Art. 249
Per l'assicurazione obbligatoria delle malattie professionali in agricoltura valgono le disposizioni del presente titolo, nonche' quelle del titolo primo, in quanto applicabili e non in contrasto, salvo quanto diversamente disposto dalle norme che seguono.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva