Corte costituzionale

Ordinanza n. 347/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

16 ottobre 2001 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento

penale a carico di A. G. ed altri, iscritta al n. 955 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 ottobre 2001 la Corte di

appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e

112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 443, comma 3, del codice di procedura penale, in forza del

quale il pubblico ministero non può proporre appello contro le

sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo

si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato;

che il giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere

investito dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso una

sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato: appello

riguardante - oltre ai capi di assoluzione - anche quelli di

condanna, rispetto ai quali l'appellante aveva contestato la misura

della pena inflitta, eccependo in pari tempo l'illegittimità

costituzionale della limitazione alle proprie facoltà di

impugnazione sancita dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen;

che, ad avviso del rimettente, la non appellabilità da parte

del pubblico ministero delle sentenze di condanna emesse a seguito di

giudizio abbreviato risultava in effetti giustificabile allorché

alla parte pubblica era attribuito il potere di permettere o meno lo

svolgimento del processo con il rito speciale, in quanto la

preclusione dell'impugnazione veniva sostanzialmente a dipendere dal

suo consenso;

che la situazione sarebbe, peraltro, radicalmente mutata a

seguito dell'entrata in vigore, da un lato, della legge 16 dicembre

1999, n. 479, che, modificando l'art. 438 cod. proc. pen., ha

eliminato il presupposto del consenso del pubblico ministero ai fini

dell'accesso al giudizio abbreviato; e, dall'altro, della legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che, novellando l'art. 111

Cost., ha solennemente sancito il principio per cui "ogni processo si

svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità";

che, a fronte di tale mutamento del quadro normativo, la

disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.,

in quanto determinerebbe una disparità di trattamento fra l'imputato

che chiede il giudizio abbreviato - facendo così "decadere"

automaticamente il pubblico ministero dalla facoltà di appellare la

sentenza di condanna - e l'imputato nel giudizio ordinario: posto,

infatti, che la determinazione della pena è frutto di valutazione

ampiamente discrezionale, non sempre censurabile con ricorso per

cassazione, l'esclusione dell'appello del pubblico ministero potrebbe

consentire in pratica all'imputato, nel primo caso, "di beneficiare

di pene non adeguate";

che siffatta disparità di trattamento non potrebbe essere

d'altro canto giustificata da finalità premiali, volte ad

incentivare il ricorso al rito alternativo, essendo tale obiettivo

già assicurato dalla prevista riduzione della pena di un terzo e non

potendo il "premio" consistere, comunque, "nel diritto di ottenere

pene non adeguate ed erroneamente determinate";

che sarebbe violato, altresì, l'art. 111 Cost., nel testo

novellato dalla citata legge costituzionale n. 2 del 1999, in quanto

il principio del contraddittorio in condizioni di parità non

potrebbe non riguardare anche il potere di impugnazione;

che risulterebbe compromesso, da ultimo, l'art. 112 Cost.,

giacché il pubblico ministero verrebbe ingiustificatamente privato

del potere-dovere, connesso all'esercizio obbligatorio dell'azione

penale, di ottenere la condanna dell'imputato ad una pena

proporzionata al fatto concreto, allorché ritenga inadeguata quella

inflitta dal giudice di prime cure;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la

questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che questa Corte ha già scrutinato, con esito

positivo, la compatibilità della disposizione impugnata con il

principio enunciato dall'attuale secondo comma dell'art. 111 della

Costituzione, inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999,

n. 2 (cfr. ordinanza n. 421 del 2001);

che, al riguardo, questa Corte ha chiarito come la citata

norma costituzionale - nel conferire veste autonoma ad un principio,

quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel

pregresso sistema dei valori costituzionali - non abbia inciso sulla

validità dell'affermazione, cui si è costantemente ispirata la

giurisprudenza della Corte stessa, in forza della quale "il principio

di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente

l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli

dell'imputato", potendo una disparità di trattamento risultare

giustificata, "nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare

posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione

allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta

amministrazione della giustizia";

che per quanto attiene, in particolare, al limite all'appello

della parte pubblica oggetto di censura, esso continua a trovare

giustificazione - come per il passato - nell'obiettivo primario della

rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado

con il rito abbreviato: rito che - sia pure, oggi, per scelta

esclusiva dell'imputato - implica una decisione fondata, in primis

sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la

limitazione denunciata, fuori delle garanzie del contraddittorio;

che siffatta ratio vale evidentemente a giustificare anche la

disparità di trattamento tra l'imputato giudicato con rito

abbreviato e l'imputato giudicato con rito ordinario, escludendo la

violazione dell'art. 3 Cost. denunciata dall'odierno rimettente;

che per quel che concerne, infine, la supposta compromissione

dell'art. 112 Cost., questa Corte ha ribadito - anche con specifico

riferimento alla previsione normativa sottoposta a scrutinio - che il

potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce

estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio

dell'azione penale (cfr. la citata ordinanza n. 421 del 2001);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112

della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:347 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte