Corte costituzionale

Ordinanza n. 345/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/10/1996 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge

20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità

dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale

nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dal

d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Abrogazione, a seguito di referendum

popolare, della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'art.

19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla

costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché

differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima),

promossi con ordinanze emesse:

1) il 5 marzo 1996 dal pretore di Brindisi nel procedimento

civile vertente tra S.U.L.T.A. ed altra e SEAP S.p.a., iscritta al n.

435 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996;

2) il 12 febbraio 1996 dal pretore di Latina sul ricorso proposto

da F.L.A.I.C.A. Uniti C.U.B. contro la Standa S.p.a., iscritta al n.

437 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione della F.L.A.I.C.A. Uniti C.U.B. e

della Standa S.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso, ai sensi

dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dal Sindacato

Unitario dei Lavoratori del Trasporto Aereo (SULTA) e dalla

Confederazione Unitaria di Base (CUB) contro la SEAP S.p.a., per

denunciare come antisindacale il rifiuto di riconoscimento della

rappresentanza sindacale aziendale costituita nell'ambito delle

associazioni ricorrenti, il pretore di Brindisi, con ordinanza del 5

marzo 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 39 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19

della legge citata n. 300 del 1970, nella parte in cui limita il

riconoscimento delle rappresentanze aziendali, ai fini delle tutele e

agevolazioni previste nel titolo III della legge medesima, alle sole

organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi;

che, ad avviso del giudice rimettente, il testo oggi vigente

della norma impugnata viola il principio di eguaglianza perché

consente comportamenti discriminatori del datore di lavoro nei

confronti dei sindacati rappresentati nell'azienda fino "alla

possibile negazione della cittadinanza aziendale a rappresentanze con

forte seguito, ma considerate scomode";

che sarebbe violato altresì il principio della libertà

sindacale perché "il sindacato può subire in sede di trattativa per

la stipula di contratti o accordi collettivi un condizionamento della

propria autonomia, ... Non può, invero, considerarsi libera una

organizzazione sindacale che si trovi di fronte alla scelta tra la

firma di un contratto ritenuto non rispondente agli interessi dei

suoi aderenti, con il vantaggio di acquisire i diritti e le

prerogative di cui al titolo III dello statuto dei lavoratori, e il

rifiuto di firmare un siffatto contratto, rinunziando però a tali

diritti";

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata;

che analoga questione, in riferimento agli artt. 2, 3 e 39 della

Costituzione, è stata sollevata dal pretore di Latina, con ordinanza

del 12 febbraio 1996, nel procedimento promosso, ai sensi dell'art.

28 della legge n. 300 del 1970, dalla FLAICA Uniti (Federazione

Lavoratori Agro-Industria-Commercio e Affini Uniti), aderente alla

Confederazione Unitaria di Base (CUB), contro la S.p.a. Standa;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 19 della legge n.

300 del 1970, nel testo modificato dalla consultazione referendaria,

viola i princìpi di eguaglianza e di libertà sindacale perché, da

un lato, "introduce una ingiustificata discriminazione che privilegia

soggetti meno meritevoli di tutela", consentendo il riconoscimento di

rappresentanze aziendali di organizzazioni sindacali "prive di

qualunque rappresentatività alla sola condizione di stipulare un

contratto", dall'altro, perché priva il sindacato dell'"autonomia

del proprio riconoscimento";

che è ritenuto violato anche l'art. 2 della Costituzione,

"atteso che il sindacato viene indotto a sottoscrivere accordi che

possono non avere il fine di perseguire gli interessi dei

rappresentati, ma piuttosto quello di ritagliarsi, con i diritti di

cui al titolo III dello statuto, una porzione di potere";

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita l'associazione sindacale ricorrente, senza peraltro

depositare memoria, né formulare conclusioni;

che si è pure costituita la S.p.a. Standa chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, con riguardo al richiamo dell'art. 2 della Costituzione, la

società costituita obietta che questa norma, nel riconoscere i

diritti del singolo nelle formazioni sociali, al più può riferirsi

alla garanzia della libertà sindacale, peraltro specificamente

sancita dall'art. 39, non alla normazione di sostegno del sindacato

nei luoghi di lavoro, delimitata dalla norma denunziata, la quale,

anche nella nuova versione, "è sempre attuazione del principio

pluralistico, come di quelli solidaristico e personalistico, secondo

i criteri selettivi del legislatore";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata infondata.

Considerato che i giudizi introdotti dalle due ordinanze, avendo

per oggetto questioni analoghe, possono essere riuniti e decisi con

unico provvedimento;

che, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, la

questione è già stata portata dai pretori di Milano e di Latina

all'esame di questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con

sentenza n. 244 del 1996;

che palesemente inconsistente è il nuovo argomento, sopra

riferito, addotto dalla prima ordinanza a sostegno della pretesa

violazione dell'art. 39 della Costituzione La tutela costituzionale

dell'autonomia collettiva garantisce la libertà di decisione del

sindacato in ordine alla stipulazione di un contratto collettivo con

un certo contenuto, e dunque garantisce il sindacato contro

comportamenti dell'altra parte o di terzi, in particolare del potere

politico, diretti a interferire nel processo di formazione della sua

volontà, turbandone la libera esplicazione. Non di questo tipo è

l'incidenza che sulle scelte del sindacato può avere la

considerazione dell'effetto legale, esterno al contenuto del

regolamento negoziale, collegato dall'art. 19 alla sottoscrizione di

un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva:

l'alternativa prospettata dal pretore di Brindisi può bensì in

qualche misura condizionare il sindacato, ma non viziandone la

determinazione volitiva, bensì come fattore del calcolo

costi-benefici che esso, come ogni contraente, deve compiere per

valutare la convenienza di stipulare o no il contratto a quelle

condizioni;

che parimenti infondato è l'argomento con cui la seconda

ordinanza evoca il parametro dell'art. 2 della Costituzione, che

garantisce i diritti inviolabili dell'individuo non solo nei

confronti dei poteri pubblici, ma anche nei confronti delle autorità

private preposte al governo delle formazioni sociali in cui si svolge

la sua personalità. Un sindacato, quale quello ipotizzato dal

pretore di Latina, disposto a sottoscrivere un cattivo contratto per

i suoi rappresentati pur di ritagliarsi una porzione di potere in

azienda, non lede alcun diritto inviolabile dei suoi iscritti, ma

semplicemente non tutela come dovrebbe i loro interessi

configurandosi o come un sindacato sfuggito al controllo degli

associati, cioè non più rispettoso del precetto costituzionale di

democraticità interna, o, al limite, come un sindacato di comodo

vietato dall'art. 16 dello statuto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 20

maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei

lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei

luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo risultante

dall'abrogazione parziale disposta dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312

(Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera a) e

parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge

20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze

sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata in vigore

dell'abrogazione medesima), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3

e 39 della Costituzione, dai pretori di Brindisi e di Latina con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte