Sentenza n. 35/1959
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1959 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U.
di norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato col
R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, promosso con ordinanza emessa l'11
febbraio 1958 dal Pretore di Zogno nel procedimento penale a carico di
Locatelli Giuseppe, iscritta al n. 20 del Registro ordinanze del 1958 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 26
aprile 1958.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1959 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello
Bronzini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale pendente dinanzi al Pretore di Zogno, a
carico di Locatelli Giuseppe, imputato tra l'altro della
contravvenzione all'art. 106 del T.U. della legge comunale e
provinciale, in relazione all'art. 113 del Codice della strada, per
avere adibito il suo autoveicolo a noleggio da rimessa nel Comune di
Brambilla senza essere munito della licenza prescritta dal regolamento
di detto Comune, all'udienza dell'11 febbraio 1958, la difesa del
Locatelli sollevava la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 113 del Codice della strada, assumendolo in contrasto con
l'art. 41, primo comma, della Costituzione. Il Pretore, ritenendo la
questione non manifestamente infondata, ordinava la trasmissione degli
atti a questa Corte.
L'ordinanza, regolamentare notificata, fu pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 26 aprile 1958 n. 101.
Il 21 aprile si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, con atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura
generale dello Stato. Il Locatelli Giuseppe non si è costituito.
Nelle sue deduzioni l'Avvocatura dello Stato, riportandosi alle
sentenze di questa Corte nn. 29, 33, 50 e 103 del 1957, sostiene che la
questione proposta dal Pretore di Zogno è infondata.
La competenza regolamentare attribuita ai Comuni dallo art. 113 del
Codice della strada tende a disciplinare l'esercizio di un pubblico
servizio, qual'è indubbiamente quello eseguito dalle autovetture di
piazza e da quelle da noleggio di rimessa. L'esercizio di un pubblico
servizio comporta di per sé la imposizione di alcuni limiti, tendenti,
attraverso la determinazione delle persone o delle ditte abilitate ad
esercitarlo, a creare le garanzie necessarie per il migliore
funzionamento del servizio stesso. La situazione particolare che viene
assicurata ai noleggiatori di ciascun comune, di potere essi soli,
esclusa la concorrenza di conducenti e noleggiatori di altri comuni,
esercitare l'attività di noleggio nel territorio comunale trova la sua
giustificazione negli obblighi ad essi incombenti e nella necessità
che sia assicurata stabilmente nel comune la disponibilità di un
determinato numero di vetture. Sotto questo aspetto i limiti al
riguardo previsti dai regolamenti comunali, in applicazione dell'art.
113 del Codice della strada, non sono in contrasto col generico
precetto dell'art. 41 della Costituzione, perché l'esercizio di un
pubblico servizio non può essere affidato alla libera iniziativa
economica privata, e perché il 1 comma dell'art. 41 va interpretato
tenuto conto di tutto il contesto dell'articolo, il quale
esplicitamente demanda al legislatore di fissare all'attività prevista
i necessari limiti affinché non sia in contrasto con l'utilità
sociale. L'Avvocatura conclude chiedendo che la Corte dichiari
infondata la proposta questione di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :
L'ordinanza del Pretore di Zogno denuncia la esistenza, fra l'art.
113 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, contenente le norme per la
tutela delle strade e per la circolazione e l'art. 41 della
Costituzione, di un contrasto del quale i motivi non risultano neanche
sommariamente indicati. Poiché l'ordinanza fa esclusivo riferimento al
primo comma dell'art. 41, il quale dichiara libera la iniziativa
economica privata, il contrasto sarebbe da stabilirsi fra questo
generale principio di libera iniziativa economica e le limitazioni che
ad esso verrebbero imposte, relativamente ai pubblici servizi di
piazza e da noleggio, dalle norme dei regolamenti comunali in virtù
del citato art. 113. Il difetto essenziale di una tale impostazione è
appunto nel considerare isolatamente la norma del primo comma dell'art.
41, senza ricollegarla agli altri due commi, coi quali costituisce un
tutto unitario e dove è previsto che la legge ordinaria possa, a
tutela degli interessi della società, regolare e disciplinare con
opportune limitazioni il principio della libera iniziativa economica
privata, genericamente dichiarato nel primo comma.
Sulla materia questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di
pronunciarsi (sentenze nn. 29, 33, 50, 103 del 1957 e n. 32 del 1959),
riconoscendo legittime le limitazioni volta a volta dettate dalla legge
alla libertà della iniziativa economica privata se disposte, ai sensi
del secondo e terzo comma dell'art. 41, ad impedire che tale libera
iniziativa si svolga in contrasto con l'utilità sociale o rechi danno
alla sicurezza, libertà e dignità umana e ad ottenere che sia invece
indirizzata e coordinata a fini sociali. Nella presente controversia la
Corte non può che adottare gli stessi criteri. Le facoltà conferite
ai Comuni dallo impugnato art. 113 di dettare speciali prescrizioni
regolamentari per gli autoveicoli di piazza e da noleggio rientrano
appunto nel quadro delle limitazioni senza delle quali la iniziativa
privata, lasciata del tutto priva di disciplina e di controlli,
verrebbe appunto a svolgersi in contrasto con l'utilità sociale,
contrasto che nella delicata materia dei pubblici servizi potrebbe
assumere particolare gravità. Inoltre è da considerare che la norma
dello art. 113 si inserisce nel generale sistema della disciplina dei
pubblici servizi e delle potestà relative, attinenti al principio di
autonomia degli enti locali, nella tutela dei propri particolari
interessi, quando essa si attui nel rispetto della legge e dei
superiori interessi da essa garantiti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza dell'11
febbraio 1958 dal Pretore di Zogno, sulla legittimità costituzionale
dell'art. 113 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, contenente le norme
per la tutela delle strade e per la circolazione, in riferimento
all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte