Sentenza n. 35/1961
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/06/1961 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 2legge 490/1959
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 7
luglio 1959, n. 490, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 marzo 1960 dal Consiglio di Stato in s. g.
- Sezione IV - su ricorso della "Società Fondiaria Agricola
Industriale" ed altre società esercenti l'industria zuccheriera contro
il Presidente del Consiglio dei Ministri, quale Presidente del C.I.P.,
Mascolo Alfonso, Caccianini di Frisa Giovanni e l'Associazione
Nazionale Bieticoltori, e con l'intervento della "Società Generale
Conserve Alimentari Cirio", iscritta al n. 63 del Registro ordinanze
1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del
16 luglio 1960;
2) ordinanza emessa il 24 giugno 1960 dal Tribunale di Modena nel
procedimento civile vertente tra Meletti Luigi e la Società italiana
per l'industria degli zuccheri, iscritta al n. 73 del Registro
ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 216 del 3 settembre 1960.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1961 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la "Società Fondiaria
Agricola Industriale" e le altre società, nonché, unitamente all'avv.
Massimo Severo Giannini, per la Società italiana per l'industria degli
zuccheri, gli avvocati Aldo Dedin e Paolo Boitani, per Caccianini di
Frisa Giovanni, ed i sostituti avvocati generali dello Stato Luciano
Tracanna e Stefano Varvesi, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato pendeva il
ricorso proposto dalla "Società Fondiaria Agricola Industriale", con
sede in Valdagno, ed altre Società esercenti l'industria zuccheriera
contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, quale Presidente del
C.I.P., nonché Mascolo Alfonso, Caccianini di Frisa Giovanni e
l'Associazione Nazionale Bieticoltori, e con l'intervento della
"Società Generale Conserve Alimentari Cirio", per l'annullamento della
deliberazione del C.I.P. 5 giugno 1959, n. 796, relativa al prezzo
delle bietole da zucchero prodotte nella campagna 1959. Su analoga
eccezione dei ricorrenti fu sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge 7 luglio 1959, n. 490, sotto il
profilo della violazione degli artt. 41 e 113 della Costituzione. Con
ordinanza 2 marzo 1960, la questione stessa veniva rimessa alla
competenza della Corte costituzionale.
2. - Il Consiglio di Stato osservava nella propria ordinanza,
innanzi tutto, che l'impugnato art. 5, primo comma, stabilisce che:
"per le barbabietole da zucchero del raccolto 1959, il prezzo di
cessione che risulta determinato dal C.I.P. alla data di pubblicazione
della presente legge deve intendersi prezzo fermo", e che il secondo
comma dello stesso articolo dispone che "per il raccolto di cui al
comma precedente, sono confermate le altre condizioni di cessione
concordate tra l'Associazione Nazionale Bieticoltori e le ditte e
società saccarifere per la campagna 1957". Affermava, quindi, che la
prima di tali espressioni legittima l'opinione che la norma stessa
abbia interamente regolato la materia oggetto di contestazione, in
quanto il richiamo "al prezzo che risulta determinato" dimostra
l'intendimento non di regolare solo l'efficacia della deliberazione del
C.I.P., conferendo qualifica di "fermo" al prezzo massimo con essa
deliberazione stabilito, ma bensì di recepire legislativamente la
misura determinata, assumendo così nella norma il prezzo stesso, come
risultato della elaborazione del C.I.P. Conclusione, questa, che
sarebbe confermata dalla seconda espressione citata, riproducente
pressoché letteralmente l'introduzione del provvedimento impugnato, e
dalla considerazione che, al momento della entrata in vigore della
legge, tutte le contrattazioni relative al raccolto 1959 erano già
definite, avvenendo esse, per le semine primaverili, nell'autunno
dell'anno precedente e, per le semine autunnali, nei primi mesi
dell'anno stesso. Ciò, infatti, come si legge nell'ordinanza,
escluderebbe la possibilità di considerare valida la norma solo per il
periodo successivo alla sua entrata in vigore, e ne chiarirebbe la
portata comprensiva della materia regolata dalla legge impugnata "con
efficacia ex tunc e senza lasciare alcun margine che possa considerarsi
autonomamente regolato dall'atto amministrativo".
Da queste conclusioni il Consiglio di Stato desumeva, in tesi,
l'inammissibilità del ricorso, ma traeva, peraltro, anche la
conseguenza della pregiudizialità della questione di legittimità
costituzionale prospettata dai ricorrenti nei termini predetti sulla
pronuncia in ordine alla inammissibilità del ricorso, fondata,
appunto, sul presupposto della recezione in sede legislativa del
contenuto dell'atto amministrativo impugnato, e, quindi, sulla
validità della relativa norma di legge.
Quanto al merito della questione di legittimità costituzionale, il
Consiglio di Stato, nell'ordinanza di rimessione osservava,
relativamente alla prospettata violazione dell'art. 113 della
Costituzione, che la garanzia che è conferita al cittadino attraverso
la potestà di impugnare in sede giurisdizionale gli atti
amministrativi - quali appunto sono le deliberazioni del C.I.P., come
ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza 8 luglio 1957, n. 103
- verrebbe meno nel caso in cui il legislatore trasformi ex post l'atto
amministrativo in norma legislativa. Ciò apparirebbe tanto più
evidente nel caso di specie, ove si consideri che l'art. 5 viene a
stabilire un vero e proprio ius singulare per il raccolto del 1959,
conferendo forza di legge al deliberato del C.I.P. al riguardo, e
conservando, invece, la garanzia giurisdizionale relativamente agli
altri provvedimenti considerati nella legge, di natura evidentemente
amministrativa. Questo comportamento del legislatore parrebbe anzi,
secondo l'ordinanza, costituire una vera e propria sanatoria dei vizi
da cui fosse eventualmente affetto l'atto impugnato, e
l'incostituzionalità potrebbe ravvisarsi, come pure si precisa
nell'ordinanza, proprio particolarmente in relazione alla
retroattività di una norma che incide, ora per allora, assorbendolo e
modificandone la natura, su un atto amministrativo emanato in base ad
una legge diversa. Il che varrebbe a differenziare la fattispecie in
esame da quella già risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza
25 maggio 1957, n. 60, la quale ha considerato e ritenuto
costituzionalmente legittimi in relazione all'art. 113 della
Costituzione i decreti di esproprio emanati in forza delle leggi sulla
riforma fondiaria, decreti che la Corte costituzionale ha ricondotto
nello schema della legge delegata.
3. - Relativamente, poi, all'altro aspetto di incostituzionalità
denunciato, il Consiglio di Stato rilevava che la norma impugnata non
si risolve né in programma né in controllo, nel senso proprio che a
questi termini dovrebbe attribuirsi a norma dell'art. 41 della
Costituzione, terzo comma. Ed invero l'art. 5 impugnato non porrebbe un
programma, poiché, mentre a tale concetto inerisce la natura di
regolamentazione preventiva, esso art. 5 incide su rapporti già
esauriti o in via di esaurimento.
Né potrebbe escludersi l'incostituzionalità riguardando la norma
sotto il profilo del controllo, giacché, dalla contemporaneità
dell'iter della deliberazione del C.I.P. e della legge impugnata, e
dalla comunanza delle finalità perseguite, dovrebbe desumersi che il
prezzo di cessione delle bietole fu, in entrambi i casi, il risultato
degli stessi criteri di determinazione. Ora, prosegue l'ordinanza, il
C.I.P. ha adottato in proposito un criterio differenziale, ragguagliato
alla resa del prodotto, che potrebbe essere considerato come una
partecipazione accordata ai bieticoltori sui profitti dell'industria
zuccheriera, oppure, addirittura, come una sovvenzione posta a carico
degli industriali ed a favore degli agricoltori. Nel che potrebbe
ravvisarsi una finalità protettiva di un determinato settore
economico, conseguita facendone gravare l'onere su un'altra categoria
di operatori, e, quindi, un vizio di contrasto con la libertà di
iniziativa economica, analogo a quello che la Corte costituzionale, con
sentenza 30 dicembre 1958, n. 78, ha rilevato nel D.L.C.P.S. 16
settembre 1947, n. 929, contenente norme circa il massimo impiego dei
lavoratori agricoli.
4. - L'ordinanza, notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri, anche quale Presidente del C.I.P., al Mascolo, al Caccianini
ed alla Società Cirio il 29 aprile 1960, ed alle ricorrenti il 30
aprile successivo, è stata comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1960, n.
174.
La "Società Fondiaria Agricola Industriale" e le altre Società
ricorrenti si sono costituite a mezzo dell'avv. Antonio Sorrentino il
quale, in data 23 maggio 1960, ha depositato le proprie deduzioni nella
cancelleria della Corte costituzionale.
5. - La difesa delle società premette che la favorevole posizione
garantita ai bieticoltori per l'elevatezza del prezzo del prodotto e la
sicurezza del suo collocamento conseguita attraverso i contratti
nazionali aveva condotto ad un progressivo espandersi della coltura,
anche in virtù della collaborazione istituitasi fra bieticoltori e
industriali dello zucchero mediante la fissazione di un prezzo delle
bietole proporzionale a quelle delle zucchero determinato dal C.I P.
(56 per cento del prezzo di un quintale di zucchero per ogni tonnellata
di bietole, supponendo una polarizzazione del 13,60 per cento, con
aumento della percentuale per quote superiori di polarizzazione). Con
ciò, peraltro, si giunse ad una crisi di sovraproduzione che indusse
il Governo a studiare opportuni provvedimenti, tra cui la riduzione del
prezzo dello zucchero. Di fronte a tale eventualità - tradottasi,
poi, in una reale diminuzione stabilita dal C.I.P. l'8 settembre del
1956 -, i bieticoltori proposero che il prezzo di cessione delle
bietole fosse determinato dal C.I.P., onde sottrarlo autoritativamente
alla disciplina precedente, che lo collegava percentualmente a quello
dello zucchero. Ed il C.I.P., con provvedimento del marzo 1956, fissò
il prezzo di cessione delle bietole alle fabbriche in lire 54,1990 per
quintale-grado. Questo prezzo, secondo la difesa, coincideva di fatto
con quello determinato con i criteri di cui al contratto nazionale del
1954 (il che avrebbe costituito oltre tutto una palese illegittimità,
dovendo istituzionalmente il C.I.P. fissare i prezzi in base ai costi
di produzione). Si trattava, comunque, di una coincidenza solo
temporanea, perché legata alla conservazione di quel determinato
prezzo dello zucchero. Ed infatti, con la successiva diminuzione del
prezzo stesso, vario' il rapporto fra i due prodotti, poiché quello
delle bietole, fissato col detto criterio, rimase immutato.
Sempre secondo la difesa delle società zuccheriere, alla scadenza
del contratto triennale 1954 i bieticoltori, non acquietandosi ai
vantaggi conseguiti col mantenimento della loro favorevole posizione,
prospettarono al Governo una tesi secondo cui, essendo stato accertato
dal C.I.P. che il costo della materia prima occorrente per un quintale
di zucchero era di lire 7.371, sulla base di una resa media
convenzionale inferiore a quella effettiva, e lucrandone, quindi, gli
industriali indebitamente la differenza, il prezzo di cessione delle
bietole avrebbe dovuto essere ragguagliato a lire 7.371 per ogni
quintale di zucchero prodotto, quale che fosse il quantitativo di
bietole impiegato, salva poi la ripartizione delle somme complessive
fra i bieticoltori a seconda della quantità e qualità del prodotto da
loro rispettivamente ceduto. Questa tesi, secondo la difesa, non
avrebbe rispecchiato esatti criteri di determinazione dei prezzi, e
avrebbe suggerito, comunque, l'ovvia considerazione che, anche ammessa
una certa larghezza da parte del C.I.P. a favore dell'industria, nel
calcolo del costo delle bietole, dovuta alla superiorità della resa
effettiva su quella convenzionale tenuta presente nel calcolo, ciò
avrebbe dovuto condurre, se mai, ad una revisione del prezzo dello
zucchero, e non ad un aumento del prezzo delle bietole.
Tale pretesa, inoltre, avrebbe presentato i seguenti aspetti di
illegittimità: 1) violazione del principio fondamentale secondo cui i
prezzi fissati dal C.I.P. costituiscono un maximum e non un
corrispettivo fisso; 2) violazione dell'altro principio fondamentale
secondo cui il C.I.P. deve fissare i prezzi di un prodotto sulla base
dei costi di produzione del prodotto stesso, e non con riferimento ad
un altro prodotto, quale, appunto, lo zucchero rispetto alle bietole;
3) fissazione di un prezzo differenziato fra i vari bieticoltori, in
relazione ai diversi quantitativi percentuali di zucchero prodotti
dagli zuccherifici in virtù della maggiore o minore capacità di
macchinari; 4) conseguente turbamento del mercato sia per l'afflusso
del prodotto ai centri di maggior resa e, quindi, di maggior profitto,
sia per lo scoraggiamento delle industrie più progredite a ricavare
tutto il possibile dalla materia prima, onde non accrescere troppo i
costi di produzione; 5) istituzione di una prestazione coattiva a
carico degli industriali, imponendo loro non un prezzo, ma un quid
proporzionato alla produzione dello zucchero; 6) violazione dei limiti
imposti dalla legge all'attività del C.I.P., che avrebbe così posto
una disciplina tendente a realizzare fini di politica economica; 7)
determinazione dei prezzi in base a presupposti errati o deformati,
quali quello della differenza fra resa convenzionale e resa effettiva;
8) realizzazione di una ingiustizia manifesta per l'aumento
ingiustificato di un prezzo già assai favorevole, e conseguente
contrasto con la politica generale del Governo, tendente a contenere i
prezzi delle derrate agricole che, come le bietole, non possono
sostenere il mercato internazionale.
Aggiunge la difesa che questi motivi di illegittimità, benché
riconosciuti sostanzialmente in una relazione della Segreteria del
C.I.P., cui il Ministro dell'agricoltura aveva sottoposto la proposta
dei bieticoltori, furono però di fatto superati dallo stesso C.I.P.
che, il 7 gennaio 1959, adottò una deliberazione praticamente conforme
alla proposta stessa, nominando una commissione con il compito di
elaborare le modalità tecniche di liquidazione e pagamento del prezzo
delle bietole, sì da garantire ai bieticoltori l'attribuzione
effettiva di una quota pari a lire 7.371 sul prezzo di ogni quintale di
zucchero.
Tuttavia, poiché la commissione elaborò una relazione negativa,
il Ministero propose che si pervenisse praticamente allo stesso
risultato modificando le percentuali di resa di cui al provvedimento
del C.I.P. del marzo 1956. Ciò che, sempre secondo la narrativa dei
fatti esposti dalla difesa delle industrie zuccheriere, fu attuato dal
C.I.P. col provvedimento del 5 giugno 1959, col quale, appunto, il
prezzo delle bietole veniva maggiorato rispetto a quello precedente,
sotto un duplice aspetto, e cioè sia unitariamente per quintale-grado
(da 54,1990 a 55,8426), sia perché veniva stabilita in misura
inferiore la polarizzazione su cui applicare i successivi aumenti
(13,20 invece che 13,60).
Impugnato per vari motivi di illegittimità il provvedimento
dinanzi al Consiglio di Stato da parte degli zuccherieri, fu però, nel
contempo, pubblicata la legge 7 luglio 1959, n. 490, la quale, oltre a
dare facoltà ai Ministri dell'agricoltura e dell'industria di
determinare i programmi annuali di coltivazione delle barbabietole e le
relative modalità di attuazione, nonché le clausole dei contratti di
coltivazione delle bietole non determinate dalle Associazioni nazionali
maggiormente rappresentative e le qualità di seme da usare nella
coltivazione delle barbabietole, stabilisce che il prezzo determinato
dal C.I.P. per la cessione delle barbabietole all'industria
zuccheriera è prezzo "fermo", e, con la disposizione transitoria di
cui all'art. 5, dispone testualmente: "per le barbabietole da zucchero
del raccolto 1959 il prezzo di cessione, che risulta determinato dal
Comitato interministeriale dei prezzi, alla data di pubblicazione della
presente legge, deve intendersi prezzo fermo. Per il raccolto di cui al
comma precedente sono confermate le altre condizioni di cessione
concordata tra l'Associazione Nazionale Bieticoltori e le ditte e le
società saccarifere per la campagna 1957".
6. - Secondo la difesa delle industrie saccarifere, la
illegittimità costituzionale della norma impugnata sarebbe palese
sotto il profilo dell'art. 113 della Costituzione. E ciò perché
circoscrivere l'applicabilità dell'articolo stesso ai soli casi, non
praticamente ipotizzabili, in cui il legislatore espressamente ponga il
divieto di impugnazione giurisdizionale degli atti amministrativi,
equivarrebbe a svuotare la garanzia costituzionale di ogni reale
contenuto. Perciò essa dovrebbe valere in tutti i casi in cui la
legge realizzi un siffatto risultato, come, appunto, accadrebbe nella
specie col conferimento ex post del carattere legislativo ad un atto
che "era e resta amministrativo".
La difesa si richiama qui alle considerazioni svolte nell'ordinanza
di rinvio circa la differenziazione della ipotesi in esame da quella
decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 1957. Ed
aggiunge, altresì, che si deve escludere, a mente della sentenza n.
103 dello stesso anno della Corte costituzionale, ogni potere
dirigistico da parte del C.I.P., il quale deve limitarsi al compito di
adeguare i prezzi alle sopravvenute esigenze attraverso la valutazione
dei fattori della produzione, avviando, col sistema del blocco elastico
dei prezzi, il mercato verso il libero scambio. Dovrebbe, quindi,
ritenersi per certo che qualora, come nella specie, siano ravvisabili
in un provvedimento del C.I.P. vizi di illegittimità, come l'essersi
ispirato a criteri non tecnici nella determinazione di un prezzo, allo
scopo di attuare fini di politica economica tendenti a favorire una
categoria di operatori a detrimento di un'altra, la norma di legge che,
comunque, abbia per effetto la soppressione della garanzia
giurisdizionale contro il provvedimento viziato, viola l'art. 113 della
Costituzione.
Questa violazione si rivelerebbe ancora più grave, in quanto la
norma transitoria in esame apparirebbe adottata proprio allo specifico
scopo di consentire l'elusione del precetto costituzionale, giacché fu
introdotta all'ultimo momento, non figurando nel primitivo progetto; e
concreterebbe una deviazione dai fini del controllo dei prezzi del
C.I.P., riconosciuta anche da organi amministrativi.
7. - Passando, poi, a considerare il profilo di incostituzionalità
in relazione all'art. 41 della Costituzione, la difesa delle Società
industriali afferma che con la norma impugnata, confermativa del
provvedimento del C.I.P., si sarebbe sostanzialmente sostituito al
prezzo già convenuto tra le parti un prezzo di imperio superiore; e,
alle altre pattuizioni contrattuali, le norme di un contratto
precedente al quale non avevano, oltre tutto, partecipato gli
industriali ed i bieticoltori non aderenti alle rispettive
associazioni. In tal modo, - si sostiene - sarebbe venuta a concretarsi
una vera e propria soppressione dell'iniziativa economica individuale.
Infatti, con l'elevazione del prezzo si sarebbe venuto a mutare un
elemento essenziale del contratto, e senza possibile rivalsa da parte
degli zuccherieri sul consumatore, dato che il prezzo dello zucchero è
coattivamente determinato dal C.I.P. Ed anche la mutazione delle altre
pattuizioni concernenti modalità, termini e prezzo di consegna del
seme, le norme per la coltivazione, i tempi e i modi delle consegne, la
determinazione delle tare e delle analisi, i compensi per i trasporti
ecc., costituirebbero, per la vastità e l'importanza della materia
investita, limitazioni tali da "interferire gravemente sulla personale
iniziativa dell'operatore, sulla libera valutazione e conseguente
determinazione di lui", il che concreta, appunto, violazione dell'art.
41, primo comma, della Costituzione, secondo quanto e stato ritenuto
dalla Corte costituzionale con la sentenza 30 dicembre 1958, n. 78.
Né ricorrerebbe, nella specie, l'applicabilità delle limitazioni
di cui al terzo comma dell'art. 41, giacché non si tratterebbe, in
ogni caso, di programmi o controlli diretti ad indirizzare l'attività
economica e ad aumentare la produzione, inconcepibili là dove le norme
incidono retroattivamente su rapporti già esauriti o in via di
esaurimento.
Inoltre, l'evidente finalità protettiva della categoria dei
bieticoltori a danno degli zuccherieri, perseguita con la norma in
esame, non potrebbe rientrare nei "programmi" e nei "controlli" che il
legislatore è autorizzato a fissare.
La difesa delle Società industriali zuccheriere ha concluso,
pertanto, chiedendo dichiararsi incostituzionale l'art. 5 della legge
n. 490 del 1959.
8. - Si sono costituiti dinanzi alla Corte l'Associazione Nazionale
Bieticoltori, in persona del Presidente, Cav. Lav. Orfeo Marchetti,
nonché il dott. Giovanni Caccianini, rappresentati e difesi dagli
avvocati Paolo Boitani e Aldo Dedin, in quali hanno depositato le loro
deduzioni nella cancelleria il 2 agosto 1960.
Nelle deduzioni sì afferma che l'art. 5 impugnato non si
limiterebbe a sussumere il prezzo determinato dal C.I.P. col
provvedimento del 5 giugno 1959, ma porrebbe una norma nuova, statuendo
che il prezzo allora stabilito anziché restare massimo divenga
"fermo". Esulerebbe, quindi, dall'intervento legislativo ogni intento
di rendere invulnerabile il provvedimento del C.I.P., tanto più che la
legge del 1959 non ha né analogia né convergenza con i fini
dell'ordinamento del C.I.P. "in quanto amplia l'intervento dello Stato
nel discusso settore economico, per la salvaguardia di interessi
precedentemente non considerati e ora sovranamente ritenuti meritevoli
di protezione dal legislatore".
Onde, nella specie, non sarebbe avvenuto altro che l'emanazione di
una norma legislativa formale che avrebbe reso inutile l'impugnazione
del provvedimento amministrativo, e dovrebbe, perciò, escludersi
qualsiasi violazione dell'art. 113 della Costituzione. Né l'asserita
retroattività della legge, anche a volerla ammettere, potrebbe essere
di ostacolo a tale conclusione, giacché è noto che non esistono
limiti costituzionali alla retroattività della legge, salvo che per la
materia penale.
Quanto all'altro aspetto della dedotta illegittimità
costituzionale, osserva la difesa dell'Associazione Nazionale
Bieticoltori che la norma impugnata ben può concepirsi come conforme
alla norma costituzionale, potendo inserirsi in un programma economico
la protezione accordata ad una categoria di operatori, tanto più che
la determinazione del prezzo fisso della barbabietola fu ritenuta
necessaria, appunto, per porre ordine nel settore ed infrenare le
manovre speculative di talune imprese zuccheriere. E, d'altra parte, la
radicale diversità dell'ipotesi in esame da quella considerata nella
sentenza n. 78 del 1958 della Corte costituzionale renderebbe del tutto
fuori di luogo il richiamo che a tale pronuncia fa la difesa delle
Società.
Concludono, pertanto, gli avvocati Boitani e Dedin chiedendo
"dichiararsi la legittimità costituzionale della norma impugnata".
9. - Si è, altresì, costituito il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha depositato le proprie deduzioni il 19 maggio 1960.
Sostiene l'Avvocatura che la legge impugnata fu approvata dopo che
la deliberazione del C.I.P. 5 giugno 1959 era già perfetta, sicché
atto amministrativo e legge "si muovono nell'ambito che è loro
proprio, dispiegando la consueta efficacia che è consona alla loro
rispettiva forma e finalità". Onde si sarebbe fuori della previsione
dell'art. 113 della Costituzione, che certamente non vieta che sia
disciplinata con legge materia precedentemente regolata con atto
dell'Autorità amministrativa, anche se la legge opera un rinvio
ricettizio di una parte o di tutto l'atto stesso. Né d'altra parte
potrebbe dubitarsi che la materia dei prezzi possa essere regolata
legislativamente, anche se la stessa è attribuita per legge al C.I.P.,
poiché il legislatore ordinario può sempre modificare precedenti
proprie disposizioni.
Inoltre, l'assunta violazione dell'art. 113 della Costituzione,
sotto il profilo della intenzionale sottrazione del provvedimento
C.I.P. 5 giugno 1959 alla garanzia giurisdizionale, sarebbe da
respingere, poiché implicherebbe un inammissibile sindacato sui motivi
ispiratori della legge.
L'Avvocatura afferma, poi, che la determinazione di un prezzo
d'imperio non può costituire per se stessa violazione dell'autonomia
dell'iniziativa privata, e che, anche a voler ammettere che la
determinazione del primo comma dell'art. 5 impugnato abbia inciso
retroattivamente su rapporti già esauriti o in via di esaurimento - il
che però nega in fatto, sostenendo che i prezzi stabiliti dal C.I.P.
non erano ancora definitivi - con ciò si resterebbe pur sempre
nell'ambito del precetto costituzionale, dato che la retroattività
della legge è vietata solo in materia penale.
Infine, secondo l'Avvocatura, sarebbe del tutto fuor di luogo
l'accenno alle finalità protettive di una determinata categoria di
operatori, che la legge avrebbe perseguita, poiché in tal modo
verrebbe ad istituirsi, in un giudizio di legittimità costituzionale,
una non consentita indagine a sfondo esclusivamente politico.
Anche l'Avvocatura conclude, quindi, chiedendo dichiararsi "la
legittimità costituzionale della norma impugnata".
10. - Nel procedimento civile vertente avanti al Tribunale di
Modena fra Meletti Luigi e la Società italiana per l'industria degli
zuccheri, promosso dal Meletti al fine di sentir dichiarare la
convenuta tenuta ad accettare il quantitativo di barbabietole che esso
Meletti sarebbe andato a consegnarle entro il limite massimo di
quintali 2890 fissato dalla Prefettura in applicazione del D.M. 26
gennaio 1960 (art. 2), contenente il piano di coltivazione delle
barbabietole per l'annata agraria 1959-60, la società convenuta ha
sollevato questione di legittimità costituzionale avverso la stessa
legge in questione, 7 luglio 1959, n. 490, in base alla quale erano
stati emanati il decreto ministeriale invocato dall'attore e l'altro,
di pari data, contenente le clausole concernenti le condizioni di
cessione delle barbabietole del raccolto 1960 all'industria
zuccheriera.
La questione è stata sollevata dalla convenuta in quanto la legge
impugnata autorizzerebbe i Ministri dell'agricoltura e dell'industria
ad imporre agli operatori privati acquisti obbligatori di bietole a
prezzi ed a condizioni sottratti alla disponibilità delle parti,
violando in tal modo il principio della libertà di iniziativa privata
sancito dall'art. 41 della Costituzione, e stabilendo, inoltre, una
delega sostanzialmente legislativa al Governo, in violazione dei
principi fissati dall'art. 76 della Costituzione.
Secondo l'istanza della convenuta, la legge, con le indicate
imposizioni, violerebbe, inoltre, anche il principio dell'eguaglianza
tra i cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché la
libertà di associazione di cui all'art. 18 della Costituzione,
osservando, a quest'ultimo riguardo, che i bieticoltori e gli
zuccherieri sarebbero obbligati ad applicare i contratti stabiliti
dalle rispettive associazioni, senza che queste abbiano però la loro
rappresentanza.
11. - Con ordinanza del 24 giugno 1960, il Tribunale ha ritenuto
non manifestamente infondata la questione così proposta, "stante
soprattutto il profondo incidere della legge 7 luglio 1959 sulla
libertà di iniziativa economica privata", ed ha investito la Corte
costituzionale della soluzione della questione stessa.
L'ordinanza, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed
alle parti private l'8 luglio 1960, è stata comunicata ai Presidenti
dei due rami del Parlamento a norma di legge e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 3 settembre 1960.
12. - Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituita la
Società italiana per l'industria degli zuccheri, rappresentata e
difesa dall'avvocato Antonio Sorrentino, che ha depositato le proprie
deduzioni nella cancelleria della Corte il 4 agosto 1960.
La difesa della società si richiama ai fatti esposti nelle
deduzioni relative all'altra causa precedentemente indicata, quanto
alle vicende che precedettero la legge impugnata, aggiungendo che,
quale nuova prova della scarsa obbiettività e dell'antigiuridicità
con cui l'Autorità amministrativa riguarderebbe il problema del prezzo
dello zucchero, dovrebbe assumersi la nuova riduzione del prezzo stesso
disposta dal C.I.P. il 3 giugno 1960, per ragioni di carattere
politico, lasciando, invece, invariato il prezzo delle bietole.
Osserva, poi, che l'art. 1 della legge impugnata è in contrasto
evidente con l'ultimo comma dell'art. 41 della Costituzione, perché,
mentre tale norma contiene una esplicita riserva di legge per la
determinazione dei programmi e dei controlli economici, il detto art. 1
affida, invece, all'Autorità amministrativa ogni potestà al riguardo,
nel campo della coltivazione delle bietole e della produzione
zuccheriera. E l'ampiezza di queste facoltà, resa evidente
dall'esercizio di esse effettuato mediante il decreto 26 gennaio 1960,
col quale si è posta in essere una penetrante disciplina del settore,
che va dalla determinazione della superficie da coltivare e della
quantità del prodotto alla ripartizione ed assegnazione delle
barbabietole dai relativi produttori agli zuccherifici, ed alla
fissazione dei relativi controlli, confermerebbe l'illegittimità
dell'attribuzione delle facoltà stesse senza limiti sostanziali e
temporali all'Amministrazione.
13. - Secondo la difesa della Società, non meno evidente poi
sarebbe la violazione dell'art. 41, primo comma, della Costituzione,
perché la legge impugnata creerebbe un sistema per cui: 1) si
imporrebbe alle industrie zuccheriere di lavorare tutti e soltanto i
quantitativi di bietole stabiliti d'autorità, ritirandoli per giunta
solo da quei coltivatori che vengono indicati dall'Autorità
amministrativa; 2) si fisserebbero autoritativamente le clausole
contrattuali oltre che il prezzo di cessione delle bietole e quello di
vendita dello zucchero. Con ciò si verrebbe, quindi, a sopprimere, e
non solo a limitare, l'iniziativa individuale garantita, invece, dalla
citata norma costituzionale, sostituendovi un regime d'imperio di
carattere amministrativo e, in parte, corporativo.
La difesa della società richiama a questo proposito la sentenza n.
78 del 1958 della Corte costituzionale, secondo cui violano le libertà
economiche quelle leggi che gravemente interferiscono sulla personale
iniziativa dell'operatore e sulla libera valutazione e determinazione
di lui. Né potrebbe ritenersi - secondo le deduzioni in esame che
nella specie il cennato sistema disposto dalla legge possa inquadrarsi
tra i programmi e controlli di cui al terzo comma dell'art. 41 della
Costituzione, perché programmi e controlli non possono mai giungere a
sopprimere l'autodeterminazione dell'operatore.
Particolarmente, poi, riguardo all'art. 2 della legge, la difesa
osserva che, secondo quando avrebbe ritenuto la Corte costituzionale
con la sentenza n. 103 del 1957, in tanto può ritenersi non in
contrasto con l'art. 41 della Costituzione l'istituzione del C.I.P., in
quanto i compiti a questo demandati sono quelli di attuare il sistema
del blocco elastico dei prezzi allo scopo di avviare il mercato al
libero scambio attraverso la unificazione e perequazione di taluni
prezzi per tutelare la stabilità del mercato e il valore reale dei
salari, con esclusione, quindi, di ogni funzione di dirigismo economico
in vista di determinati fini economico-politici. Contro tali concetti
urterebbe, invece, la prescrizione della obbligatorietà del prezzo,
che, risolvendosi nell'imposizione di una prestazione patrimoniale,
perseguirebbe, invece, un fine dichiaratamente dirigistico nel senso
escluso dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale. Fine che
sarebbe, poi, espressamente sanzionato dall'art. 1 della stessa legge,
e troverebbe riscontro nella stessa relazione parlamentare, quando
afferma la necessità di tutelare nei confronti degli industriali
l'attività dei bieticoltori, allo scopo di ottenere la maggiore
produzione e la migliore distribuzione dello zucchero, e di garantire i
bieticoltori stessi dagli illeciti lucri degli acquirenti.
14. - A proposito dell'art. 3 della legge impugnata, osserva la
difesa che, ove questo si interpreti nel senso che gli accordi ivi
previsti tra le due associazioni maggiormente rappresentative,
rispettivamente dei bieticoltori e degli industriali zuccherieri,
debbano intendersi vincolanti anche per coloro che delle associazioni
non fanno parte, si verificherebbe con ciò una nuova violazione della
libertà di iniziativa economica dei privati cui si imporrebbero
clausole contrattate da altre parti.
La difesa sostiene, altresì, la violazione dell'art. 76 della
Costituzione, poiché la penetrante disciplina dettata dalla legge
impugnata porrebbe in evidenza la natura sostanzialmente legislativa
dell'attività, affidata, invece, all'Autorità amministrativa, senza
le garanzie costituzionali all'uopo previste, giacché si tratterebbe
di un attribuzione fatta a Ministri singoli e non al Governo, senza
limiti di tempo o direttive di sorta. A conferma del carattere
sostanzialmente legislativo di tali poteri, la difesa, poi, afferma che
non solo l'art. 5, ma anche l'art. 1 della legge ha carattere
retroattivo, mentre i relativi decreti emanati dall'Autorità
amministrativa hanno inciso su situazioni contrattuali già concluse;
che il potere di dettare clausole contrattuali previsto dall'art. 3 è,
in concreto, di grande complessità, sì da tradursi in una
molteplicità di norme, tale da regolare tutta la disciplina dei
rapporti privati in materia; che, infine, il prezzo fissato dall'art. 2
è fisso ed obbligatorio.
L'efficacia estensiva degli accordi sarebbe, poi, illegittimamente
attribuita dall'art. 3 al provvedimento amministrativo di approvazione
degli accordi medesimi, poiché, dato il contenuto di grave limitazione
alla libertà di iniziativa economica riconoscibile nella estensione
autorizzativa delle clausole, ciò potrebbe farsi - salvo il rispetto
delle altre norme costituzionali - solo mediante legge, e ci si
troverebbe, quindi, in presenza di un'ulteriore violazione dell'art. 76
della Costituzione.
L'art. 3 citato, inoltre, violerebbe anche, interpretato nel senso
estensivo suddetto, l'art. 18 della Costituzione, che sancisce il
principio della libertà di associazione. E non potrebbe obbiettarsi al
riguardo l'avvenuta adozione nel nostro ordinamento dell'estensione
dell'efficacia degli accordi fra le associazioni sindacali anche ai non
iscritti, perché ciò sarebbe avvenuto solo nel campo dei contratti
collettivi di lavoro ed in quanto lo consente l'ultimo comma dell'art.
39 della Costituzione.
Che se poi dovesse adottarsi l'interpretazione secondo cui
l'efficacia degli accordi stipulati dalle associazioni è limitata ai
soli iscritti, ne deriverebbe l'applicabilità delle clausole
contrattuali ministeriali solo agli associati le cui associazioni non
fossero riuscite a mettersi d'accordo, e in tal modo si verificherebbe
una ulteriore violazione della Costituzione, e precisamente del
principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Carta
costituzionale. Il sottostare, infatti, alle clausole autoritative
sarebbe fatto dipendere dalla legge solo dalla circostanza occasionale
della appartenenza o meno dell'operatore ad una organizzazione a base
democratica.
Quanto all'art. 4, ne sarebbe evidente la incostituzionalità,
giungendo questo a sottrarre alla disponibilità delle parti persino la
scelta del seme da usare.
La difesa, infine, relativamente all'art. 5, si richiama alle
deduzioni presentate nella causa rimessa alla Corte costituzionale a
seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato 2 marzo 1960, e conclude
chiedendo dichiararsi l'illegittimità costituzionale della legge 7
luglio 1959, n. 490, in relazione agli artt. 41, 76, 3 e 18 della
Costituzione.
15. - Si è anche costituito il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha depositato le proprie deduzioni nella
cancelleria della Corte il 28 luglio 1960.
Osserva l'Avvocatura, preliminarmente, che la questione di
legittimità proposta nel giudizio principale dall'industria
saccarifera investirebbe solo gli artt. 2 e 3 della legge impugnata,
dato che gli artt. 1 e 4 riguarderebbero solo i bieticoltori, e l'art.
5 concernerebbe solo norme transitorie relative all'annata agraria
1959. Onde anche l'ordinanza del Tribunale di Modena dovrebbe
intendersi così limitata.
Afferma poi che, a tenore dell'ordinanza stessa, dovrebbe ritenersi
deferita all'esame della Corte la questione di legittimità solo sotto
il profilo dell'art. 41, giacché con l'ordinanza sarebbe stato
dichiarato non manifestamente infondato unicamente tale aspetto della
questione.
Ciò premesso, l'Avvocatura, riferendosi alle sentenze nn. 29 del
1957 e 32 del 1959 della Corte costituzionale, rileva che l'art. 41
della Costituzione, considerato nella sua interezza, non si limita a
sancire la libertà di iniziativa economica, ma espressamente prevede
l'intervento del legislatore sia al fine di evitare che la iniziativa
stessa si svolga in contrasto con l'utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, sia
al fine di indirizzarla e coordinarla a fini sociali. E aggiunge che la
legge n. 490 del 1959 pone, appunto, programmi e controlli a scopi di
interesse generale espressi nell'art. 1 della legge stessa in armonia
col precetto costituzionale richiamato.
Osserva, poi, che non sussisterebbe la lamentata violazione
dell'art. 76 della Costituzione, in quanto la legge in esame avrebbe
disposto l'attribuzione di potestà esclusivamente amministrativa a
determinati organi della pubblica Amministrazione, che li
eserciterebbero mediante atti formalmente e sostanzialmente
amministrativi.
In proposito l'Avvocatura richiama i criteri stabiliti con la
sentenza n. 103 del 1957 della Corte costituzionale in relazione alla
natura amministrativa dei provvedimenti del C.I.P., natura che, in base
a tale sentenza, deriverebbe dalla forma degli atti e dalla
molteplicità e continuità dei compiti al C.I.P. affidati, ed afferma
che questi criteri varrebbero anche rispetto alla legge in esame, che,
appunto, attribuirebbe poteri ad organi amministrativi, quali i
Ministri competenti, per l'esercizio di attività a carattere continuo
e permanente, fondata sull'apprezzamento dell'interesse pubblico. Ed a
conforto di tale assunto cita pure la sentenza n. 52 del 1958 della
Corte costituzionale, la quale, appunto, avrebbe escluso l'ipotesi
della delega legislativa in relazione ai provvedimenti ministeriali
concernenti divieti e limitazioni in materia di esportazioni ed
importazioni, riconoscendo trattarsi di attribuzione al Governo di una
competenza rientrante nel campo dell'attività sostanziale
amministrativa.
Rileva, infine, l'Avvocatura che l'ordinanza del Tribunale non
tratta la questione di legittimità proposta dalla Società convenuta
sotto il profilo degli artt. 3 e 18 della Costituzione, e che, non
potendosi agevolmente trovare un collegamento fra tali disposizioni e
la legge impugnata, ci si dovrebbe limitare ad affermare che la
questione, sotto tale profilo, è manifestamente infondata.
L'Avvocatura conclude, quindi, chiedendo dichiararsi non fondata la
questione di legittimità costituzionale della legge 7 luglio 1959, n.
490, in relazione agli artt. 41, 76, 3 e 18 della Costituzione.
16. - La difesa della "Società Fondiaria Agricola Industriale" e
delle altre Società ha depositato in termini una memoria illustrativa
con cui ha sviluppato ampiamente le argomentazioni già prospettate
nelle precedenti deduzioni.
In particolare, quanto alla violazione dell'art. 41, terzo comma,
della Costituzione, aggiunge che tale norma pone una riserva di legge
assoluta per quanto riguarda i programmi ed i controlli in materia
economica, onde la materia dovrebbe essere regolata compiutamente dalla
legge. Ma anche se si trattasse di una riserva relativa, mancherebbero
nella legge impugnata i principi direttivi che pure debbono essere
enunciati dal legislatore in tal caso, ai fini di limitare la
discrezionalità del potere esecutivo cui viene demandato il compito di
regolare nei particolari l'attuazione della legge. Infatti, le
finalità indicate nell'art. 1, in modo vago e generico, non sarebbero
idonee a porre una limitazione del genere. Ed, inoltre, dalla mancanza
di sufficienti direttive discenderebbe, altresì, per altra via,
l'esclusione del ricorso giurisdizionale, mancando il paradigma della
legge cui l'atto amministrativo dovrebbe informarsi.
Quanto alla violazione del primo comma dell'art. 41, pone
particolarmente in luce che con la legge in esame viene ad essere
soppressa la libertà economica sia degli industriali zuccherieri come
dei bieticoltori, e che vano sarebbe voler giustificare la soppressione
col ricorso al secondo comma dell'art. 41, che pone soltanto un limite
negativo all'eventuale svolgimento della iniziativa economica privata
in contrasto con l'utilità sociale, ma non autorizza ad imporre le
scelte dei contraenti e la programmazione economica in genere, come fa,
invece, la legge impugnata.
Quanto alla violazione dell'art. 76 della Costituzione, controbatte
le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura dello Stato,
sostenendo che l'ordinanza del Tribunale di Modena non circoscrive la
questione di legittimità alla violazione dell'art. 41 della
Costituzione, ma si limita a sottolineare, in modo non esclusivo, tale
aspetto di incostituzionalità, richiamandosi, per gli altri aspetti,
alle deduzioni contenute nell'istanza di rimessione degli atti alla
Corte costituzionale formulata nel giudizio principale.
Nel merito, precisa che la violazione dell'art. 76 dovrebbe
intendersi nel senso che non si può attribuire all'Autorità
amministrativa, come competenza sua propria, il potere di provvedere in
materia riservata alla legge.
Riguardo, poi, al profilo di incostituzionalità dedotto in
relazione all'art. 113 della Costituzione, la difesa delle Società
conferma il dubbo che l'art. 5 della legge impugnata possa
interpretarsi nel senso di cui all'ordinanza del Consiglio di Stato.
Infatti, la norma transitoria in esame avrebbe inteso soltanto
attribuire al provvedimento di fissazione del prezzo di cessione delle
barbabietole per l'annata 1959, emanato dal C.I.P., conseguenze
giuridiche diverse da quelle che gli erano proprie nel sistema del
diritto allora vigente. Tale intento sarebbe confermato dall'ulteriore
intervento effettuato dal legislatore in materia quando, essendo stato
fissato il prezzo di cessione delle barbabietole per il 1960 solo con
provvedimento del C.I.P. in data 12 luglio 1960, e, quindi, ben oltre
il termine del 31 gennaio previsto al riguardo dall'art. 2 della legge
impugnata, ritenne necessario di provvedere con la legge 11 agosto
1960, n. 820, stabilendo, appunto, che il prezzo come sopra fissato dal
C.I.P. doveva intendersi, anche per l'annata 1960, prezzo fermo.
Per il caso però che dovesse ritenersi esatta l'interpretazione
del Consiglio di Stato, alle già svolte considerazioni a sostegno
della violazione dell'art. 113 della Costituzione, la difesa aggiunge
che, ad escludere la equiparabilità della trasformazione ex post di un
atto amministrativo in una norma legislativa a quella della delega
legislativa, di cui alla sentenza n. 60 del 1957, sta la considerazione
che, mentre in quest'ultimo caso sussiste pur sempre la possibilità di
un controllo di legittimità costituzionale sull'uso fatto
dall'esecutivo del potere conferitogli, nella prima ipotesi anche
questo controllo resterebbe evidentemente inibito.
Respinge, poi, la validità dell'argomentazione avversaria, secondo
cui l'art. 5 della legge impugnata, oltre a confermare il provvedimento
di determinazione del prezzo emanato dal C.I.P., porrebbe anche una
norma nuova, qualificando il prezzo stesso come fermo; ed afferma in
proposito che, anche ammesso questo duplice contenuto della norma, la
parte confermativa sarebbe contraria all'art. 113 per le già svolte
considerazioni in ordine alla soppressione della garanzia
giurisdizionale, e la parte innovativa contrasterebbe con l'art. 41
della Costituzione, per la sostituzione retroattiva del prezzo
stabilito fra le parti e delle altre clausole contrattuali.
17. - Anche la difesa dell'Associazione Nazionale Bieticoltori e
del dott. Giovanni Caccianini ha depositato in termini una memoria
illustrativa delle deduzioni svolte in precedenza.
Con la detta memoria, in aggiunta a quanto già ha sostenuto, la
difesa illustra ampiamente i precedenti della legge impugnata, ponendo
particolarmente in evidenza i contrasti verificatisi fra bieticoltori e
zuccherieri circa i criteri di determinazione del prezzo di cessione
delle barbabietole, a causa sostanzialmente della richiesta dei primi
di adeguare il prezzo stesso alla resa effettiva del prodotto. Questo
contrasto, afferma la difesa, determinò un vero e proprio caos nel
settore, e rese, pertanto, indispensabile l'intervento del legislatore
al fine di imporre una regolamentazione dell'importantissimo campo
della bieticoltura, in conformità a quanto è già stato fatto in
altri Paesi europei.
A questa esigenza risponderebbe pienamente la istituzione di un
programma di coltura nazionale delle barbabietole da attuarsi a cura
della pubblica Amministrazione, nonché la istituzione del prezzo
fermo, come garanzia contro gli illeciti profitti dell'industria.
Con ciò, secondo la difesa dell'Associazione, non si
perseguirebbero scopi economico-politici, ma si realizzarebbero,
invece, le condizioni per la conservazione e lo sviluppo della
produzione bieticola, secondo le esigenze puramente economiche della
Nazione.
Contesta, poi, che nella specie vi sia violazione della riserva di
legge di cui all'art. 41, terzo comma, della Costituzione, in quanto
l'art. 1 della legge impugnata porrebbe sufficienti limitazioni alla
discrezionalità della pubblica Amministrazione, specie ove si
consideri l'inconcepibilità di una regolamentazione diretta da parte
del legislatore riguardo ad una materia che presenta aspetti di
notevole complessità e di specifico tecnicismo.
Neppure sussisterebbe la violazione dell'art. 76 della
Costituzione, trattandosi di mera attribuzione al Governo di una
competenza rientrante nel campo amministrativo, al solo fine di
adeguare l'esecuzione concreta della legge alle esigenze pratiche.
La difesa dell'Associazione confuta, infine, l'affermazione secondo
cui la determinazione autoritativa delle clausole contrattuali
inciderebbe gravemente sulla libertà dell'iniziativa economica
privata, e precisa al riguardo che il prezzo di trasformazione delle
bietole ed il profitto industriale sarebbero determinati dal C.I.P.
indipendentemente dal prezzo di cessione delle bietole all'industria,
prezzo che, a sua volta, verrebbe, invece, fissato solo in funzione
delle clausole contrattuali di cessione. Onde nessuna incidenza
sull'utile potrebbero avere le dette clausole, e la limitazione della
libertà di iniziativa economica conseguente alla determinazione delle
stesse sarebbe, quindi, assai relativa.
18. - L'Avvocatura dello Stato ha depositato anch'essa due memorie
illustrative riferite, rispettivamente, la prima alla causa proveniente
dal Consiglio di Stato e, la seconda, a quella proveniente dal
Tribunale di Modena.
Nella memoria relativa alla prima causa, l'Avvocatura ribadisce le
argomentazioni già proposte ed afferma, in particolare, che la
disciplina contenuta nella legge impugnata è conforme al secondo e
terzo comma dell'art. 41 della Costituzione, perché appunto l'art. 1
della legge pone proprio quelle finalità di ordine sociale assunte dal
legislatore costituente come limitazioni della libertà di iniziativa
privata.
Nel ribadire, poi, l'infondatezza dell'interpretazione dell'art. 5
della legge impugnata contenuta nell'ordinanza del Consiglio di Stato,
riafferma che l'atto amministrativo e la norma legislativa
conserverebbero, ciascuno, la propria diversa individualità giuridica.
Dovrebbe, quindi, escludersi qualunque soppressione della garanzia
giurisdizionale in ordine alla quale, semmai, potrebbe parlarsi di un
sopravvenuto difetto di interesse, per cui sì verserebbe in una
ipotesi del tutto diversa da quella della violazione dell'art. 113
della Costituzione.
Queste premesse, secondo l'Avvocatura, rivelerebbero
l'insufficiente valutazione del presupposto della rilevanza da parte
del giudice a quo, al quale, pertanto, dovrebbero essere rinviati gli
atti, previa declaratoria di insussistenza dei presupposti per la
instaurazione del giudizio costituzionale. In via subordinata,
l'Avvocatura ribadisce le conclusioni già proposte.
19. - Nella memoria relativa alla seconda causa l'Avvocatura, in
aggiunta alle già svolte tesi, afferma, riguardo all'art. 2, che il
richiamo in esso contenuto alle modalità di determinazione del prezzo,
stabilite in via generale dal D.L.C.P.S. n. 896 del 1947, regolante
l'attività del C.I.P., escluderebbe ogni censura di
incostituzionalità, e che tali modalità sono conformi all'art. 41
della Costituzione.
Osserva, poi, quanto all'art. 3 della legge impugnata, che la
determinazione autoritativa delle clausole contrattuali tende in
sostanza al raggiungimento dei fini sociali tutelati dall'art. 41, e
che perciò il detto articolo non può considerarsi violato.
Afferma, inoltre, che l'art. 1 della legge impugnata avrebbe posto
sufficienti limitazioni alla discrezionalità dell'Autorità
amministrativa, sia determinando i fini della programmazione economica,
sia prevedendo l'intervento delle categorie interessate nelle varie
attività all'Autorità stessa demandate, per cui insussistente si
rivelerebbe la dedotta violazione della riserva di legge di cui
all'art. 41, terzo comma, della Costituzione.
Contesta, altresì, l'affermazione delle Società zuccheriere,
secondo cui la legge imporrebbe di lavorare tutti e solo i quantitativi
di bietole fissati dall'Autorità, e di ritirarli dai produttori
dall'Autorità stessa indicati; ed afferma che, semmai, tale obbligo
deriverebbe non dalla legge, ma dai provvedimenti amministrativi
adottati in esecuzione della legge. Pertanto, in questa sede, sarebbe
irrilevante la suddetta doglianza, avendo la Corte costituzionale, con
la sentenza n. 8 del 1956, stabilito la inammissibilità del sindacato
di legittimità costituzionale di una norma legislativa in relazione al
contenuto degli atti amministrativi emanati nei casi concreti in cui
della norma è stata fatta applicazione.
Richiamandosi a quanto si è detto, circa l'inammissibilità del
giudizio di legittimità costituzionale di una norma di legge in
relazione agli atti amministrativi che ne hanno fatto concreta
applicazione, afferma che la censura di incostituzionalità mossa alla
legge impugnata sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 18
della Costituzione sarebbe viziata da un errore di impostazione.
Invero, il vincolo che investirebbe ex art. 3 della legge tutti gli
interessati, indipendentemente dalla loro appartenenza alle
associazioni, deriverebbe direttamente dal decreto ministeriale nel
quale, in caso di approvazione, si trasferisce il contenuto degli
accordi. Onde, per quanto detto, verrebbe meno ogni possibile
applicazione degli artt. 3 e 18 della Costituzione.
L'Avvocatura afferma, infine, che l'efficacia della disposizione di
cui all'art. 5 della legge è limitata all'annata 1959, e deve perciò
tale disposizione ritenersi esclusa dal secondo giudizio, originato da
una controversia relativa all'annata agraria 1960. Considerato in diritto :
1. - Le due cause promosse con le ordinanze rispettivamente, l'una,
del Consiglio di Stato, l'altra, del Tribunale di Modena sono
evidentemente connesse: vanno, quindi, riunite e decise con unica
sentenza.
2. - L'Avvocatura dello Stato, nella memoria presentata nel
giudizio riguardante l'ordinanza del Consiglio di Stato ha concluso
chiedendo, in via preliminare, il rinvio degli atti al Consiglio,
"previa declaratoria di insussistenza dei presupposti per la
instaurazione del giudizio costituzionale". Trattasi ovviamente di
richiesta ricollegabile alla rilevanza della questione di
costituzionalità proposta; ma questa Corte ritiene di non dovere
accedere a tale richiesta senza aver prima accertato se debba scendere
all'esame della questione particolare sollevata con l'ordinanza del
Consiglio di Stato, o se non rimanga, invece, assorbita la detta
questione in quella più generale e comprensiva proposta con
l'ordinanza del Tribunale di Modena.
Con questa ordinanza, si fa, infatti, questione della legittimità
dell'intera legge 7 luglio 1959, n. 490, mentre con l'ordinanza del
Consiglio di Stato la questione sollevata riguarda il solo art. 5
della legge.
3. - Che con l'ordinanza del Tribunale di Modena si sollevi la
questione di legittimità costituzionale in relazione alla intera legge
è però contestato dall'Avvocatura dello Stato, la quale sostiene che
l'oggetto del giudizio proposto con quella ordinanza sarebbe limitato
soltanto agli artt. 2 e 3. Questa affermazione non è però esatta.
Dal punto di vista formale è da rilevare, infatti, che
l'ordinanza, per quanto sintetica, si riannoda alle eccezioni sollevate
nel giudizio di merito, quando riferisce che la Società convenuta
aveva eccepito che la legge 7 luglio 1959, n. 490, era gravemente
inficiata da illegittimità costituzionale in quanto, autorizzando i
Ministri per l'agricoltura e per l'industria ad imporre agli operatori
privati acquisti obbligatori di bietole a prezzi d'imperio e secondo
condizioni rimesse in toto alle determinazioni di essi Ministri,
veniva a porsi in contrasto sia con l'art. 41 della Costituzione,
relativo alla libertà dell'iniziativa economica privata, sia con
l'art. 76, che stabilisce i limiti entro i quali l'esercizio della
funzione legislativa può essere delegato al Governo, sia con l'art. 3,
riguardante la parità dei cittadini, sia, infine, con l'art. 18, sulla
libertà di associazione. In relazione a questi riferimenti, che
riflettono diversi aspetti di incostituzionalità, il Tribunale
manifesta tuttavia - senza negare la possibilità di considerazione di
siffatti aspetti - la propria particolare propensione a fondare la
questione di legittimità costituzionale sul disposto dell'art. 41,
quando, subito dopo quei riferimenti, afferma: "poiché la questione di
legittimità costituzionale così sollevata non si palesa come
manifestamente infondata, "stante soprattutto il profondo incidere
della cennata legge 7 luglio 1959, n. 490, sulla libertà
dell'iniziativa economica privata ecc. ,,". In tal modo, il Tribunale
dimostra di avere una concezione unitaria, da una parte, delle
disposizioni dell'intera legge, dall'altra delle norme contenute nei
tre commi dell'art. 41 della Costituzione.
4. - Ma che il Tribunale di Modena si sia voluto riferire
all'intera legge risulta dal carattere unitario delle disposizioni
della legge stessa e dalla loro interdipendenza.
Deve rilevarsi, al riguardo, che la legge impugnata consta, nella
sua sostanza, di disposizioni con le quali, innanzi tutto, si
conferisce ai Ministri dell'agricoltura e dell'industria il potere di
determinare, con decreto emanato di concerto, all'inizio di ogni
campagna agraria, sia il programma annuale di coltivazione delle
barbabietole, sia le modalità di attuazione di tale programma, al fine
di coordinare l'esercizio della bieticoltura e dell'industria dello
zucchero con le esigenze di sviluppo economico e sociale delle zone
agricole interessate e con le esigenze del consumo dello zucchero (art.
1, primo comma). E col secondo comma del detto articolo si demanda il
controllo degli investimenti a bietole ad una apposita Commissione.
A questa parte, di carattere normativo generale, seguono
disposizioni più specifiche, attinenti a particolari settori della
disciplina economica delineata con l'art. 1. Stabilisce, infatti,
l'art. 2 che il prezzo di cessione delle barbabietole deve essere
determinato, per ogni annata agraria, dal C.I.P., e che il prezzo
stesso deve intendersi, a tutti gli effetti, prezzo "fermo", da
"inserire di diritto" nei singoli contratti, con l'espressa conseguenza
dell'attribuzione all'interessato del diritto di ripetere la differenza
"anche dopo il pagamento". E, quanto alle altre clausole contrattuali,
dispone l'art. 3 che gli accordi stipulati fra le associazioni
maggiormente rappresentative dei bieticoltori e degli industriali
saccariferi sono sottoposti all'approvazione dei predetti Ministri, ai
quali è, altresì, demandato il compito di stabilire direttamente le
clausole contrattuali in mancanza di accordi fra le indicate
associazioni.
Un aspetto strettamente tecnico della attuazione della coltura è,
poi, in modo espresso contemplato dalla legge che, all'art. 4, affida
sempre ai due Ministri il compito di determinare le qualità di seme
che possono essere utilizzate.
Infine, nell'evidente preoccupazione di riallacciare la nuova
disciplina anche al periodo immediatamente precedente, onde meglio
assicurarne subito la piena operatività, con l'art. 5 la legge
stabilisce che debba considerarsi "fermo" anche il prezzo di cessione
già determinato dal C.I.P. come massimo per il raccolto del 1959, e
che, per tale raccolto, si applicano le altre condizioni di cessione
già concordate tra l'Associazione Nazionale Bieticoltori e le ditte e
Società saccarifere per la campagna 1957.
Dall'esame del contenuto della legge ora esposto emerge, in modo
evidente, l'organicità della disciplina posta in essere dal
legislatore, che, oltre a vincolare espressamente sia i bieticoltori
che gli industriali saccariferi con le disposizioni di cui agli artt. 3
e 5 relativi ai prezzi di cessione delle barbabietole, li vincola,
altresì, congiuntamente, con le disposizioni di cui all'art. 1, che
stabilisce il principio della programmazione economica nel settore
della bieticoltura, ed investe, quindi, indubbiamente anche l'industria
saccarifera, che da quel settore trae la materia prima. E pure l'art.
4, prevedendo l'intervento della pubblica Amministrazione per la scelta
della qualità delle sementi, interessa indubbiamente l'industria oltre
che i bieticoltori, essendo quella legata, come si è detto, alla
materia prima che dalle sementi sarà raccolta.
Non può, pertanto, negarsi il carattere unitario delle
disposizioni contenute nella legge, la quale, quindi, e nelle singole
disposizioni, e nel suo complesso, tocca appunto, per entrambe le
parti, come del resto affermava il Tribunale, la "libertà
dell'iniziativa economica privata".
L'obbiezione dell'Avvocatura dello Stato circa la limitazione, da
parte del Tribunale di Modena, della questione di costituzionalità ai
soli artt. 2 e 3 è, quindi, da respingere e la Corte deve portare il
proprio esame su tutta la legge.
5. - Le premesse ora enunciate direttamente conducono a
considerazioni risolutive nel merito della questione di legittimità
costituzionale sollevata.
Invero, il quadro della disciplina del settore
bieticolo-saccarifero testé esposto suggerisce la fondamentale
considerazione - cui già innanzi si è fatto un semplice accenno e che
qui conviene approfondire - che, in tal modo, il legislatore ha voluto
porre in essere un organico "programma", inteso a stabilire le
condizioni in base alle quali gli operatori, pur perseguendo il loro
interesse, si muovano tuttavia in una direzione che tale interesse
contemperi con l'utilità ed il bene sociale così come sovranamente
apprezzati dallo stesso legislatore. E ciò è dimostrato dalla stessa
posizione oggettiva delle norme, sia quando tale concetto mettono a
base di tutta la disciplina, riferendosi ai fini di coordinamento delle
varie esigenze cui il programma deve ispirarsi, sia quando, in
attuazione di tale criterio generale, intervengono direttamente nella
materia dei prezzi, qualificandoli come fermi, in deroga al principio
per cui i prezzi sono determinati dal C.I.P. soltanto come massimi. Ed
anche quando la legge prevede l'intervento dei pubblici poteri per il
controllo e, in determinate ipotesi, per la formazione delle clausole
contrattuali, che, col loro vario e molteplice atteggiarsi,
rappresentano il modo di svolgimento della vita economica del settore,
e postulano, quindi, a loro volta, una regolamentazione, ove i fini di
tale vita economica si intendano garantire ed indirizzare, si palesa
con evidenza il contenuto sistematico della legge sul piano della
programmazione economica nel settore.
Queste considerazioni trovano ampio conforto nella relazione che
accompagnava la proposta di legge di cui si discute, dove, appunto, si
individuano i motivi ispiratori della legge nella necessità di
intervenire nel contrasto verificatosi tra agricoltori ed industriali,
al fine "di ristabilire nel settore bieticolo-saccarifero quella
disciplina che fu ed è il presupposto della sua efficienza e della sua
stabilità", conciliando le opposte tendenze, in vista dell'importanza
sociale del settore, "che rappresenta una cospicua e sempre crescente
fonte di lavoro e di benessere a disposizione del nostro Paese", le cui
condizioni di esistenza e di sviluppo "è preciso e tassativo dovere
garantire".
Ciò conduce alla conclusione che le varie disposizioni contenute
nella legge impugnata sono intimamente collegate da un nesso
sostanziale, che si identifica nel perseguimento della utilità e del
bene sociale, e che vincola le norme specifiche dettate a proposito dei
prezzi, delle clausole contrattuali, della qualità delle sementi ecc.,
sotto il comune denominatore dello scopo di programmazione economica
esplicitamente enunciato nell'art. 1.
6. - Se così è, se il legislatore ha voluto dettare, per
raggiungere il fine innanzi indicato, quel complesso di disposizioni
organiche che costituiscono la legge 7 luglio 1959, se in tal modo ha
voluto "determinare" un "programma" - secondo le testuali espressioni
tolte dal terzo comma dell'art. 41 della Costituzione - doveva pur
sempre seguire la forma tassativamente prescritta per tal caso dalla
Costituzione stessa nel detto comma dell'art. 41.
Non è qui il caso di stabilire se la norma costituzionale si
riferisca ad una semplice programmazione per la produzione in un
settore economico, ovvero ad una pianificazione più o meno estesa:
anzi, anche a volersi riferire a qualche cosa di minore importanza che
non sia una vera e propria pianificazione, giova notare che anche per
un semplice "programma" la Costituzione prescrive che sia la legge a
determinarlo: "la legge determina ...".
L'elemento letterale ora richiamato, di per sé sufficiente a far
desumere la volontà del Costituente di condizionare alla riserva di
legge la prefissione dei programmi e dei controlli relativi alla
attività economica privata, risulta poi rafforzato dalla
considerazione dell'incidenza delle misure previste sulla libertà
dell'iniziativa privata, cioè al momento fondamentale della attività
economica. Libertà che, se pure deve sempre in qualche misura essere
consentita, può venire più o meno notevolmente compressa e ridotta, a
seconda dei casi, in relazione ai fini sociali ai quali la medesima
deve essere indirizzata. Ma ciò sempre a seguito di chiare e precise
statuizioni della legge, libera espressione della volontà dell'organo
rappresentativo della Nazione, e non già devoluto alla mutevole
facoltà del potere esecutivo.
Ora la legge in esame attribuisce genericamente e in toto la
potestà di fissare programmi e controlli concernenti il settore della
bieticoltura, quei programmi e controlli che, invece, la legge doveva
essa determinare, ai Ministri dell'agricoltura e dell'industria,
senz'altra limitazione se non il generico riferimento al "fine di
coordinare l'esercizio della bieticoltura e dell'industria zuccheriera
con le esigenze di sviluppo economico e sociale delle zone agricole
interessate e con le esigenze del consumo dello zucchero": il che,
anche se la potestà, per mera ipotesi, fosse del potere esecutivo e
non già della legge, come l'art. 41 della Costituzione espressamente
impone, non varrebbe certo a sufficientemente circoscrivere la
discrezionalità degli organi destinatari della potestà medesima. Tale
erronea impostazione si riflette nelle varie disposizioni della legge
impugnata, data la sua organicità e l'interdipendenza delle sue
disposizioni. Siffatta impostazione non tiene poi conto, con
l'imposizione del prezzo fermo, delle condizioni e clausole
contrattuali, dell'estensione degli effetti del programma anche a
rapporti esauriti, che, nell'attuale sistema di rapporti economici, è
esigenza imprescindibile che ogni programmazione deve essere stabilita,
con le relative norme legislative, prima della sua concreta attuazione,
affinché non soltanto le autorità pubbliche, ma, altresì, i singoli
operatori sappiano quali sono le finalità politiche, sociali ed
economiche che attraverso la programmazione si vogliono raggiungere, si
rilevino i mezzi stabiliti per il raggiungimento dei fini, si
distinguano le sfere di attività dei poteri pubblici e quelle dei
privati operatori, e questi siano così messi in grado di determinare i
limiti e la estensione della loro libertà nei rispetti delle
iniziative economiche che possano prendere.
7. - Non basta, dunque, che la legge determini genericamente i fini
che con i detti programmi si vogliono raggiungere. Occorre la
specificazione dei fini, la precisazione dei criteri da seguire per il
raggiungimento di questi fini, l'indicazione dei mezzi, la
determinazione degli organi che sono chiamati ad attuare i programmi o
che sono stabiliti per esercitare i controlli. Non basta attribuire un
potere in vista del raggiungimento dei fini, ma bisogna anche stabilire
i limiti e l'estensione del potere e prevedere gli effetti che con gli
atti, derivanti da tal potere, si producono. In concreto, talvolta, la
legge stessa, attraverso le sue disposizioni, determinerà, col
programma, le finalità, fisserà i criteri di attuazione, gli organi,
i poteri e le limitazioni dei poteri degli organi, l'estensione della
libertà che pur bisogna lasciare agli operatori ed ogni altra
particolarità atta a meglio disciplinare il programma; altra volta
sarà più opportuno che la legge approvi semplicemente un programma o
piano, separatamente formato nei suoi particolari, ma discusso con la
legge stessa e allegato alla medesima, e, quindi, di essa facente parte
integrante, salvo a modificare, con legge, questa legge di approvazione
o il piano allegato soltanto quando circostanze di tempo o mutazioni
economiche lo richiederanno. L'organo legislativo è in ciò sovrano
e, a seconda dei casi, presceglierà forma e sostanza, salvi però
sempre i dettami della Carta costituzionale.
8. - La legge 7 luglio 1959, n. 490, va pertanto dichiarata
costituzionalmente illegittima, epperò rimane assorbita l'importante
questione sollevata con l'ordinanza del Consiglio di Stato.
Dichiarandosi la illegittimità costituzionale della detta legge,
devesi, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
contenente disposizioni sul funzionamento della Corte costituzionale,
dichiarare la conseguente illegittimità della legge 11 agosto 1960,
n. 820, recante modifica all'art. 2 della predetta legge n. 490 del
1959. La citata legge, infatti, in nulla immuta al sistema della legge
precedente, ma ha identico contenuto normativo: le modifiche che essa
reca si limitano solo a fissare al 28 febbraio di ogni anno, invece che
al 31 gennaio, la data entro la quale doveva essere stabilito il prezzo
delle bietole e ad applicare anche al raccolto 1960 il prezzo fermo di
cessione all'industria zuccheriera.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce le due cause indicate in epigrafe;
dichiara la illegittimità costituzionale della legge 7 luglio
1959, n. 490, in riferimento all'art. 41, ultimo comma, della
Costituzione;
dichiara, in conseguenza, in applicazione dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale della legge il
agosto 1960, n. 820, recante modifica dell'art. 2, primo comma, della
predetta legge 7 luglio 1959, n. 490.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte