Corte costituzionale

Ordinanza n. 347/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1985 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25 legge 3

maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari), promossi con due

ordinanze emesse il 10 novembre 1984 dal Tribunale di Treviso nei

procedimenti civili vertenti tra Menegaldo Innocente e Ditta Azienda

Agricola F.lli Mercante, iscritte ai nn. 1 e 2 del registro ordinanze

1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 bis

dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione dell'Azienda Mercante e di Menegaldo

Innocente, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra

Menegaldo Innocente e l'impresa "Azienda agricola Fratelli Mercante" ed

avente per oggetto la conversione di un contratto di mezzadria in

affitto il Tribunale di Treviso con ordinanza del 10 novembre 1984

(reg. ord. n. 1 del 1985) sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25 l. 3 maggio 1982 n. 203;

che la stessa questione veniva sollevata dal medesimo Tribunale con

ordinanza in pari data (reg. ord. n. 2 del 1985) emessa nel

procedimento vertente tra Menegaldo Carlo e la suddetta impresa;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva

richiamando la sentenza di questa Corte n. 138 del 1984 ed affermando

così che la questione doveva ritenersi già decisa;

che entrambi i concessionari si costituivano, richiamando anch'essi

la citata sentenza;

che anche la concedente si costituiva chiedendo dichiararsi la

questione inammissibile;

che nell'imminenza della camera di consiglio le parti private

Mercante e Menegaldo illustravano ulteriormente gli argomenti già

svolti nei loro atti di costituzione.

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per la loro

identità;

che nell'ordinanza di rimessione manca la descrizione della

fattispecie concreta, onde è impossibile individuare l'oggetto della

censura, la quale, da un lato, sembrerebbe rivolta contro l'atto

amministrativo di riconoscimento della qualifica di imprenditore

agricolo a titolo principale (appunto perciò viene richiamata a

sostegno una dichiarazione di Mercante Vittorio) e, dall'altro, invece,

nella motivazione parrebbe diretta - in maniera peraltro assiomatica e

confusa - contro la l. 9 maggio 1975 n. 153 (Attuazione delle direttive

del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura);

nel dispositivo, infine, viene denunciato l'art. 25 l. 3 maggio 1982 n.

203, relativo alla disciplina dei contratti agrari;

che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25 l. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata in

riferimento agli artt. 3, 4 e 44 Cost. dal Tribunale di Treviso con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

F. to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:347 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte