Sentenza n. 347/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice
di procedura penale, in relazione agli artt. 417, primo comma,
lettera b) e 423 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa
il 19 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento penale a carico di
Ceravolo Maria Montania, iscritta al n. 257 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - All'esito di un'udienza preliminare di cui si era discusso
tra le parti se il fatto contestato integrasse il reato di cui al
primo comma dell'art. 424 cod. pen., ovvero quello di cui al secondo
comma del medesimo articolo, per il quale il pubblico ministero aveva
chiesto il rinvio a giudizio, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Lamezia Terme, ritenendo, in difformità dalle
conclusioni dell'organo di accusa, che fosse integrata la prima delle
suddette fattispecie - rientrante, a differenza della seconda, nella
competenza del pretore anziché del tribunale - ha sollevato,
d'ufficio, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 429
del codice di procedura penale, "nella parte in cui, raccordato
all'art. 417 comma 1 lett. b) e 423 dello stesso codice, non consente
al giudice della udienza preliminare di dare al fatto una definizione
giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione formulata con
la richiesta di rinvio a giudizio (o nell'imputazione modificata nel
corso della udienza preliminare)".
Così intesa, la disposizione, che individua al comma primo, lett.
c) tra i requisiti del decreto che dispone il giudizio
"l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle
che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con
l'indicazione dei relativi articoli di legge", contrasterebbe,
innanzitutto, con l'art. 25, primo comma, Cost., in quanto "imponendo
al giudice di disporre il giudizio esclusivamente in ordine alla
imputazione formulata dal pubblico ministero e, quindi, dinanzi ad un
giudice del dibattimento diverso da quello ritenuto effettivamente
competente, viola il precetto costituzionale per cui "nessuno può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge".
Sarebbe violato, inoltre, l'art. 101, secondo comma, Cost., dato
che "imponendo allo stesso giudice di adottare nel decreto che
dispone il giudizio una definizione giuridica del fatto diversa da
quella ritenuta appropriata e così vincolandolo alla conclusione,
non condivisa, al riguardo formulata dal pubblico ministero, limita
l'esercizio della funzione giurisdizionale oltre i termini della
stretta soggezione alla legge".
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata, perché basata su un'erronea
interpretazione della disciplina processuale.
Dato che il giudice rimettente ha nella specie ravvisato un reato
di competenza pretorile - argomenta l'Avvocatura - è rilevante solo
la specifica questione se il giudice della udienza preliminare che
ritenga il fatto inquadrabile in una ipotesi criminosa di competenza
di altro giudice (nella specie, il pretore), possa dichiarare la
propria incompetenza, previa diversa qualificazione del fatto, senza
essere costretto ad emettere decreto di rinvio a giudizio per il
reato ravvisato dal pubblico ministero.
Così delimitato, però, il quesito trova soluzione nell'art. 22,
terzo comma, del codice, applicabile proprio all'esito dell'udienza
preliminare, a tenore del quale "dopo la chiusura delle indagini
preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per
qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione
degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente".
Il giudice a quo avrebbe quindi dovuto provvedere in tal senso; ed
il richiamo all'art. 429 sarebbe fuor di luogo, dato che esso
presuppone che il giudice che emette il decreto che dispone il
giudizio si ritenga competente in ordine alla fattispecie devoluta
alla sua cognizione. Considerato in diritto
1. - Muovendo dal presupposto interpretativo secondo cui all'esito
dell'udienza preliminare non è consentito al giudice di dare al
fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata dal
pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio (o modificata
nelle conclusioni formulate nell'udienza preliminare), il Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme dubita,
con l'ordinanza indicata in epigrafe, della legittimità
costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura penale, recante
la disciplina del decreto che dispone il giudizio. A suo avviso, la
disposizione, così intesa, contrasterebbe:
con l'art. 25, primo comma, Cost., perché il principio del
giudice naturale risulterebbe violato se - come nella specie - tale
vincolo comporta il rinvio a giudizio dinanzi ad un giudice del
dibattimento diverso da quello ritenuto competente;
con l'art. 101, secondo comma, Cost., perché l'esercizio della
funzione giurisdizionale ne risulterebbe limitato oltre i termini
della stretta soggezione della legge.
2. - Come specificato in narrativa, nel caso di specie la
divergenza tra la richiesta del pubblico ministero e la valutazione
del giudice quanto alla definizione giuridica del fatto contestato
comportava uno spostamento della competenza a conoscerne dal
tribunale al pretore; ed è proprio l'impossibilità di dichiarare,
in ragione di tale diversa definizione giuridica, la propria
incompetenza che il giudice rimettente lamenta laddove ravvisa una
violazione, oltre che dell'art. 101, dell'art. 25 Cost., sub specie
di lesione del principio del giudice naturale.
La questione, quindi, in quanto deve essere esaminata nei limiti
della sua rilevanza nel giudizio principale, non involge il più
generale quesito se il giudice dell'udienza preliminare possa dare al
fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formulata dal
pubblico ministero, bensì quello, più circoscritto, se egli possa
dichiarare la propria incompetenza qualora questa consegua a tale
diversa qualificazione.
3. - Così precisata, la questione non è fondata.
Essa, invero, come esattamente rileva l'Avvocatura, è
positivamente risolta dal disposto dell'art. 22, terzo comma, cod.
proc. pen., che prevede che il giudice, se riconosce la propria
incompetenza "per qualsiasi causa" dopo la chiusura delle indagini
preliminari - e quindi, indubbiamente, anche all'esito dell'udienza
preliminare - la dichiari con sentenza ed ordini la trasmissione
degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
Tra le cause, "facilmente ricavabili dal sistema", che possono
produrre una situazione di incompetenza nel corso dell'udienza
preliminare, la relazione al progetto preliminare (p. 15) annovera
espressamente "la diversa definizione giuridica del fatto, data dal
giudice dell'udienza preliminare". Non può quindi dubitarsi che, ai
fini della dichiarazione di incompetenza, a questi spetti tale
potere: e viene perciò meno lo stesso presupposto del quesito
prospettato dal giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 429 del codice di procedura penale, in riferimento agli
artt. 25, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione,
sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Lamezia Terme con ordinanza del 19 febbraio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:347 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte