Sentenza n. 351/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/11/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1996
dal Tribunale di Enna, nel procedimento penale a carico di Mignemi
Michele ed altri, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima
serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del dibattimento a carico Mignemi Michele, imputato
di reati fallimentari, il Tribunale di Enna ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura
penale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione,
nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del magistrato che,
come giudice delegato del fallimento, abbia autorizzato il curatore a
costituirsi parte civile, a svolgere le funzioni di giudice nel
procedimento penale in cui debba effettuarsi la costituzione stessa.
Il tribunale rileva che il presidente del collegio, quale giudice
delegato del fallimento, aveva in precedenza autorizzato il curatore
a costituirsi parte civile per il fallimento e aveva nominato il
relativo difensore nel procedimento penale in corso di trattazione,
ma che tale ipotesi non è prevista come causa di incompatibilità
dall'art. 34 cod. proc. pen., che si riferisce a situazioni di
incompatibilità nell'ambito del medesimo procedimento penale.
Il rimettente osserva che, ex art. 25 della legge fallimentare, il
giudice delegato al fallimento è l'organo chiamato ad autorizzare il
curatore a stare in giudizio e a nominare i difensori e che, pur
essendo tale funzione di natura amministrativa, il giudice delegato,
dovendo valutare l'opportunità della costituzione come parte civile,
esprime un apprezzamento in ordine al fatto-reato, sia pure sulla
base della prospettazione del curatore e della conoscenza dei soli
atti della procedura fallimentare.
Dovrebbe quindi considerarsi "anomala", secondo il tribunale
rimettente, alla luce dei principi del "giusto processo" e di
"imparzialità e terzietà del giudice" richiamati dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 131 del 1996, la posizione del
giudice che "sia contemporaneamente giudice delegato e giudice
penale", per la conoscenza che lo stesso ha, sia pure sotto diverse
angolazioni, degli stessi fatti.
La mancata previsione di tale ipotesi di incompatibilità
comporterebbe pertanto, secondo il Tribunale, in primo luogo il
contrasto tra l'art. 34 cod. proc. pen. e l'art. 3 della
Costituzione, per il diverso trattamento di situazioni simili: in
particolare quella del giudice che, nell'ambito del procedimento
penale ha conosciuto e valutato in fasi diverse il medesimo fatto,
rispetto a quella del giudice che ha conosciuto e valutato lo stesso
fatto nell'ambito di due procedimenti diversi, quello fallimentare e
quello penale.
La norma denunciata violerebbe, inoltre, l'art. 24 della
Costituzione, perché costituirebbe lesione del diritto di difesa il
fatto che il giudicante abbia comunque già formulato una valutazione
sui fatti oggetto della indagine penale.
Verrebbe, infine, vulnerato l'art. 25 della Costituzione, poiché
è giudice naturale solo quello assolutamente terzo e imparziale.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione.
Rileva l'Avvocatura che, in base alla giurisprudenza
costituzionale, perché possa sorgere incompatibilità del giudice in
relazione allo svolgimento da parte del medesimo di distinte
funzioni, occorre che queste appartengano a fasi diverse del medesimo
processo. Non basta, poi, che il giudice abbia avuto conoscenza degli
atti del processo in relazione ad altre funzioni precedentemente
svolte, essendo necessario invece che egli abbia operato una
valutazione implicante un giudizio di merito, sia pure di tipo
prognostico, in ordine alla colpevolezza dell'imputato.
Nel caso in esame, osserva l'Avvocatura, difetterebbero entrambi i
presupposti: da un lato, le attività svolte dal giudice delegato e
dal giudice penale appartengono a distinti procedimenti; dall'altro,
la valutazione compiuta dal giudice delegato ai fini
dell'autorizzazione al curatore a costituirsi parte civile per il
fallimento non implica alcun giudizio prognostico sulla colpevolezza
dell'imputato, ma si fonda esclusivamente sulle prospettazioni del
curatore e sugli atti della procedura fallimentare, senza alcuna
conoscenza degli atti del procedimento penale, e consiste in una
sommaria delibazione della pretesa che il curatore intende azionare,
espressa al fine di impedire l'esercizio di un'azione manifestamente
infondata, nell'ambito di una funzione di natura sostanzialmente
amministrativa.
Secondo l'Avvocatura, inoltre, l'autorizzazione alla costituzione
di parte civile, interviene dopo che il fumus circa la esistenza di
un reato, generatore della responsabilità civile, è stato già
apprezzato dal pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale,
ed eventualmente anche dal giudice per le indagini preliminari. In
particolare, qualora l'autorizzazione intervenga dopo il rinvio a
giudizio, la delibazione del giudice delegato si basa su una mera
comparazione tra l'effettivo profitto che potrebbe derivare alla
massa dei creditori dall'eventuale accoglimento della domanda
risarcitoria e l'entità dei costi da sopportare per partecipare al
giudizio penale.
In conclusione, secondo l'Avvocatura, anche alla luce della
sentenza della Corte n. 158 del 1970 (con la quale è stata ritenuta
non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 99 della
legge fallimentare, per il quale il giudice delegato provvede alla
istruzione delle cause di opposizione allo stato passivo da lui
stesso approvato), le valutazioni che compie il giudice delegato
nell'autorizzare il curatore alla lite non sono di regola tali da
compromettere l'imparzialità del giudice nell'esercizio di funzioni
propriamente giudicanti, sicché non sussiste nella specie la lesione
dei principi costituzionali evocati dal giudice a quo. Considerato in diritto
1. - Il giudice rimettente dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede l'incompatibilità con la funzione di
giudizio del magistrato che, in qualità di giudice delegato del
fallimento, abbia autorizzato il curatore a costituirsi parte civile
nel processo penale per i reati fallimentari.
La questione è prospettata con riferimento agli articoli 3, 24 e
25 della Costituzione: il principio di eguaglianza risulterebbe
violato perché vengono trattate diversamente le due situazioni,
simili, del giudice che ha conosciuto e valutato lo stesso fatto in
fasi diverse del medesimo procedimento penale, e del giudice che tale
valutazione ha operato nell'ambito dei diversi procedimenti
fallimentare e penale; a sua volta, contrasterebbe con il diritto di
difesa l'essere giudicato da un giudice che ha già effettuato in
precedenza una valutazione sui fatti oggetto del giudizio penale;
infine, sarebbe violato il principio del giudice naturale, perché
tale può definirsi solo il giudice assolutamente terzo e imparziale.
2. - La questione è inammissibile.
3. - Lo stesso giudice rimettente rileva che le precedenti
decisioni di questa Corte in tema di incompatibilità si riferiscono
a situazioni nelle quali la funzione pregiudicante si colloca in fasi
diverse del medesimo procedimento penale in cui il giudice è
chiamato a svolgere la funzione di giudizio, mentre nel caso di
specie la tutela del principio dell'imparzialità dovrebbe essere
estesa, mediante una integrazione dell'art. 34 cod. proc. pen., ad un
caso in cui i termini della relazione di incompatibilità
intercorrono tra diversi procedimenti, in particolare quelli
pertinenti alla procedura fallimentare e al giudizio penale; ritiene
però che, stante l'analogia tra i casi in cui la precedente
valutazione in ordine al fatto di reato è stata espressa nel
medesimo procedimento penale e quelli in cui la valutazione è
intervenuta in un diverso procedimento, anche a quest'ultima
situazione debba essere riconosciuto effetto pregiudicante per
l'imparzialità del giudice.
Al riguardo, questa Corte ha affermato (v. sentenza n. 308 del
1997) che, nell'ambito dei rapporti tra gli istituti apprestati dal
codice di rito al fine di tutelare il principio del giusto processo,
di cui la garanzia dell'imparzialità e della terzietà del giudice
costituisce uno dei più rilevanti aspetti, l'art. 34 cod. proc.
pen. si riferisce alle situazioni in cui i termini della relazione di
incompatibilità si collocano all'interno del medesimo procedimento
penale, mentre i casi in cui la supposta funzione pregiudicante è
espressa fuori del procedimento penale rientrano nella sfera di
applicazione della astensione e della ricusazione.
Le situazioni pregiudicanti descritte dall'art. 34 cod. proc. pen.
sono inoltre tipicamente individuate dal legislatore in base alla
presunzione che siano di per sé incompatibili con l'esercizio di
ulteriori funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento, a
prescindere dalle modalità con cui la funzione è stata svolta,
ovvero dal concreto contenuto dell'atto preso in considerazione.
I casi di astensione e ricusazione riferiti a manifestazioni del
convincimento rese fuori del procedimento penale debbono invece
essere sempre oggetto di una valutazione caso per caso, che consenta
di verificare in concreto l'eventuale effetto pregiudicante. Sarebbe
infatti impossibile pretendere dal legislatore uno sforzo di
astrazione e di tipicizzazione idoneo a individuare a priori tutte le
situazioni in cui il giudice, avendo esercitato funzioni giudiziarie
in un diverso procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una
situazione di incompatibilità nel successivo procedimento penale: in
queste situazioni, in cui l'effetto pregiudicante è meramente
eventuale, solo attraverso una valutazione che tenga conto del
concreto contenuto dell'atto è possibile verificarne l'incidenza
sull'imparzialità del giudice, rimuovendo il pregiudizio mediante il
ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione.
4. - Poste queste premesse, la questione di legittimità
costituzionale sollevata è inammissibile, in quanto l'ipotizzata
violazione del principio di imparzialità non rientra nella sfera di
applicazione dell'art. 34 cod. proc. pen.
In particolare, nel caso oggetto del presente giudizio non
sussistono le ragioni che avevano indotto questa Corte, nella
sentenza n. 371 del 1996, ad ampliare la sfera di applicazione
dell'art. 34 cod. proc. pen. Tale estensione era stata infatti
operata in una situazione in cui l'atto pregiudicante era una
sentenza, cioè l'espressione più pregnante della funzione
giurisdizionale, e in un contesto caratterizzato dal fatto che i due
procedimenti, derivanti da un procedimento originariamente unico,
riguardavano la medesima vicenda processuale, sicché la valutazione
pregiudicante risultava sostanzialmente manifestata nel medesimo
procedimento (v. sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997).
Con riferimento all'attuale questione di legittimità
costituzionale, invece, non solo i termini della relazione di
incompatibilità intercorrono tra la procedura fallimentare e il
procedimento penale, non solo l'ipotizzata funzione pregiudicante è
una mera autorizzazione a costituirsi parte civile, e non una
sentenza contenente valutazioni di responsabilità, ma la vicenda
processuale nella quale è stata esercitata l'asserita funzione
pregiudicante ha natura e oggetto diversi rispetto a quella penale.
5. - L'esame sulla natura della procedura fallimentare e delle
funzioni svolte dal giudice delegato, condotto dalla giurisprudenza
di questa Corte soprattutto con riferimento a eventuali profili di
incompatibilità del giudice delegato all'interno della procedura
concorsuale (cfr. al riguardo, ex plurimis, sentenze n. 148 del 1996,
n. 94 del 1975 e n. 158 del 1970), è estraneo al presente giudizio.
È sufficiente rilevare che il giudice delegato, conformemente alle
sentenze sopra richiamate e all'orientamento prevalente della
giurisprudenza di legittimità, svolge funzioni tutorie, di controllo
e di direzione della procedura fallimentare.
Tra queste funzioni rientra l'autorizzazione al curatore a stare in
giudizio, prevista dall'art. 25 della legge fallimentare, e, per
quanto qui interessa, a costituirsi parte civile nel processo penale.
L'autorizzazione non è un provvedimento giurisdizionale di carattere
decisorio, ma è espressione delle generali funzioni di controllo
esercitate dal giudice delegato nel corso della procedura
fallimentare, con particolare riferimento all'operato del curatore.
Tanto è vero che normalmente - come rilevato dall'Avvocatura dello
Stato - l'autorizzazione viene concessa, o negata, sulla base degli
elementi prospettati dal curatore o, comunque, risultanti dalla
procedura fallimentare, alla stregua di valutazioni che hanno come
oggetto un mero fumus di responsabilità dell'imputato, nonché la
utilità che potrebbe essere conseguita dall'accoglimento della
domanda risarcitoria.
L'autorizzazione alla costituzione di parte civile interviene,
inoltre, quando il pubblico ministero ha già esercitato l'azione
penale, compiendo così una prima prognosi positiva sulla sussistenza
dei reati fallimentari contestati all'imputato; ove, poi, venga
concessa in vista della costituzione del curatore in dibattimento,
l'autorizzazione interviene quando una ulteriore valutazione in
ordine alla sussistenza del reato è già stata operata dal giudice
per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio. Anche sotto
questi profili, emerge che il provvedimento autorizzativo del giudice
delegato non contiene - o non dovrebbe normalmente contenere - quelle
valutazioni di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato
nelle quali si sostanzia, alla stregua della costante giurisprudenza
di questa Corte, il pregiudizio per l'imparzialità del giudice.
6. - Si deve dunque concludere che l'autorizzazione del giudice
delegato al curatore perché si costituisca parte civile non rientra
tra gli atti aventi effetti pregiudicanti riconducibili alla sfera di
applicazione dell'art. 34 cod. proc. pen., così come integrato dagli
interventi di questa Corte, sia perché la funzione è esercitata in
un procedimento diverso da quello penale, sia perché il
provvedimento autorizzativo non è suscettibile di essere
astrattamente e preventivamente tipicizzato tra quelli aventi sempre
e comunque un effetto pregiudicante, ma l'eventuale incidenza sulla
imparzialità del giudice penale deve essere accertata in concreto.
Non può d'altra parte ritenersi che le funzioni svolte dal giudice
delegato siano in qualche misura assimilabili all'attività del
pubblico ministero o del denunciante, cui si riferiscono i casi di
incompatibilità contemplati dall'art. 34, comma 3, cod. proc. pen.,
in quanto nel momento in cui l'autorizzazione interviene l'azione
penale è stata ormai esercitata e il giudice delegato si è limitato
a realizzare una condizione per l'esercizio dell'azione civile del
curatore nel processo penale.
Ove il provvedimento che autorizza il curatore a costituirsi parte
civile contenga in concreto valutazioni di merito sulla
responsabilità dell'imputato per i reati fallimentari, spetterà
all'autorità giudiziaria accertare se esiste una situazione di
pregiudizio per l'imparzialità del giudice riconducibile ad alcuna
delle ipotesi di astensione o ricusazione già previste
dall'ordinamento, ovvero se la tutela del principio di imparzialità
possa essere assicurata solo mediante un intervento di questa Corte
sull'art. 36 cod. proc. pen., tale da garantire comunque
l'irrinunciabile esigenza che la funzione di giudizio sia esercitata
da un giudice terzo e imparziale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal tribunale
di Enna, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte