Sentenza n. 35/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/02/1992 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 14d.lgs. 455/1946
- art. 17d.lgs. 455/1946
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, secondo
comma, 5, primo, secondo e terzo comma, e 6, quinto comma, della
legge regionale approvata l'1-2 maggio 1991 dall'Assemblea Regionale
Siciliana (Norme per la ricapitalizzazione dei maggiori enti pubblici
creditizi aventi la sede centrale in Sicilia ed interventi in favore
degli enti creditizi minori siciliani), promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 10
maggio 1991, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto
al n. 26 del registro ricorsi 1991;
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e
gli Avvocati Salvatore Pensabene Lionti e Antonino Mirone per la
Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, secondo
comma, 5, primo, secondo e terzo comma, e 6, quinto comma, della
legge regionale approvata l'1-2 maggio 1991 e promulgata, nelle more
del presente giudizio, come legge della Regione Siciliana 19 giugno
1991, n. 39 (Norme per la ricapitalizzazione dei maggiori enti
pubblici creditizi aventi la sede centrale in Sicilia ed interventi
in favore degli enti creditizi minori siciliani). Ad avviso del
Commissario dello Stato, le disposizioni impugnate, poiché
contrastano con principi generali del codice civile (libro V, titolo
V), violano il limite del diritto privato posto alle competenze legislative regionali previste dagli artt. 14 e 17 dello Statuto
speciale.
In particolare, l'art. 4, secondo comma, nel disporre che il
capitale sociale sia sottoscritto per intero dalla Regione Siciliana,
si porrebbe in contrasto con le disposizioni codicistiche, dalle
quali si desume la natura contrattualistica della società per azioni
e, quindi, la necessaria pluralità di soggetti nel momento della
costituzione della società stessa.
L'art. 5, poi, nello stabilire, al primo comma, che il presidente
della società finanziaria regolata dalla legge impugnata è nominato
dalla Regione Siciliana e, al terzo comma, che il predetto presidente
provvederà all'assunzione del direttore generale (la cui carica è
prevista durare sino all'approvazione dello Statuto), contrasterebbe
con la disciplina del codice civile, e in particolare con l'art. 2328
cod. civ., che nega la possibilità di procedere alle suddette nomine
prima della costituzione della società. La nomina, da parte della
Regione, del presidente della società contrasterebbe, inoltre, con
gli artt. 2458 e 2459 cod. civ., i quali conferiscono allo Stato e
agli enti pubblici aventi partecipazioni azionarie la nomina di
amministratori o sindaci, non quella del presidente.
Anche l'art. 5, secondo comma, contraddirebbe le norme del codice
civile laddove prevede che il presidente della società duri in
carica cinque anni e sia confermabile, anziché durare in carica tre
anni, come prescrive l'art. 2383, secondo comma, cod. civ. per gli
amministratori della società per azioni.
Infine, l'art. 6, quarto comma, il quale prevede che, in caso di
violazione delle direttive del Comitato regionale per il credito e il
risparmio, il Presidente della regione, su parere del predetto
Comitato e previa deliberazione della Giunta regionale, possa
disporre la revoca degli amministratori e dei sindaci e la loro
sostituzione, sarebbe in evidente contrasto con l'art. 2458 cod.
civ., che limita l'analogo potere dello Stato e degli enti pubblici
agli amministratori e ai sindaci da essi nominati.
Lo stesso Commissario dello Stato ricorrente pone, poi, una
questione di carattere preliminare attinente a un preteso vizio
formale dell'intera legge. Poiché la legge regionale approvata gli
è stata comunicata il 6 maggio 1991, anziché, come prescritto
dall'art. 28 dello Statuto speciale, il 5 maggio, ancorché questo
fosse giorno festivo, il ricorrente osserva che, qualora tale ritardo
non sia censurato, si vanificherebbe l'art. 29, secondo comma, dello
stesso Statuto, il quale dispone che la legge deve essere comunque
promulgata decorsi otto giorni dall'approvazione. Poiché
quest'ultimo termine è dato dalla somma di tre giorni per la
comunicazione e cinque giorni per l'eventuale impugnazione da parte
del Commissario dello Stato, la tardività della comunicazione, ove
non fosse considerata un vizio del procedimento, finirebbe per
comprimere indebitamente lo spazio riservato al potere di
impugnazione. È ben vero, precisa il ricorrente, che questa Corte,
con la sentenza n. 365 del 1990, ha ammesso uno slittamento del
termine per l'impugnazione, in modo da grantire comunque al
Commissario uno spazio di cinque giorni, ma sarebbe opportuno, a suo
giudizio, che la Corte torni di nuovo sul problema.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione Siciliana per
chiedere che il ricorso sia dichiarato non fondato.
Dopo aver premesso che la legge impugnata tende a dare attuazione
in ambito regionale alla legge statale 30 luglio 1990, n. 218 e ai
relativi decreti legislativi e dopo aver sottolineato che quella
prevista nella legge impugnata è una società finanziaria regionale
avente scopi di natura pubblica, e perciò assimilabile al tipo delle
"società d'interesse nazionale", la difesa della Regione contesta la
fondatezza delle singole censure.
In particolare, i dubbi sull'art. 4, primo comma, non sarebbero
fondati poiché la stessa normativa del codice civile non
escluderebbe, in via di principio, l'ipotesi dell'unico azionista,
seppure con riferimento a momenti successivi a quello della
costituzione della società (art. 2362 cod. civ.). Inoltre, la stessa
ipotesi sarebbe ammessa sia dalla direttiva CEE 89/667 del 21
dicembre 1989, sia dall'art. 6, secondo comma, del decreto
legislativo n. 356 del 1990, proprio in relazione alla costituzione
di società per azioni, anche per atto unilaterale di un solo ente
pubblico.
Quanto alla disposizione contenuta nell'art. 5, primo comma, la
Regione osserva che essa persegue l'intento di attribuire al
presidente della società, nominato prima della costituzione di
quest'ultima, la duplice responsabilità di curare la fase
costitutiva della società nell'interesse della Regione e di
assicurare la direzione della stessa nei primi decisivi anni del suo
funzionamento, come del resto sembrerebbero ammettere anche gli artt.
2458 e 2459 cod. civ.. L'atto regionale di nomina, pertanto, avrebbe
un doppio contenuto: quello di conferire un incarico inerente
all'amministrazione regionale e quello di determinare in capo al
prescelto lo status di presidente della società per il periodo
successivo alla costituzione della stessa. Né esisterebbe un
principio che vieta di assumere la presidenza della società a chi
gestisce le fasi della costituzione della stessa. In relazione
all'ulteriore rilievo che la Regione potrebbe nominare gli
amministratori, ma non direttamente il presidente, la resistente
osserva che quest'ultima nomina non contrasta con le norme del codice
civile, che non la prevedono, sicché si dovrebbe ritenere corretto
che il Governo regionale, avendo la totalità delle azioni, abbia
anche il potere di nomina del presidente. Eguale discorso varrebbe
per la nomina del direttore generale (art. 5, terzo comma), essendo
quest'ultimo un ausiliario del presidente della società.
Le censure rivolte all'art. 5, secondo comma, sarebbero infondate,
a giudizio della Regione, sia perché l'art. 2383, secondo comma,
cod. civ., che limita il mandato degli amministratori societari a tre
anni, non sarebbe applicabile alle società finanziarie regionali,
sia perché suo scopo è quello di assicurare omogeneità tra assetto
del capitale e composizione del consiglio di amministrazione, scopo
che non avrebbe alcun senso rispetto ad amministratori nominati da
enti pubblici, non necessariamente azionisti, con provvedimenti
amministrativi.
Riguardo alle censure mosse all'art. 6, quinto comma, la difesa
della Regione osserva che, essendo limitato il potere di revoca
previsto ai soli amministratori e sindaci nominati dalla Regione, la
disposizione impugnata si riferirebbe a un potere amministrativo
discrezionale inconfutabilmente spettante al Governo regionale.
Infine, a proposito della censura sulla tardività della
comunicazione della legge regionale approvata, la resistente rileva
che la tesi interpretativa del Commissario dello Stato sarebbe
smentita dalla sentenza n. 365 del 1990 di questa Corte. In ogni
caso, premesso che il termine previsto dall'art. 28 dello Statuto è
ordinatorio e premesso che, anche se fosse perentorio, la festività
del terzo giorno utile legittimava la Regione a comunicare la legge
il giorno dopo, la resistente osserva che può alternativamente
ritenersi che, con il termine di otto giorni per la promulgazione
(art. 29), lo Statuto abbia inteso riferirsi alla scadenza del
termine utile per la proposizione dell'impugnazione da parte del
Commissario dello Stato ovvero che abbia semplicemente attribuito al
Presidente della Regione il potere di promulgare e di pubblicare la
legge anche in pendenza del termine per l'impugnazione. La
resistente, pur precisando di ritenere preferibile la prima
soluzione, sottolinea comunque come la seconda trovi riscontro nella
facoltà attribuita al Presidente della Regione di promulgare la
legge anche dopo che l'impugnativa sia stata in concreto proposta.
3. - In prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato
ha depositato una memoria difensiva a sostegno del ricorso proposto
dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.
Dopo aver ricordato che la legge impugnata si inserisce
nell'ambito della legge n. 218 del 1990 e del decreto legislativo n.
356 del 1990, l'Avvocatura osserva che la stessa legge ricalca lo
schema della legislazione statale sul piano regionale, provvedendo al
finanziamento del Banco di Sicilia e della Cassa di risparmio V.E.
attraverso la costituzione di una società per azioni fiduciaria con
capitale interamente sottoscritto dalla Regione Siciliana. Secondo
l'Avvocatura, tale intervento si svolge in un campo riservato alla
legislazione statale e, in particolare, al codice civile.
Venendo alle singole censure, l'Avvocatura dello Stato osserva
come gli argomenti addotti dalla Regione sull'art. 4, primo comma,
sono inconferenti sia perché le norme da essa invocate a
giustificazione del principio del socio unico riguardano società
aventi per oggetto l'attività bancaria (e tale non è la Finsicilia
S.p.a.), sia perché le direttive comunitarie necessitano
d'intermediazione legislativa per poter essere applicate.
Quanto alle censure concernenti l'art. 5, primo e secondo comma,
l'Avvocatura sottolinea come le disposizioni contenute negli artt.
2458 e 2459 cod. civ. siano di carattere eccezionale e, come tali,
insuscettibili di deroga da parte del legislatore regionale. Né
avrebbe alcun rilievo la natura provvedimentale dell'atto di nomina
e, tantomeno, l'osservazione che la stessa nomina del presidente
della società sarebbe consentita dall'essere la Regione azionista
unico: l'uno e l'altro, infatti, non dovrebbero impedire alla Regione
di dare diretta applicazione alle norme codicistiche. Identiche
osservazioni sono, poi, formulate in relazione all'art. 5, terzo
comma, riguardo alla nomina del direttore generale.
L'art. 6, quinto comma, infine, si discosterebbe dalla disciplina
privatistica anche a giudizio della Regione, tanto più che parrebbe
derogare anche all'art. 2400, secondo comma, cod. civ. (secondo cui
la revoca dev'esser approvata con decreto dal tribunale, sentito
l'interessato).
In relazione alla censura relativa alla comunicazione della legge
approvata e alla possibilità che leggi della Regione Siciliana siano
promulgate e pubblicate in pendenza del giudizio di
costituzionalità, l'Avvocatura sottolinea l'opportunità che la
Corte torni a occuparsi del problema, pur dando atto che nel caso di
specie il ricorso è stato tempestivamente proposto dal Commissario
dello Stato e la promulgazione è avvenuta, non nel nono giorno
successivo all'approvazione, ma nel quarantesimo giorno successivo
alla notificazione del ricorso. Considerato in diritto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4,
secondo comma, 5, primo, secondo e terzo comma, e 6, quinto comma,
della legge approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana il 1'-2
maggio 1991 e promulgata, nelle more di questo giudizio, come legge
della Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 39 (Norme per la
ricapitalizzazione dei maggiori enti pubblici creditizi aventi la
sede centrale in Sicilia ed interventi in favore degli enti creditizi
minori siciliani). Ad avviso del ricorrente, le disposizioni
impugnate, nel disciplinare aspetti relativi alla costituzione di una
società per azioni (Finanziaria Regionale Siciliana - Finsicilia
S.P.A.) con norme che si discostano dai principi contenuti nel codice
civile, violerebbero i limiti posti alla competenza legislativa
regionale dagli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale, comportanti la
riserva allo Stato della disciplina dei rapporti di diritto privato.
Lo stesso Commissario dello Stato prospetta preliminarmente un
vizio attinente al procedimento di formazione della legge, dovuto al
fatto che la legge regionale, a causa della festività del terzo
giorno, è stata comunicata al suo ufficio con un giorno di ritardo
rispetto al termine di tre giorni fissato dall'art. 28 dello Statuto
speciale. Tale ritardo, a suo avviso, avrebbe la conseguenza di
vanificare la perentorietà della prescrizione contenuta nell'art.
29, secondo comma, dello stesso Statuto, secondo il quale, decorsi
otto giorni dall'approvazione senza che sia pervenuta al Presidente
regionale copia dell'impugnazione proposta dal Commissario dello
Stato, la legge va comunque promulgata. Infatti, tenuto conto che il
termine di otto giorni fissato dall'art. 29 è costituito dalla somma
del termine di tre giorni, previsto per la comunicazione del disegno
di legge approvato, e del termine di cinque giorni, stabilito per
l'impugnazione della legge mediante presentazione del ricorso a
questa Corte, il Commissario ritiene che sia illegittimo computare
nel termine utile per la comunicazione a lui della legge approvata il
giorno successivo a quello festivo.
2. - La questione sollevata in via preliminare è manifestamente
infondata.
In relazione a questioni analoghe proposte in passato dallo stesso
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, questa Corte ha
affermato (v. sent. n. 365 del 1990) e, successivamente, ribadito (v.
sentt. nn. 484 e 493 del 1991) che il ritardo, dovuto alla festività
del terzo giorno utile, nella comunicazione della legge approvata al
Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, "altra
conseguenza non produce se non che il termine di cinque giorni dato
al Commissario dello Stato per l'impugnazione della legge regionale
decorre dall'ulteriore giorno dell'effettivo invio della legge
stessa". Ciò significa, evidentemente, che il periodo di cinque
giorni assicurato al predetto Commissario per la proposizione della
impugnazione della legge è comunque garantito per intero, sicché
gli argomenti addotti dal ricorrente si rivelano privi di qualsiasi
fondamento.
3. - Tutte le restanti questioni di legittimità costituzionale
sollevate dal ricorrente presuppongono la previa risoluzione di un
problema comune: la definizione dell'ambito di operatività del
limite del "diritto privato" - peraltro espressamente richiamato, in
materia d'incentivazione industriale e commerciale, dall'art. 14,
lettera d, dello Statuto speciale per la Regione Siciliana - rispetto
alle c.d. società finanziarie regionali.
Tali società, come è noto, sono strumenti operativi
dell'amministrazione pubblica, ormai diffusamente utilizzati da molte
regioni, le quali, sul modello dell'organizzazione amministrativa
dello Stato, si servono di istituzioni del diritto privato, quali,
appunto, le società per azioni, al fine di realizzare, in via
indiretta, finalità pubbliche connesse all'esercizio delle proprie
competenze. Lo sviluppo di questo tipo di amministrazione indiretta
si collega a una generale evoluzione dello Stato nell'epoca
contemporanea, in base alla quale quest'ultimo tende a utilizzare
crescentemente, soprattutto nel campo dei servizi pubblici e del
rapporto d'impiego pubblico, moduli di azione e di organizzazione
propri del diritto privato. Come sembra avvertire lo stesso
Commissario dello Stato ricorrente - il quale contesta, non già
l'uso del diritto privato, ma la conformità di quest'uso ai principi
del codice civile -, l'evoluzione del diritto positivo nel senso ora
accennato esige una precisazione della portata del limite alla
potestà legislativa regionale costituito dalla "disciplina dei
rapporti privati". In altri termini, l'utilizzazione a scopi di
amministrazione pubblica indiretta di istituzioni proprie del diritto
privato impone di precisare ed, eventualmente, distinguere ciò che
pertiene all'area dei rapporti generali del diritto privato e ciò
che concerne l'area dell'organizzazione pubblica regionale.
Come questa Corte ha da tempo affermato (v. spec. sentt. nn. 72
del 1965, 154 del 1972, 151 del 1974, 38 del 1977 e 691 del 1988), il
limite del "diritto privato" si basa sull'esigenza che sia assicurata
su tutto il territorio nazionale una uniformità di disciplina e di
trattamento riguardo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti
privati, trattandosi di rapporti legati allo svolgimento delle
libertà giuridicamente garantite ai predetti soggetti e al
correlativo requisito costituzionale del godimento di tali libertà
in condizioni di formale eguaglianza (artt. 2 e 3 della
Costituzione). In ragione di tale base giustificativa, non v'è
dubbio che, per quel che concerne i rapporti intersoggettivi
attinenti alle società, le competenze legislative regionali non
possono svolgersi in altro modo che nel senso di applicare ad essi le
norme del codice civile o, più in generale, le norme che lo Stato
detta per la disicplina dei relativi rapporti, salvi ovviamente i
campi nei quali le stesse norme rinviano agli usi e alle consuetudini
locali. Deroghe alla legislazione di diritto privato - sempreché
queste non comportino una violazione, ancorché indiretta, dei
principi civilistici e non risultino manifestamente irragionevoli -
sono, invece, ammesse nell'area dei rapporti intercorrenti tra la
società privata e l'amministrazione regionale, nella misura in cui
prevale la connotazione relativa alla strumentalità della società
stessa alle finalità pubbliche che la regione persegue nei campi
rientranti nelle competenze ad essa costituzionalmente attribuite.
4. - Sulla base dei principi ora affermati, va dichiarata non
fondata la questione di legittimità costituzionale concernente
l'art. 4, secondo comma, della legge impugnata. Secondo il
Commissario dello Stato ricorrente, tale articolo, nel disporre che
il capitale della Finanziaria Regionale Siciliana (Finsicilia S.p.a.)
"è sottoscritto per intero all'atto della costituzione dalla Regione
Siciliana", si porrebbe in contrasto con le disposizioni del codice
civile in materia di costituzione delle società per azioni, le
quali, all'art. 2247 cod. civ., presuppongono la necessaria
partecipazione nel momento iniziale di non meno di due soggetti.
Siffatto assunto non può essere condiviso per due ragioni fra
loro concorrenti. Innanzitutto, occorre considerare che, nel caso di
società per azioni disciplinate come strumento dell'azione
amministrativa regionale, il profilo della partecipazione azionaria o
quello della sottoscrizione iniziale del capitale societario
rientrano nella sfera dei rapporti tra regione e società privata che
connotano in modo essenziale la strumentalità di quest'ultima
rispetto alla amministrazione regionale. Infatti, in tanto la
predetta società finanziaria può essere ritenuta uno strumento
operativo della regione, in quanto quest'ultima possegga o
sottoscriva la maggioranza o la totalità delle azioni societarie. In
altri termini, l'aspetto ora considerato è indubbiamente uno di
quelli che ammette la possibilità di derogare alla disciplina
normativa civilistica, sempreché le deroghe previste siano, come in
ipotesi, ragionevolmente collegate alle finalità pubbliche connesse
allo svolgimento delle competenze costituzionalmente assegnate alla
regione e sempreché le stesse non contrastino, neppure
indirettamente, con un principio generale deducibile dalla
legislazione di diritto privato.
Quest'ultima evenienza, che occorre ora verificare, non può dirsi
contraddetta dalla disposizione impugnata, dal momento che la
disciplina posta dall'art. 2247 cod. civ. risulta significativamente
modificata, nel senso di un'evoluzione del sistema positivo verso il
superamento del limite del socio unico, sia dall'adozione della
direttiva del Consiglio della Comunità europea 21 dicembre 1989 n.
89/667 CEE, sia dall'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n.
218 (Disposizioni in tema di ristrutturazione e integrazione
patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) e del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la
ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio).
La direttiva comunitaria ora ricordata, dopo aver stabilito,
all'art. 2, che la società a responsabilità limitata può avere un
socio unico al momento della costituzione e allorché tutte le quote
sono concentrate in una sola mano (c.d. società unipersonali),
dispone, all'art. 6, che, quando uno Stato-membro permette una
società unipersonale anche per le società per azioni, si applicano
le disposizioni della medesima direttiva. Nel dare attuazione a tali
articoli, la legge n. 218 del 1990 ha previsto, all'art. 1, secondo
comma, che le operazioni di fusione, di trasformazione e di
conferimento concernenti gli enti pubblici creditizi di cui al comma
precedente, possono interessare una o più società per azioni già
esistenti ovvero società appositamente costituite con atto
unilaterale e aventi ad oggetto l'attività svolta dagli enti
conferenti o di rami di essa. Il successivo decreto legislativo n.
356 del 1990, dopo aver riprodotto le predette disposizioni contenute
nella legge delega, ha precisato, all'art. 6, che, per l'attuazione
delle operazioni prima ricordate, i conferimenti dell'azienda
bancaria o di rami di essa debbono esser fatti in società per azioni
bancarie, finanziarie o strumentali alle precedenti, di nuova
costituzione o già esistenti, e ha stabilito, al comma successivo,
ad integrazione della precedente disposizione, che "la costituzione
di società per azioni può avvenire anche con atto unilaterale da
parte di un solo ente pubblico conferente nel rispetto delle norme in
tema di costituzione delle società per azioni e di quanto previsto
dal presente decreto".
Alla luce delle norme ora riferite, risulta chiaro che, quantomeno
per l'aspetto considerato dall'impugnazione in esame, la legge della
Regione Siciliana non contrasta con i principi civilistici desumibili
dalle leggi statali vigenti in materia e costituisce, anzi,
un'attuazione degli stessi in ambito regionale. Né, contro questa
affermazione, può valere l'osservazione formulata dall'Avvocatura
generale dello Stato, secondo la quale le disposizioni statali
precedentemente riferite riguarderebbero soltanto le società aventi
ad oggetto l'attività bancaria o, in genere, l'attività creditizia,
e non già le società finanziarie (qual'è la Finsicilia S.p.a.). In
realtà, l'art. 6 del decreto legislativo n. 356 del 1990, come si è
appena ricordato, si riferisce all'eventualità che un solo ente
pubblico conferente possa costituire con atto unilaterale anche
società per azioni finanziarie o strumentali a quelle bancarie. E
tale è sicuramente la società finanziaria regolata dalla legge
impugnata, dal momento che suo scopo è quello di agevolare e
permettere la ricapitalizzazione dei maggiori enti pubblici creditizi
aventi la sede centrale nella Regione e di rendere possibili
interventi in favore degli enti creditizi minori siciliani.
5. - Fondate sono, invece, tutte le censure mosse dal Commissario
dello Stato ricorrente ai primi tre commi dell'art. 5 della legge
regionale impugnata.
Nelle disposizioni considerate, infatti, sono regolati rapporti
interni alla struttura societaria, i quali, come tali, concernono i
modi di essere dei soggetti privati, che soltanto il legislatore
statale può disciplinare al fine di assicurare la necessaria
uniformità di trattamento in tutto il territorio nazionale (v. spec.
sentt. nn. 66 del 1961 e 151 del 1974). Rispetto a tali disposizioni,
pertanto, vale la più rigorosa applicazione del limite del "diritto
privato", nel senso che, in ordine ai rapporti intersoggettivi
previsti, le competenze legislative regionali non possono svolgersi
in altro modo che dando attuazione alle norme statali che quei
rapporti regolano in via generale.
Sulla base di tali principi, va accolta la questione di
costituzionalità relativa all'art. 5, primo comma, il quale
stabilisce che "entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge il Presidente della Regione provvede alla nomina, previa deliberazione della Giunta regionale, del Presidente della
predetta società". Tale disposizione, infatti, si pone in contrasto
con l'art. 2380, quarto comma, cod. civ., il quale dispone che "il
consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente,
se questi non è nominato dall'assemblea". In altri termini, con
riferimento alle società alle quali partecipa prevalentemente o
totalmente la regione, quest'ultima, a norma dell'art. 2458 cod.
civ., può godere della facoltà, purché sia prevista dall'atto
costitutivo, di nominare uno o più amministratori o sindaci; e la
stessa regione può, altresì, nominare i soci fondatori scegliendoli
tra i propri dipendenti ovvero tra persone che agiscono, comunque,
per suo conto, secondo la propria scelta discrezionale: ciò che non
può fare, tuttavia, è sostituirsi al consiglio di amministrazione
della società nella nomina del presidente della stessa.
Per ragioni analoghe va accolta la questione di legittimità
costituzionale relativa all'art. 5, secondo comma, il quale prevede
che il presidente della società resterà in carica cinque anni e
potrà essere confermato. Palese è, infatti, il contrasto con l'art.
2383 cod. civ., il quale, al secondo comma, stabilisce
perentoriamente che la nomina degli amministratori, e quindi quella
del presidente dello stesso consiglio di amministrazione, "non può
essere fatta per un periodo superiore a tre anni".
Parimenti incostituzionale è, infine, il terzo comma dello stesso
art. 5, il quale attribuisce al presidente della società, nella fase
di prima applicazione della legge impugnata, il potere di procedere
all'assunzione del direttore generale, che resterà in carica sino
all'approvazione dello statuto e alla nomina del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale. La previsione della nomina
di un direttore generale prima della stessa costituzione della
società è, infatti, contraria al principio del diritto societario
attinente all'autonomia organizzativa della società stessa e, con
particolare riguardo alla figura del direttore generale, al rilievo
che i poteri di quest'ultimo non possono non derivare dall'atto
costitutivo o da una deliberazione dell'assemblea societaria.
6. - Da ultimo, va accolta anche la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, quinto comma, della legge regionale
impugnata.
In virtù della norma censurata, il Presidente della Regione, su
parere del Comitato regionale per il credito e il risparmio e previa
deliberazione della Giunta regionale, può disporre la revoca degli
amministratori o dei sindaci e la loro sostituzione nel caso in cui
questi violino le direttive del predetto Comitato per il credito e il
risparmio. Il profilo d'illegittimità costituzionale sollevato dal
Commissario dello Stato non investe il potere di revoca del
Presidente regionale come tale, ma si riferisce alla mancata
limitazione dello stesso potere agli amministratori e ai sindaci
nominati dalla Regione. In effetti, poiché il potere di revoca degli
amministratori di società per azioni, che l'art. 2458, secondo
comma, cod. civ. attribuisce allo Stato e agli enti pubblici aventi
partecipazioni azionarie, è strettamente correlato al potere di
nomina previsto dal primo comma del medesimo art. 2458, il Presidente
della Regione può disporre la revoca e la sostituzione dei soli
amministratori che siano stati nominati dall'ente regionale.
Pertanto, la mancata limitazione del potere disciplinato dalla
disposizione impugnata nel senso ora detto, rende quest'ultima
costituzionalmente illegittima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo,
secondo e terzo comma, nonché dell'art. 6, quinto comma, della legge
della Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 39 (Norme per la
ricapitalizzazione dei maggiori enti pubblici creditizi aventi la
sede centrale in Sicilia ed interventi in favore degli enti creditizi
minori siciliani);
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, secondo comma, della predetta legge della Regione
Siciliana n. 39 del 1991, sollevata, con il ricorso indicato in
epigrafe, dal Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana,
per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la
Regione Siciliana (R.D. lgs. 15 maggio 1946, n. 455);
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'intera legge della Regione Siciliana n. 39 del
1991, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Commissario
dello Stato presso la Regione Siciliana, per violazione dell'art. 28
dello Statuto speciale per la Regione Siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte