Sentenza n. 35/1980
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/03/1980 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 1150/1942
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), promosso con
ordinanza emessa il 6 dicembre 1974 dalla Corte d'appello di Palermo,
nel procedimento civile vertente tra Lombardo Carmela e il Comune di
Canicattì, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975.
Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore
Guido Astuti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio civile vertente tra Lombardo Carmela
e il Comune di Canicattì, la Corte di appello di Palermo ha sollevato,
di ufficio, in riferimento all'art. 42 Cost., e, di riflesso, agli
artt. 24 e 113, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), in quanto,
secondo l'interpretazione dominante, non consentirebbe l'esercizio
dell'azione di risarcimento dei danni nei confronti della pubblica
amministrazione che abbia illegittimamente negato, sospeso o revocato
una licenza edilizia.
2. - La pretesa risarcitoria della Lombardo, in ordine alla quale
il tribunale di Agrigento, ravvisando nella specie solo la lesione di
un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, aveva dichiarato
il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, trova
origine - in una vicenda che risale al 1948 - nel ripetuto diniego di
rilascio alla medesima di licenza edilizia, nonostante la dichiarazione
di illegittimità dei provvedimenti di diniego da parte del Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
3. - Nell'ordinanza di rimessione, rilevato che il consolidato
orientamento della Corte di cassazione configura la facoltà di
edificare sul proprio suolo come semplice interesse legittimo, nel
senso più ristretto di interesse occasionalmente protetto, come tale
sfornito di tutela giurisdizionale diversa da quella attuabile
attraverso l'annullamento degli atti amministrativi illegittimi, con la
conseguente esclusione della possibilità che l'illegittimo diniego
della licenza possa dar luogo a risarcimento del danno, si prospetta il
contrasto dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per cui chi
intende eseguire nuove costruzioni edilizie deve chiedere apposita
licenza, con l'art. 42 della Costituzione. La norma impugnata, infatti,
configurando la licenza di costruzione come autorizzazione costitutiva
e non semplicemente permissiva della facoltà di edificare, facoltà
inerente al diritto di proprietà, sarebbe in contrasto con il dettato
costituzionale, il quale consente bensì al legislatore di stabilire
esclusioni limiti di carattere generale e imposizioni di carattere
particolare, con la necessità, peraltro, che queste ultime non
involgano, senza indennizzo, il sacrificio di quanto nell'attuale
momento storico è riconosciuto come connaturale al diritto dominicale.
Sarebbe di conseguenza illegittima una disciplina che consenta alla
pubblica autorità di impedire l'esercizio di quella facoltà con
provvedimenti, positivi o negativi, illegittimi, senza con ciò
incorrere in responsabilità patrimoniale, con l'effetto pratico di una
ablazione senza ristoro.
4. - Per le stesse considerazioni la normativa impugnata si
porrebbe in contrasto, di riflesso, anche con gli artt. 24 e 113 Cost.,
in cui è sancita in generale e nei confronti della pubblica
amministrazione, l'inviolabilità del diritto di difesa per la tutela
dei propri diritti.
5. - È intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale
dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo la
infondatezza della questione proposta.
Si rileva innanzitutto che l'attività edificatoria, essendo
regolata da norme di azione dettate a protezione di interessi pubblici,
sarebbe oggetto di valutazione discrezionale della pubblica
amministrazione relativamente, tra l'altro, al rilascio della licenza
edilizia. Una tale disciplina non si porrebbe in contrasto con l'art.
42 Cost., rinviando questo, per la determinazione del contenuto e dei
modi di godimento della proprietà, alla legge ordinaria. Né la norma
costituzionale impedirebbe al legislatore ordinario anche una riduzione
del contenuto del diritto di proprietà, a parte la considerazione che
la disposizione impugnata è anteriore alla Costituzione.
In ogni caso, poi, il precetto costituzionale non imporrebbe
l'obbligo di indennizzo quando, come nel caso di specie, siano poste
restrizioni al diritto di proprietà al fine di assicurarne la funzione
sociale. La norma denunziata, prescrivendo la licenza amministrativa
per l'esercizio dell'attività edilizia, non svuoterebbe del tutto il
contenuto del diritto di proprietà né conterrebbe limiti di effetto
ablativo, preoccupandosi solo che l'esercizio dell'attività
edificatoria non si svolga in modo antisociale.
Non vi sarebbe, poi, lesione degli artt. 24 e 113 Cost., essendo
ammessi, nella specie, tutti i rimedi giurisdizionali previsti, in
generale, contro gli atti amministrativi lesivi di interessi legittimi. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rimessione solleva, in riferimento all'art. 42,
e di riflesso agli artt. 24 e 113 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge urbanistica 17
agosto 1942, n. 1150, "in tanto in quanto, secondo l'interpretazione
dominante, esso non consente l'esercizio dell'azione di risarcimento
nei confronti della pubblica amministrazione che abbia illegittimamente
negato, sospeso o revocato una licenza edilizia, quando attraverso atti
positivi o negativi si sia con ciò attuata una compressione del
diritto di proprietà sul terreno da edificare, tale da produrre uno
svuotamento di rilevante entità ed incisività del suo contenuto".
Nel giudizio a quo la proprietaria di un suolo edificatorio sito in
comune di Canicattì, le cui reiterate domande di licenza edilizia
erano state durante oltre quindici anni respinte con provvedimenti due
volte annullati dal Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana, e disattese anche dopo un giudizio di ottemperanza e
la inutile nomina di un commissario ad acta, aveva convenuto davanti al
tribunale di Agrigento la civica amministrazione e i sindaci
succedutisi nel governo del comune, chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni: ma il tribunale, ravvisando nella fattispecie
una lesione di interessi legittimi e non di diritti soggettivi, aveva
dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria a conoscere della proposta domanda.
La Corte di appello di Palermo, ritenuto che la decisione della
causa, in ordine ai diversi profili della pretesa risarcitoria, si
poneva "in diretta dipendenza della configurabilità di una
responsabilità della pubblica amministrazione per l'illegittimo
diniego della licenza edilizia", osservava che nella consolidata
giurisprudenza della Corte di cassazione la facoltà di edificare, pur
inerendo al diritto di proprietà di cui costituisce peculiare e
concreta manifestazione, si atteggia nei confronti della pubblica
amministrazione, - alla quale spetta, in forza di norme di azione, il
potere discrezionale di concedere la licenza all'uopo necessaria - ,
non come diritto soggettivo ma come semplice interesse legittimo: e che
conseguentemente l'illegittimo diniego di licenza edilizia, pur quando
il giudice amministrativo abbia dichiarato l'obbligo
dell'amministrazione di rilasciare la licenza stessa, non può tuttavia
dar luogo ad azione civile di risarcimento dei danni subiti dal
proprietario.
Pertanto, "precluse così le già tentate vie di una
interpretazione dell'art. 2043 cod. civ. che includa nel concetto di
danno ingiusto, cui la norma fa riferimento, anche le lesioni di
interessi legittimi, o della valorizzazione del rapporto tra interessi
legittimi e sottostanti situazioni soggettive tutelate in via diretta e
generale", l'ordinanza di rimessione osservava che la proprietà è un
diritto garantito dalla Costituzione, i cui contenuti essenziali
debbono trovare nella disciplina legislativa piena tutela anche contro
le lesioni che comunque possano derivargli dall'esercizio illegittimo
delle pubbliche potestà. Svolgeva quindi diffuse considerazioni, - con
riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte e della Corte di
cassazione - , sulla inerenza della facoltà di edificare alla
proprietà fondiaria urbana, anche nella più recente legislazione
urbanistica, e concludeva che i divieti opposti dalle autorità
amministrative alla edificazione mediante provvedimenti, positivi o
negativi, illegittimi, senza tuttavia incorrere in responsabilità
patrimoniale, comporterebbero "un effetto di ablazione senza ristoro"
della proprietà privata, con violazione non solo della garanzia
sancita dall'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, ma
anche del disposto degli artt. 24 e 113, "in cui è sancita, in
generale e nei confronti della pubblica amministrazione,
l'inviolabilità del diritto alla difesa per la tutela dei propri
diritti".
2. - Sono ben comprensibili le considerazioni che hanno condotto la
Corte di merito, di fronte al deplorevole comportamento tenuto da una
amministrazione comunale, responsabile di una serie di atti illegittimi
reiterati in spregio alle decisioni del giudice amministrativo, con
grave pregiudizio d'un privato proprietario, a sollevare l'arduo
problema, tanto discusso in dottrina come nella giurisprudenza, della
responsabilità civile delle pubbliche amministrazioni per il
risarcimento dei danni derivati ai soggetti privati dalla emanazione di
atti o provvedimenti amministrativi illegittimi, lesivi di situazioni
di interesse legittimo. Problema di indubbia gravità, e di particolare
attualità in relazione alle restrizioni connesse alla moderna
disciplina urbanistico - edilizia, che, anche a giudizio di questa
Corte, si impone ormai all'attenzione del legislatore. Ma trattasi di
un problema complesso, che richiede prudenti soluzioni normative, non
solo nella disciplina sostanziale ma anche nel regolamento delle
competenze giurisdizionali: problema di ordine generale, che non può
ovviamente essere risolto da questa Corte in un giudizio sulla
legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge urbanistica, in
relazione alla ipotesi di illegittimo diniego di licenza edilizia.
La disposizione dell'art. 31, primo comma (rimasta sostanzialmente
intatta dopo le integrazioni introdotte dall'art. 10 della legge 6
agosto 1967, n. 765, e modificata dall'art. 21 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, con la sostituzione dell'espressione "concessione" alle
parole "licenza edilizia"), in quanto richiede per l'esercizio della
facoltà di edificare, un provvedimento dell'autorità comunale, appare
perfettamente legittima, e non rileva, di per sé, in ordine al
problema della risarcibilità dei danni eventualmente derivati da un
illegittimo provvedimento di diniego, essendo evidente, secondo la
pacifica interpretazione della Corte di cassazione, che essa non mira a
tutelare direttamente il privato in un interesse che consideri suo
particolare imponendo un correlativo obbligo generale a carico di ogni
altro soggetto, ma configura un precetto rivolto in via diretta a
regolare la materia edilizia nell'aspetto e nelle implicazioni di
portata pubblicistica, precetto che solo indirettamente il privato può
invocare dinanzi agli organi della giustizia amministrativa.
È dunque evidente che il giudice a quo non è chiamato, per
decidere la controversia di merito, a fare applicazione del disposto
dell'art. 31 della legge urbanistica, il quale non rappresenta comunque
la sedes materiae idonea a dar luogo ad una pronuncia di questa Corte
sulla questione di costituzionalità prospettata, nei termini sopra
riferiti, dall'ordinanza di rimessione; questione che pertanto risulta,
allo stato, inammissibile per difetto di rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31 della legge urbanistica 17 agosto 1942,
n.1150, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento
agli artt. 42, 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte