Corte costituzionale

Ordinanza n. 352/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre

1984 dal Pretore di Alessandria, iscritta al n. 1330 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 97 bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L.;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 30 ottobre 1984 (R.O. n.

1330/84) il Pretore di Alessandria, nel procedimento promosso da De

Magistri Margherita contro l'I.N.A.I.L. per ottenere la relativa

tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del d.P.R. n.

1124 del 1965 in quanto, escludendo dalla suddetta tutela

assicurativa i religiosi che prestano la propria opera alle

dipendenze di enti concordatari, determina una disparità di

trattamento tra i religiosi in genere, che esplicano attività di

lavoro alle dipendenze di un ente ecclesiastico o degli altri

organismi indicati dall'art. 29, lett. a) e b) del Concordato tra

Chiesa e Stato, e i lavoratori subordinati, religiosi e laici, che

prestano la propria opera alle dipendenze di altro soggetto

giuridico; e viola il principio costituzionale dell'obbligo della

tutela assicurativa per tutti i lavoratori senza alcuna distinzione;

che l'I.N.A.I.L., costituitosi nel giudizio, si è rimesso alla

giustizia di questa Corte;

Considerato che dagli atti risulta essere la ricorrente non

religiosa, bensì suora laica tal che sussiste a carico dell'ente

datore di lavoro l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le

malattie professionali e non trovano applicazione le norme censurate;

che questa Corte, comunque, con sentenza n. 108/77 ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n.

392/64 nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni

sociali obbligatorie per l'invalidità, vecchiaia e tubercolosi, i

religiosi e le religiose che prestino attività lavorativa retribuita

alle dipendenze di enti ecclesiastici, associazioni e case religiose

di cui all'art. 29, lett. a) e b) del concordato tra la Santa Sede e

l'Italia;

che, invero, in tale decisione si è ritenuta sussistente

disparità di trattamento tra clero secolare e clero regolare

affermandosi che, di fronte all'art. 38, secondo comma, Cost., quale

disposizione di carattere generale, perde rilievo lo status di

religioso o di sacerdote e viene unicamente in considerazione quello

di lavoratore in relazione ad un rapporto di lavoro retribuito che

impone la sussistenza dell'obbligo assicurativo;

che pertanto, la questione sollevata appare manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, quarto comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n.

1124 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore

di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte