Corte costituzionale

Ordinanza n. 346/1996

Altra decisione · depositata il 18/10/1996 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1991

dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra

Palermo Francesco e Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni,

iscritta al n. 516 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da

Francesco Palermo contro il Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni per ottenere il risarcimento del danno sofferto a

causa del ritardato recapito di un plico "espresso", il Tribunale di

Reggio Calabria, con ordinanza del 9 luglio 1991, pervenuta a questa

Corte il 9 maggio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

28, 43, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (codice

postale), "nella parte in cui esclude che l'Amministrazione delle

poste e delle telecomunicazioni sia tenuta a risarcire il danno

cagionato agli utenti dall'ingiustificato ritardo nel recapito della

corrispondenza";

che, nella specie, il plico - contenente il materiale informativo

e i moduli occorrenti per presentare domanda di ammissione a un

pubblico concorso bandito dalla Commissione della comunità economica

europea - è stato consegnato per la spedizione all'ufficio postale

di Roma il 19 gennaio 1990 ed è pervenuto a Reggio Calabria il 21

febbraio successivo quando era ormai scaduto il termine (16 febbraio

1990) per la domanda;

che la norma esoneratrice dell'Amministrazione postale da

responsabilità per i danni causati dal ritardo - di oltre un mese

dalla consegna da parte del mittente - del recapito del plico al

destinatario è ritenuta costituzionalmente illegittima, in

riferimento ai parametri richiamati, alla stregua della sentenza n.

303 del 1988 di questa Corte, secondo cui il collegamento istituito

dall'art. 43 della Costituzione tra le nozioni di servizio pubblico

essenziale e la nozione di impresa comporta l'assoggettamento della

gestione del servizio al diritto comune della responsabilità per

inadempimento contrattuale;

Considerato che, nel periodo di quasi cinque anni trascorso dalla

data dell'ordinanza di rimessione alla data alla quale essa è

pervenuta a questa Corte, è intervenuto il d.l. 1 dicembre 1993, n.

487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha

trasformato l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

in ente pubblico economico denominato "Ente Poste Italiane";

che, ai sensi dell'art. 6, primo comma, del decreto, il nuovo

Ente è succeduto nei rapporti attivi e passivi della cessata

Amministrazione;

che, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, le disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di servizi svolti

dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continuano

ad applicarsi in via transitoria in quanto compatibili con il nuovo

ordinamento;

che pertanto si rende necessaria una nuova valutazione di

rilevanza, da parte del giudice rimettente, della questione proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:346 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte