) quello
originariamente nominato da taluno degl'imputati, gli altri possano
temere di vedersi trascurati nelle considerazioni specifiche che
riguardano le loro individuali posizioni. Al che ben si potrebbe
anche aggiungere l'ipotesi limite in cui l'unico o i due consulenti
rimasti in causa, dopo le riduzioni d'ufficio, non godano
assolutamente della fiducia degli altri imputati, per disistima sul
piano tecnico o per altra ragione: benché debba dirsi che, nella
specie, di quest'ultima ipotesi non vi è, per verità, nella
motivazione dell'ordinanza alcun accenno di rilevanza della
questione.
Ma, comunque sia, è proprio a questo punto che - come si era più
sopra rilevato - assume evidenza la centralità della difesa come
aspetto essenziale e imprescindibile del contenuto del principio di
cui all'art. 24 Cost.
È, infatti, compito del difensore quando si verifichino siffatte
ipotesi marginali, di vigilare affinché i consulenti comuni abbiano
a sottolineare anche gli aspetti particolari che riguardano il
proprio difeso; ed è proprio per questo - per la costante presenza
di una libera ed autonoma difesa giuridica - che qualche limitazione
alla sua integrazione tecnica non vanifica l'inviolabilità del
principio di difesa.
Ben è vero, tuttavia, che, in ulteriore ipotesi, può anche
verificarsi che soltanto la competenza e l'esperienza del consulente
tecnico consentano di rilevare sul piano scientifico elementi che
scagionino l'uno o l'altro imputato, e se il consulente comune non è
particolarmente attento alla posizione di questi, né l'imputato
stesso né il difensore sono in grado di sollecitare la discussione
sui punti risolutivi.
Ma va, in contrario, osservato che anche in questo caso si
verserebbe comunque in ipotesi di negligente esercizio dei doveri
d'ufficio da parte del consulente, e perciò non riguarderebbe
l'istituto in sé. D'altra parte, se l'attento difensore nutre vera e
propria sfiducia nelle capacità o nella diligenza dei consulenti
comuni, nulla vieta che egli possa farsi assistere stragiudizialmente
da specialista da lui stimato per averne i suggerimenti che gli
consentano di richiamare l'attenzione dei negligenti o incompetenti
consulenti sui punti essenziali della posizione del proprio difeso.
In siffatto caso limite, perciò, una questione di legittimità
costituzionale potrebbe forse sorgere soltanto nei confronti del non
abbiente.
Ché se poi, ciononostante, i consulenti tecnici comuni si
mostrassero recalcitranti a rappresentare nell'elaborato quanto viene
richiesto dal difensore, ben potrebbe allora questi invocare dal
giudice il riconoscimento di una situazione sostanzialmente
equivalente a quella dell'incompatibilità, venendo a verificarsi un
insanabile contrasto fra difensore e consulente tecnico gravemente
pregiudizievole alla difesa di uno degl'imputati.
E questo proprio in un caso in cui - come bene osserva l'ordinanza
di rimessione - non è dato all'imputato o al suo difensore di
sostituire il consulente di parte. Non può esservi dubbio sul piano
interpetrativo che, in siffatta ipotesi, il giudice dovrà adottare i
provvedimenti del caso, e che, se inascoltato, il difensore ben
potrà riproporre la sua doglianza nella fase e nei gradi successivi.
Del resto, nella specie si parla di riduzione operata d'ufficio
dal giudice, che ha così determinata la situazione denunziata:
quella, cioè, dell'imputato che si è visto eliminare il proprio
consulente, mentre altri, più fortunato, ha conservato quello di sua
fiducia. Nella norma, però, non è scritto che il giudice debba
necessariamente operare riduzioni a suo arbitrio. La legge dice
soltanto che "il giudice, occorrendo, provvede anche d'ufficio, con
ordinanza, a fare osservare questa disposizione". Il che significa
che innanzitutto convocherà le parti per sollecitare fra di loro
un'intesa, avvertendole che, in caso contrario (occorrendo), dovrà
provvedere d'ufficio all'eliminazione dei consulenti eccedenti i due
consentiti, attenendosi al criterio della priorità delle nomine. A
quel punto, però, ascoltando le ragioni delle parti, potrà anche
operare scelte in relazione a criteri diversi (particolare o maggiore
gravità della posizione di taluno degli imputati, fama e notoria
rettitudine di taluno dei consulenti etc.).
Tutto ciò dimostra ancora una volta che il cuore della garenzia
prestata dall'art. 24 Cost. è la difesa della parte, e che le
limitazioni della sua integrazione tecnica non potrebbero
pregiudicare quel principio se non quando la difesa ne restasse
virtualmente vanificata.
4. - Senonché, in forza di quanto si era più sopra osservato,
non basterebbe l'avere accertato che le limitazioni poste dalla legge
vigente alla nomina di consulenti tecnici, quando più parti
intendono nominarli, non sono tali da rendere del tutto inefficiente
la difesa.
Trattandosi pur sempre di limiti posti all'esercizio della difesa,
s'è detto che essi non potrebbero essere legittimati sul piano
costituzionale se non si accerta altresì che sono posti a tutela di
altri valori costituzionali almeno equivalenti.
Tra i valori che - come si è visto - la giurisprudenza di questa
Corte ha preso in esame, i primi tre che si erano richiamati in
ordine decrescente rappresentano sicuramente causa di ragionevole
limite al numero dei consulenti tecnici.
L'interesse alla realizzazione della giustizia, innanzitutto ma,
come suoi aspetti complementari, anche la sua ordinata
amministrazione e il compimento dei processi entro congrui termini.
L'ordinanza sembra sottovalutare questi aspetti complementari
quando allude, da una parte, ad una non prevalenza dell'esigenza di
semplificazione della procedura, e quando, dall'altra, si riferisce
al "ben limitato aggravio che deriva dalla presenza di un maggior
numero di consulenti tecnici". Certo, se il tribunale di Torino
intendeva valutare questi aspetti sul metro della procedura che
andava esaminando, è probabile che quelle considerazioni non fossero
lontane dal vero. Ma la norma, nella sua necessaria astrattezza, deve
ricomprendere nella sua previsione il maggior numero di casi
possibili. Disciplinando il numero dei difensori e quello dei loro
consulenti tecnici, il legislatore non poteva non avere riguardo
anche ai processi con elevato numero di imputati, e alle
pregiudizievoli situazioni che si sarebbero potute verificare se quel
numero fosse stato abbandonato all'arbitrio delle parti. Specie oggi,
poi, che conosciamo le difficili esperienze dei processi di massa, i
cosidetti "maxiprocessi", nei quali il numero degl'imputati ascende
con frequenza a qualche centinaio: e si tratta di processi
gravissimi, concernenti la grande criminalità organizzata, quasi
sempre di tipo mafioso o, in un passato recente, di tipo
terroristico, con imputazioni che vanno dagli omicidi aggravati, alle
estorsioni, alle rapine, allo spaccio di stupefacenti, ai delitti
contro l'ordine costituzionale.
In tutti tali casi sussiste il pericolo che del numero eccessivo
di consulenti si possa fare uso deviante dai fini per cui la facoltà
è concessa, attuando situazioni emulative a scopo meramente
dilatorio, nel tentativo di provocare un decorso del tempo tale da
far caducare provvedimenti restrittivi della libertà personale o
addirittura da far cadere in prescrizione reati anche gravi.
La presenza in un'istruttoria di qualche centinaio di consulenti
cui dev'essere reso noto il giorno d'inizio delle operazioni
peritali, che hanno poi diritto di assistere ad esse, e mentre vi
assistono possono presentare al giudice istanze, e comunque fare
osservazioni e riserve, di cui deve farsi menzione nel processo
verbale, con la indicazione del provvedimento dato, è situazione
capace di cagionare enormi ritardi. Inoltre ciascun consulente può
chiedere al giudice per iscritto di sottoporre al perito quesiti
specifici, e il giudice deve provvedere con ordinanza. Specie poi se
la perizia sia stata compiuta senza che il consulente vi abbia
assistito, questi può chiedere l'esame della persona o della cosa
oggetto della perizia. E, per quanto l'u.p. dell'art. 324 cod. proc.
pen. avverta che l'esecuzione di tali provvedimenti non può
ritardare la chiusura dell'istruttoria, è di tutta evidenza la
relatività di siffatta disposizione. Se poi si tien conto della
facoltà del difensore di far sentire il consulente al dibattimento
per dare schiarimenti sulla propria relazione, ci si rende conto di
quanto i tempi verrebbero allungati dall'audizione di qualche
centinaia di consulenti, che va ad aggiungersi alle residue
elefantiache attività dibattimentali (interrogatori di centinaia di
imputati, esame di testi ancor più numerosi, risoluzione di
frequenti incidenti processuali, lunghe letture e arringhe di un
numero di difensori quasi doppio di quello degl'imputati).
Il temperamento, dunque, posto dal legislatore, per l'ipotesi di
più parti intenzionate a nominare consulenti, è sicuramente idoneo
a tutelare l'interesse alla realizzazione della giustizia, che
altrimenti potrebbe restare frustrata proprio da una disposizione che
in tanto è diretta a garentire l'interesse della difesa in quanto
esso serve appunto alla realizzazione e non alla negazione della
giustizia.
Dal che si evince altresì che quelle finalità complementari,
rappresentate dall'interesse ad un'ordinata amministrazione della
giustizia e al compimento dei processi entro termini ragionevoli sono
sempre, in definitiva, in funzione del primario interesse alla
realizzazione della giustizia. Una giustizia disordinatamente o
tardivamente amministrata può essere non meno pregiudizievole
dell'ingiustizia: non senza ragione la Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
firmata a Roma il 4 novembre 1950, il cui strumento di ratifica è
stato depositato a Strasburgo il 26 ottobre 1955 ha posto in primo
piano, sia per i detenuti che per i non detenuti, diritto ad una
decisione in ordine alle accuse "entro un termine ragionevole".
Anche questi, dunque, sono valori che non possono essere
sottovalutati.
Naturalmente la fissazione dei limiti più idonei, la loro
eventuale modificazione in momenti storici diversi, integra una
scelta politica del legislatore che non può incontrare censura fino
a quando rimanga entro confini di ragionevolezza.
E, a tale proposito, s'è già detto più sopra come l'apparente
disparità di trattamento che, in qualche caso limite, sembrerebbe
profilarsi, può essere comunque risolta dal giudice sul piano
interpetrativo: e con ciò si risponde anche al profilo della censura
concernente il parametro di cui all'art. 3 Cost.
Inoltre, nell'atto in cui il legislatore dovesse introdurre,
magari nel nuovo codice processuale penale in corso di stesura,
modifiche atte a dare maggiore liberalizzazione al numero dei
consulenti tecnici, avrebbe anche la possibilità di neutralizzare
effetti pregressi perversi dettando adeguate norme transitorie.
5. - Le ordinanze dei giudici istruttori di Vigevano e di Firenze
sollevano la questione del limitato numero di consulenti che la
difesa può nominare in relazione a un diverso caso di specie.
L'ipotesi, infatti, riguarda la nomina di più periti, esperti in
distinte discipline specialistiche, da parte del giudice istruttore,
e la regola dell'art. 323 u.p. cod. proc. pen. che, non consentendo
eccezioni, vieta all'imputato di nominare più di un consulente
tecnico, o al massimo due se più sono le parti con interessi comuni.
Nella specie, infatti, per un'unica perizia erano stati nominati
specialisti in medicina legale, chirurgia toracica, psichiatria,
psicologia, sessuologia e ortopedia: in totale, quattro periti per
ciascuna perizia dei due distinti processi. Mentre si prescriveva
agl'imputati, tutti coinvolti in unico interesse difensivo, di non
nominare più di due consulenti tecnici complessivamente, dandosi
atto che gli imputati sono otto nel processo di Vigevano e due in
quello di Firenze.
Giustamente rilevano le ordinanze che una tale situazione è
gravemente lesiva del diritto di difesa, costituzionalmente
garentito, essendo impensabile che un massimo di due consulenti sia
in grado d'interloquire efficacemente in ben quattro distinte
discipline specialistiche, nelle quali, invece, ciascuno dei periti
ha una particolare competenza. Sarebbe, perciò, evidente - ad avviso
dei rimettenti - che la disposizione impugnata è incompatibile con
il principio di cui all'art. 24 Cost. e, per il giudice di Vigevano,
anche con quello di cui all'art. 3 Cost., per la disparità di
trattamento che verrebbe a verificarsi nei riguardi di altri imputati
nei cui processi il giudice abbia, invece, nominato un solo perito.
Osserva, però, la Corte che la questione è facilmente risolubile
sul piano interpetrativo, così come, del resto, ritiene gran parte
della giurisprudenza.
Se, per avere lumi scientifici su di un caso di una certa
complessità, il giudice ritiene di sentire l'avviso di esperti in
distinte discipline, ciò significa che il caso presenta aspetti
poliedrici, per ciascuno dei quali sarebbe teoricamente possibile
disporre separatamente. Soltanto per economia processuale, ma
sopratutto per favorire la confluenza delle varie discipline peritali
in un unico giudizio collegiale, i vari periti vengono di solito
nominati in un solo contesto. In realtà, però, si tratta pur sempre
di tanti giudizi peritali quanti sono gli specialisti, ciascuno dei
quali esamina il caso nel cono della propria prospettiva scientifica.
È nei limiti del sistema, perciò, che in tali casi si consenta
anche all'imputato di nominare tanti consulenti quante sono le
virtuali perizie specialistiche o, in altri termini, per quante sono
lo specialità scientifiche implicate dalla perizia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
323 u. co. cod. proc. pen. sollevata dal Tribunale di Torino con ord.
2 maggio 1980 (n.522/80 reg. ord.), e dai giudici istruttori presso i
Tribunali di Vigevano e di Firenze, rispettivamente con ord. 20
ottobre 1984 (n. 285/85 reg. ord.) e 3 maggio 1985 (n. 443/85 reg.
ord.) con riferimento agli art.li 3 e 24 Cost.: salvo quest'ultimo
giudice, che ha limitato il riferimento all'art. 24 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte