Sentenza n. 349/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1999
dalla Corte di appello di Genova nel procedimento penale a carico di
Mario Benvenuto, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 - prima
serie speciale - dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio nel quale l'imputato, condannato
in primo grado, aveva proposto appello eccependo che la parte civile
esercitava all'epoca dei fatti le funzioni di componente privato del
tribunale per i minorenni di Genova - circostanza questa appresa dopo
la scadenza dei termini stabiliti dall'art. 21, comma 2, cod. proc.
pen. per proporre eccezioni in ordine alla competenza la Corte
d'appello di Genova, con ordinanza del 30 aprile 1999, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3, 24, 101 e 107 della Costituzione, dell'art. 11 cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede che in caso di tardiva
conoscenza della qualità di magistrato la eccezione di incompetenza
possa essere sollevata oltre il termine stabilito dall'art. 21, comma
2, cod. proc. pen.
La disposizione denunciata prevede che i procedimenti in cui un
magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini
ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che sarebbero
attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel
distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie
funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del
giudice, egualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo
del distretto di corte d'appello determinato dalla legge.
La Corte d'appello di Genova ritiene che la speciale competenza
stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti riguardanti
i magistrati abbia natura di competenza per territorio; le eccezioni
ad essa relative devono essere proposte, a pena di decadenza, prima
della conclusione dell'udienza preliminare (art. 21, comma 2, cod.
proc. pen.) e, se respinte, sono precluse qualora non siano
riproposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento
della costituzione delle parti (art. 491 cod. proc. pen.).
Il giudice rimettente sottolinea che tale spostamento di
competenza sarebbe destinato a garantire la serenità ed obiettività
del giudizio, l'imparzialità e la terzietà del giudice: si
risponderebbe così all'esigenza, analoga a quella posta a fondamento
della disciplina della ricusazione del giudice (artt. 37 ss. cod.
proc. pen.), di evitare il rischio che la valutazione conclusiva del
processo sia o possa apparire condizionata dal fatto che la persona
offesa dal reato, o comunque il danneggiato, eserciti funzioni
giurisdizionali nello stesso distretto del giudice chiamato a
decidere sulla responsabilità dell'imputato. Ma mentre è
espressamente previsto (art. 38, comma 2, cod. proc. pen.) che la
dichiarazione di ricusazione del giudice possa essere proposta dopo
il termine stabilito per le questioni preliminari (art. 491, comma 1,
cod. proc. pen.) qualora la relativa causa sia divenuta nota dopo la
scadenza di tale termine, analoga possibilità non è invece prevista
dall'art. 21 cod. proc. pen. per l'incompetenza per territorio
determinata dall'applicazione dell'art. 11 cod. proc. pen. Ciò
comporterebbe, appunto, la denunciata lesione del principio di
eguaglianza e della garanzia costituzionale di un giudizio reso da un
giudice imparziale.
2. - Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile e, in subordine, non fondata.
In particolare la disposizione denunciata riguarderebbe la
determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i
magistrati, piuttosto che i tempi e i modi per rilevarne la eventuale
violazione. Inoltre, se pure la deroga alla ordinaria competenza
territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati
comprendesse, come nel caso in esame, gli esperti componenti privati
del tribunale per i minorenni, la diversità dei termini stabiliti
per eccepire l'incompetenza, rispetto a quelli previsti per rilevare
la esistenza di cause di astensione o ricusazione, sarebbe
giustificata; comunque, anche l'esistenza di cause di astensione o di
ricusazione potrebbe essere rilevata solo nel corso della fase di
giudizio cui esse si riferiscono e non nei gradi successivi. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe la
disciplina della competenza per i procedimenti penali riguardanti i
magistrati.
La Corte d'appello di Genova ritiene che l'art. 11 del codice di
procedura penale - che attribuisce al giudice competente per materia
del capoluogo del distretto di corte d'appello determinato dalla
legge la cognizione dei procedimenti che altrimenti sarebbero
attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel
distretto nel quale esercita, o esercitava al momento del fatto, le
proprie funzioni il magistrato imputato, ovvero persona offesa o
danneggiata dal reato -, nella parte in cui non consente alla difesa
di sollevare la eccezione di incompetenza oltre il termine stabilito
dall'art. 21, comma 2, del codice di procedura penale, possa essere
in contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 della
Costituzione) e con le garanzie di imparzialità del giudizio e di
neutralità del giudice (artt. 24, 101 e 107 della Costituzione), la
cui obiettività potrebbe, invece, essere condizionata dal fatto che
la persona offesa dal reato eserciti funzioni giurisdizionali nello
stesso distretto del giudice chiamato a decidere sulla
responsabilità dell'imputato; ciò mentre, per analoghe esigenze di
obiettività del giudizio, la ricusazione del giudice può essere
proposta anche dopo il termine stabilito per eccepire l'incompetenza
(art. 38, comma 2, cod. proc. pen.).
2. - La questione non è fondata.
Il giudice rimettente considera la disciplina della competenza
per i procedimenti riguardanti i magistrati come un particolare
criterio di predeterminazione della competenza per territorio, per il
quale operano i comuni meccanismi e le preclusioni previste per tale
tipo di incompetenza: essa va rilevata o eccepita, a pena di
decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se
questa manchi, appena compiuto l'accertamento della costituzione
delle parti (art. 21, comma 2, cod. proc. pen.), rimanendo la
relativa questione altrimenti preclusa (art. 491 cod. proc. pen.).
La deroga - determinata dalle funzioni svolte da uno dei soggetti
del processo in relazione all'ufficio giudicante alle regole generali
della competenza per territorio, solitamente ancorate al luogo del
commesso reato, viene in tal modo considerata nell'ambito della
logica propria dei criteri di determinazione di questo tipo di
competenza: essa non riguarda la persona del giudice, bensì
l'ufficio giudiziario ed il suo collegamento con la cognizione del
reato, e va verificata entro la fase preliminare del giudizio, non
dopo che questo sia stato incardinato ed abbia avuto inizio.
La diversa disciplina della ricusazione, indicata dal giudice
rimettente quale termine di comparazione per denunciare una
ingiustificata disparità di trattamento, non costituisce un idoneo
elemento di raffronto con la disciplina della competenza (cfr.
sentenza n. 381 del 1999). La ricusazione, difatti, è destinata a
prendere in considerazione non l'ufficio giudiziario cui è
attribuita l'astratta competenza a conoscere del reato, ma la persona
del giudice investito del concreto giudizio; essa può dipendere da
cause sorte anche nel corso del giudizio ed è fondata sulla
valutazione in concreto di una situazione di possibile pregiudizio
per l'imputato o per una delle altre parti. Non è, dunque,
irragionevole la scelta del legislatore di stabilire termini per
proporre la dichiarazione di ricusazione diversi da quelli previsti
per eccepire o rilevare l'incompetenza per territorio e di consentire
che la dichiarazione di ricusazione possa essere fatta dopo la fase
introduttiva del giudizio, quando la causa che la determina sia sorta
o, se preesistente, sia divenuta nota successivamente. I due
istituti, dello spostamento della competenza per i procedimenti
riguardanti i magistrati e della ricusazione, pur concorrendo a
garantire la imparzialità del giudice, rispondono difatti a criteri
diversi e non si impone una loro parificazione.
3. - Anche i dubbi di legittimità costituzionale proposti in
riferimento alla garanzia costituzionale di imparzialità del giudice
e di obiettività del giudizio non sono fondati.
La regola processuale denunciata prevede un termine per proporre
la questione di incompetenza per territorio, stabilendo, non
irragionevolmente, che esso si esaurisca nell'arco degli atti
introduttivi del giudizio, prima dell'apertura del dibattimento.
Rientra, difatti, nella discrezionalità del legislatore limitare
la possibilità di rilevare l'incompetenza per territorio a vantaggio
dell'interesse all'ordine e alla speditezza del processo (ordinanze
n. 130 del 1995 e n. 521 del 1991), evitando così che, avviato il
giudizio di merito, esso possa essere vanificato da un tardivo
spostamento di competenza territoriale o che le parti possano
sottrarne la cognizione al giudice oramai investito; tutto ciò senza
che venga in rilievo una situazione idonea a ledere in concreto
l'imparzialità del giudice, per la quale opera, invece, l'istituto
della ricusazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 107 della Costituzione, dalla
Corte d'appello di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte