Corte costituzionale

Ordinanza n. 351/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett.

e, 13, 14 e 46, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche); art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina

delle agevolazioni tributarie); artt. 87, comma primo, e 140, ultimo

comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi

sulle imposte dirette), promossi con ordinanze emesse il 22 luglio 1981

dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, il 19 giugno

1984 dalla Corte costituzionale, l'8 marzo 1984 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Palermo, il 15 maggio 1982 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Napoli, il 18 novembre 1983

dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 24 novembre

1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma e il 21

dicembre 1984 dalla Corte di cassazione, rispettivamente iscritte al n.

418 del registro ordinanze 1983, ai nn. 1104, 1349 del registro

ordinanze 1984, ai nn. 210, 243, 244 e 313 del registro ordinanze 1985

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 1983,

n. 341 del 1984, nn. 97 bis, 179 bis, 202 bis e 220 bis del 1985.

Visto l'atto di costituzione di Denaro Gaspare, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen;

udito l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che questa Corte, con ordinanza 19 giugno 1984 (n. 1104

del registro ordinanze 1984), ha sollevato dinanzi a sé questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma,

Cost., dell'art. 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte

concernente le indennità considerate nell'art. 12, lett. e), dello

stesso d.P.R.;

che tale questione è stata sollevata dalla Corte nel corso dei

giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14,

46, secondo comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche"); 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle

agevolazioni tributarie"); 85, 87, 89, ultimo comma, e 140, ultimo

comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Testo unico delle leggi

sulle imposte dirette"), promossi con ordinanze di varie commissioni

tributarie nelle quali si denunciava il contrasto delle norme impugnate

con gli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost., sostenendosi la intassabilità

della indennità di buonuscita siccome avente carattere previdenziale,

ritenendo che la legge 9 ottobre 1971, n. 825, non consentisse di

tassare tale indennità in quanto in essa non prevista, e denunciando

la irragionevolezza del sistema di tassazione di cui alle citate leggi;

che questa Corte ha sollevato la su menzionata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. n. 597 del 1973, in

quanto la soluzione dei problemi concernenti la imposizione suddetta,

con riferimento ai principi di capacità contributiva e di uguaglianza

tributaria, non poteva essere data senza investire l'art. 13, nella

parte concernente le indennità considerate nell'art. 12, lett. e), ed

in quanto la disciplina stabilita dall'art. 13 suscitava dubbi di

legittimità costituzionale, poiché non teneva conto delle

caratteristiche proprie delle indennità in discussione e non prendeva

in considerazione l'arco di tempo in cui fossero andati maturando i

diritti alle indennità medesime;

che unicamente a tale questione all'udienza del 19 novembre 1985

sono state discusse anche le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 12, lett. e), 14 e 46 del d.P.R. n. 597 del 1973, sollevate

in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost. con ordinanza 22 luglio

1981 dalla commissione tributaria di primo grado di Genova (n. 418 del

registro ordinanze del 1983), con ordinanza 8 marzo 1984 dalla

commissione tributaria di primo grado di Palermo (n. 1349 del registro

ordinanze del 1984), con ordinanza 15 maggio 1982 dalla commissione

tributaria di primo grado di Napoli (n. 210 del registro ordinanze

1985), con ordinanze 12 e 24 novembre 1983 dalla commissione tributaria

di primo grado di Roma (nn. 243 e 244 del registro ordinanze del 1985);

che, parimenti, alla stessa udienza, è stata discussa la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 87, secondo comma, e 140,

ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata, in

riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., con

ordinanza 21 dicembre 1984 della Corte di cassazione (n. 313 del

registro ordinanze del 1985).

Considerato che tutti tali giudizi riguardano questioni

strettamente connesse, per cui vanno riuniti;

che per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13 del d.P.R. n. 597 del 1973, sollevata da questa Corte con

ordinanza 19 giugno 1984, si deve osservare che con l'art. 1, secondo

comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, l'art. 13 suddetto è

stato modificato proprio nella parte della cui legittimità

costituzionale si era dubitato, escludendo dalla disciplina dettata con

esso tutte le indennità di fine rapporto. Pertanto, essendo venuto

meno l'oggetto della questione incidentale sollevata, la Corte non

trova più luogo a pronunciare sulla questione stessa e deve

dichiararne la manifesta inammissibilità,

che per quanto riguarda le altre ordinanze di cui in epigrafe,

ritiene la Corte di dover prendere le mosse dalla osservazione

formulata da essa medesima nella citata ordinanza 19 giugno 1984,

secondo cui il giudizio sul rispetto dei principi di capacità

contributiva e di uguaglianza tributaria richiede che si valutino in

concreto le forme ed i criteri della imposizione: concetto, questo, al

quale si è richiamata la Corte di cassazione nella ordinanza 21

dicembre 1984, rilevando che per assicurare la tutela voluta dall'art.

38 Cost. occorre evitare che risorse specificamente destinate a scopo

previdenziale siano assunte ad indice di capacità contributiva e fatte

oggetto di prelievo fiscale senza la adozione di criteri che, pur

nell'ambito della discrezionalità legislativa, siano tali da

salvaguardare l'interesse costituzionalmente protetto;

che nell'ambito di questo quadro occorre procedere all'esame di

costituzionalità delle disposizioni di legge che, attraverso il tempo,

hanno disciplinato il regime tributario degli emolumenti in parola al

fine di stabilire se tale disciplina sotto tutti i vari profili che

sono stati prospettati (e cioè non solo per l'an ma altresì per il

quomodo e per il quantum) si presenti conforme o meno alla normativa

costituzionale;

che con la citata legge n. 482 del 1985 la regolamentazione della

materia è stata profondamente modificata in molti aspetti;

che, in particolare con l'art. 1 di tale legge sono stati

modificati tanto l'art. 13, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973

(prendendo in considerazione e sottoponendo ad identica tassazione

tutte le indennità, comunque denominate, commisurate alla durata del

rapporto di lavoro dipendente e le somme percepite una tantum in

dipendenza della cessazione dal rapporto stesso) quanto l'art. 13,

primo comma, (escludendo tutte le predette indennità

dall'agganciamento con il reddito complessivo netto del contribuente);

che l'art. 2 della stessa legge, poi, ha sostituito integralmente

l'art. 14 del d.P.R. n. 597 ed ha dato una nuova disciplina fiscale al

trattamento di fine rapporto ed alle indennità equipollenti, in modo

da tenere conto della durata del rapporto di lavoro e delle sue

caratteristiche;

che contemporaneamente ha dettato una diversa disciplina anche per

altre indennità e somme di cui all'art. 12, lett. e), come modificato;

che l'art. 6 ha, poi, sottoposto a tassazione i capitali che

vengono corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla

vita;

che d'altro canto il legislatore ha avuto anche cura di dare alle

nuove disposizioni effetto retroattivo con le norme contenute negli

artt. 4 e 5, imponendo il secondo la riliquidazione (a domanda) delle

indennità e delle altre somme percepite a decorrere dal 1 gennaio

1980, mentre l'art. 4 contiene, a sua volta, una disciplina dettagliata

e particolareggiata per l'applicazione delle nuove disposizioni sia nei

giudizi in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n.

482 sia negli altri casi nei quali, pur non essendovi state

impugnazioni, non sia decorso il termine per la proposizione dei

ricorsi a norma dell'art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

che con queste ed altre disposizioni contenute nella legge n. 482

tutto il meccanismo di tassazione delle indennità, in generale, dovute

per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, è stato

notevolmente modificato sulla base di nuovi criteri, con la conseguenza

che le varie prospettazioni di illegittimità costituzionale fatte con

le ordinanze di cui in epigrafe (le quali investivano la legittimità

costituzionale della normativa allora vigente sotto molteplici aspetti)

certamente non trovano più nella legislazione nuova (ma con effetto

retroattivo) tutti gli agganciamenti che esse avevano posto in luce ed

occorre procedere ex novo alla indagine sulla rilevanza delle

prospettazioni medesime da parte dei giudici a quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche"), nella parte concernente le indennità considerate

nell'art. 12, lett. e), dello stesso decreto, da essa medesima

sollevata con ordinanza 19 giugno 1984, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 53, primo comma, Cost.;

2) ordina la restituzione degli atti alla commissione tributaria di

primo grado di Genova, alla commissione tributaria di secondo grado di

Palermo, alla commissione tributaria di primo grado di Napoli, alla

commissione tributaria di primo grado di Roma ed alla Corte di

cassazione, perché riesaminino la rilevanza delle questioni sollevate

con le rimanenti ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte