Sentenza n. 351/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 209 e 249 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
malattie professionali) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 giugno 1985 dal Pretore di Ancona nei
procedimenti civili riuniti vertenti
tra Curzi Lionello ed altro e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 717 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8/1.a ss. dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 22 aprile 1986 dal Pretore di Macerata
nel procedimento civile vertente tra Sbergami Mario e l'I.N.A.I.L.,
iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5/1.a ss. dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza emessa il 26 giugno 1985 (notificata il 13 e
comunicata il 31 del successivo mese di maggio; pubblicata nella G.U.
n. 8/1.ss. del 26 febbraio 1986 e iscritta al n. 717 R.O. 1985) nel
processo tra Curzi Lionello e altro e l'INAIL, il Pretore di Ancona
ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 209 e 249 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in
cui non estendono al settore agricolo la tutela assicurativa
apprestata per le malattie professionali nel settore della industria.
1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta procura speciale
2 settembre 1985 per dott. Manlio Lucci coadiutore temporaneo, giusta
delibera del Consiglio notarile di Roma in data 16 luglio 1985, della
dott.ssa Maria Festa, gli avv.ti Lucio Mancini, Carlo Graziani e
Enrico Ruffini affermando con atto depositato il 17 marzo 1986 la
irrilevanza e la manifesta infondatezza della proposta questione; per
il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta l'Avvocatura
generale dello Stato argomentando e concludendo con atto 18 marzo
1986 depositato lo stesso 18 per l'inammissibilità e comunque per la
infondatezza della questione.
2.1. - Con ordinanza emessa il 22 aprile 1986 (comunicata il 13 e
notificata il 19 del successivo mese di maggio; pubblicata nella G.U.
n. 45/1. ss. del 17 settembre 1986 e iscritta al n. 453 R.O. 1986)
nel processo tra Sbergami Mario e l'INAIL il Pretore di Macerata ha
giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 209 e 249 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in
cui non estendono al settore agricolo la tutela assicurativa
apprestata per le malattie professionali nel settore dell'industria.
2.2. - Avanti la Corte si sono costituiti giusta procura speciale
30 settembre 1985 per notar Maria Festa di Roma, rep. n. 37898, per
l'INAIL gli avv.ti Lucio Mancini, Carlo Graziani e Enrico Ruffini
affermando con deduzioni depositate il 6 ottobre 1986 la irrilevanza
e la manifesta infondatezza della questione; è intervenuta per il
Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello
Stato argomentando e concludendo con atto 7 ottobre 1986, depositato
il 30 settembre 1986 per l'inammissibilità e comunque per la non
fondatezza della questione.
3. - Nell'adunanza del 30 settembre 1987 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti. Considerato in diritto
4.1. - L'identità obiettiva impone la riunione dei due incidenti
ai fini di unitaria deliberazione.
4.2. - La questione di costituzionalità degli artt. 209 e 249
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non estendono al
settore agricolo la tutela assicurativa apprestata per le malattie
professionali nel settore della industria per contrasto con l'art. 3,
implica la impostazione e la risoluzione di delicati problemi
tecnici, organizzativi ed economico-finanziari e pertanto non può
essere risolta da questa Corte, ma va affidata alle cure dell'INAIL e
degli organi amministrativi dello Stato, e poi al Parlamento (in tali
sensi a proposito dei dipendenti della Corte dei Conti,C. cost. 17
giugno 1987, n. 230).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 717/1981 e 453/1986, dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale, per
contrasto con l'art. 3 Cost., degli artt. 209 e 249 d.P.R. 30 giugno
1965 n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie
professionali) nella parte in cui non estendono al settore agricolo
la tutela assicurativa apprestata per le malattie professionali nel
settore dell'industria, sollevata con ordinanze 26 giugno 1985 del
Pretore di Ancona (n. 717/1985) e 22 aprile 1986 del Pretore di
Macerata (n. 453/1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte