Sentenza n. 351/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/10/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1997
dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Mario
Attanasio e la Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a., iscritta al n.
607 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 17 maggio 1997 nel corso di un
giudizio di opposizione promosso dal terzo che pretendeva di avere la
proprietà di beni mobili pignorati, presso la casa di abitazione del
contribuente, dall'esattore che procedeva ad espropriazione forzata
per la riscossione di imposte non pagate, il pretore di Bologna,
quale giudice dell'esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
La disposizione denunciata, nell'indicare i beni pignorabili,
prevede che l'ufficiale esattoriale debba astenersi dal pignoramento
quando sia dimostrato che i beni appartengono a persone diverse dal
debitore. La stessa disposizione stabilisce che tale dimostrazione
può essere offerta soltanto mediante l'esibizione di atti pubblici o
scritture private autenticate, di data anteriore all'anno cui si
riferisce il tributo iscritto a ruolo, ovvero di sentenze passate in
giudicato, pronunciate su domande proposte anteriormente allo stesso
anno.
Il pretore di Bologna ritiene, in conformità all'orientamento
della giurisprudenza di legittimità, che l'art. 65 del d.P.R. n.
602 del 1973 non solo stabilisca un limite per l'attività
dell'ufficiale esattoriale che procede all'espropriazione forzata, ma
costituisca anche una deroga ai limiti di prova previsti per il terzo
opponente dalla disciplina comune (art. 621 cod. proc. civ.),
escludendo in ogni caso, appunto, la prova testimoniale, mentre viene
ammessa solo quella documentale specificamente indicata.
Ad avviso del giudice rimettente, questa diversità di disciplina
determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento. Difatti,
sia nell'esecuzione forzata comune che in quella esattoriale, il
terzo è, per definizione, estraneo all'esecuzione. Nei suoi
confronti l'esattore, come qualsiasi altro creditore, non è titolare
di alcuna azione esecutiva, essendo la partecipazione del terzo
opponente al procedimento esecutivo determinata da una illegittima
apprensione di beni di cui egli è titolare. Posta la identità di
situazioni del terzo rispetto alla procedura esecutiva, non si
giustificherebbero i più rigorosi limiti alla prova in ordine alla
proprietà del bene, previsti per l'esecuzione esattoriale; limiti
che violerebbero anche la garanzia, per il terzo, di poter agire in
giudizio a tutela dei propri diritti.
Il pretore di Bologna richiama la giurisprudenza costituzionale che
riconosce come preminente l'esigenza di realizzare il credito fiscale
con speditezza, procedendosi, mediante la riscossione coattiva delle
imposte dirette, all'espropriazione di beni che, per il luogo in cui
si trovano, si presume siano del debitore. Sono stati, difatti,
ammessi ragionevoli limiti alla prova per i terzi che, opponendosi
all'esecuzione esattoriale, affermino di essere proprietari dei beni
pignorati; ma è stata tuttavia esclusa l'espropriazione di beni che,
con certezza e senza il rischio di fraudolente elusioni, non
appartengono al contribuente (sentenza n. 358 del 1994).
I limiti alla prova posti al terzo dalla norma denunciata
sarebbero, ad avviso del giudice rimettente, irragionevoli. Nella
gran parte dei casi l'acquisto di beni mobili non viene formalizzato
con una scrittura privata autenticata o con un atto pubblico, mentre
paradossalmente proprio la predisposizione di questi mezzi di prova
potrebbe far sospettare della loro strumentalità. In molti casi il
terzo opponente non sarebbe in collusione con il debitore, ma si
limiterebbe a chiedere la tutela del proprio diritto, in particolare
in situazioni di convivenza, quando il terzo è andato ad abitare
nella casa di un congiunto o di altra persona.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata non fondata.
L'Avvocatura concorda con l'ordinanza di rimessione nel ritenere
che l'art. 65 del d.P.R. n. 602 del 1973 è stato interpretato nel
senso che, per l'opposizione di terzo avverso l'esecuzione mobiliare
esattoriale, la prova dell'appartenenza dei beni rinvenuti nella casa
di abitazione del debitore possa essere fornita solo con atto
pubblico, scrittura privata autenticata o sentenza passata in
giudicato. Non troverebbe, quindi, applicazione la regola comune
dell'esecuzione mobiliare (art. 621 cod. proc. civ.), che consente di
provare con testimoni il diritto di proprietà sui beni pignorati
nella casa o nell'azienda del debitore, quando l'esistenza del
diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio
esercitati dal terzo o dal debitore. Ad avviso dell'Avvocatura, la
disposizione denunciata, anche interpretata come deroga alla
disciplina comune, non sarebbe in contrasto con la Costituzione, sia
perché la limitazione probatoria sarebbe ragionevolmente
giustificata dalla necessità di speditezza nella riscossione delle
imposte non pagate, sia per evitare il rischio di fraudolente
elusioni.
L'esistenza di differenti limiti di prova nelle diverse procedure
esecutive non violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione,
giacché il legislatore può discrezionalmente determinare un regime
differenziato di prove, purché giustificato e razionale. Nei
procedimenti di esecuzione coattiva delle imposte, curati
dall'ufficiale esattoriale, difficoltà probatorie, preclusioni e
presunzioni di appartenenza dei beni sarebbero giustificate
dall'interesse, sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale
(sentenze n. 444 del 1995, n. 358 del 1994 e n. 87 del 1962), di
assicurare la tempestiva riscossione dei crediti tributari, che
concorre a garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria
dello Stato. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe la
disciplina dell'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale.
Il pretore di Bologna, chiamato a giudicare, quale giudice
dell'esecuzione, sull'opposizione proposta da un terzo che affermava
di essere proprietario dei beni mobili pignorati dall'ufficiale
esattoriale nella casa di abitazione di un contribuente moroso,
ritiene che l'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che
consente di dimostrare che i beni appartengono a persona diversa dal
debitore soltanto con atto pubblico o scrittura privata autenticata
di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a
ruolo ovvero con sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda
proposta anteriormente allo stesso anno, possa essere in contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Aderendo all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità,
il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata non si limiti a
disciplinare gli atti che compie l'ufficiale esattoriale, disponendo
che egli non possa procedere al pignoramento o che debba desistere
dal procedimento di riscossione coattiva quando gli siano esibiti
documenti che, senza necessità di altre valutazioni, dimostrino la
proprietà dei beni, ma stabilisca un limite alla prova destinato ad
operare anche nel giudizio di opposizione promosso dal terzo. Questa
interpretazione della disposizione denunciata, pur non essendo
l'unica possibile, giacché il giudice potrebbe esprimere quella
valutazione delle prove sottratta all'ufficiale esattoriale, è
tuttavia plausibile e ad essa si riferisce la verifica di
legittimità costituzionale.
Il pretore di Bologna, considerata identica la posizione del terzo
rispetto ad ogni procedimento di esecuzione forzata, ritiene che la
disciplina della prova nell'esecuzione forzata esattoriale, più
restrittiva rispetto al regime dell'esecuzione comune (art. 621 cod.
proc. civ.), determini, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
una ingiustificata disparità di trattamento. Inoltre, consentire al
terzo opponente solo la prova documentale (con atto pubblico,
scrittura privata autenticata o sentenza passata in giudicato) per
dimostrare la proprietà di beni mobili il cui acquisto non è
solitamente formalizzato con una scrittura, limiterebbe in modo
irragionevole, in contrasto anche con l'art. 24 della Costituzione,
la garanzia per il terzo di agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti.
2. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata.
La disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non
pagate, mediante l'espropriazione forzata alla quale provvede lo
stesso esattore, risponde all'esigenza di pronta realizzazione del
credito fiscale, attuata con una procedura improntata a criteri di
semplicità e di speditezza, che possono comportare non solo
presunzioni in ordine all'appartenenza dei beni e preclusioni nelle
opposizioni (sentenze n. 415 del 1996, n. 444 del 1995 e n. 358 del
1994), ma anche limiti probatori.
La disciplina dell'ammissibilità e del regime delle prove è
rimessa, sempre nei limiti della ragionevolezza, alla
discrezionalità del legislatore (sentenze n. 560 e n. 251 del 1989,
n. 94 del 1973 e n. 128 del 1972; ordinanze n. 307 del 1995 e n. 233
del 1986), il quale può, per determinati rapporti, ammettere solo la
prova documentale ed escludere quella testimoniale, ponendo
limitazioni che non incidono sul diritto di azione, ma disciplinano
il regime delle prove quando l'azione sia esercitata o esprimono
profili della disciplina sostanziale.
Ammessa la presunzione di appartenenza al contribuente dei beni
mobili pignorati nella sua casa di abitazione, non è di per sé
arbitrario, né manifestamente irrazionale, porre limiti alla prova
contraria. Né una disciplina di tali limiti, diversa e differenziata
rispetto a quella prevista per la comune esecuzione forzata, è di
per sé irragionevole o lesiva del principio di eguaglianza, potendo
trovare giustificazione nelle specifiche finalità del procedimento
di esecuzione esattoriale e nella diversità di condizione del
credito fiscale e di posizione dei soggetti coinvolti nella
riscossione coattiva delle imposte. Inoltre richiedere una prova più
onerosa, quale è quella documentale, che dia inequivoca certezza
della proprietà dei beni in base a un titolo di acquisto anteriore
al verificarsi del presupposto al quale è collegato il rapporto
obbligatorio tributario, non comporta una preclusione dell'azione del
terzo, diretta a dimostrare in giudizio il proprio diritto sui beni
pignorati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Bologna con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte