Sentenza n. 352/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/11/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 3,
della legge Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per
la determinazione del canone sociale) e dell'art. 32, comma 3, della
legge Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per
l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promossi dal
giudice di pace di Livorno con tre ordinanze emesse il 20 novembre
2000 nei procedimenti civili vertenti tra D'Aparo Salvatore e il
Condominio Via Ademollo nn. 4-6-8 di Livorno; Guadagnoli Patrizia e
il Condominio Via Turati n. 18/22 di Livorno ed altri; Pisani
Giovanni e il condominio Via Gobetti n. 28 di Stagno, iscritti ai nn.
69, 70 e 71 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento della Regione Toscana.
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre il Giudice
relatore Franco Bile.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In tre distinti giudizi, aventi tutti ad oggetto
l'opposizione a decreto d'ingiunzione emesso in favore del
richiedente amministratore di un condominio nei confronti di un
assegnatario in locazione di un appartamento dell'ATER (già IACP) di
Livorno per il pagamento di spese condominiali (per vari periodi
compresi tra il 1995 ed il 1997), il Giudice di pace di Livorno, con
tre ordinanze del 20 novembre 2000, ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondato - in riferimento agli artt. 108 e 117 della
Costituzione - il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 35,
comma 3, della legge Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina
per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e
per la determinazione del canone sociale) e dell'art. 32, comma 3,
della legge Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per
l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) nella parte in cui
prevedono che, in caso di assegnazione in locazione di alloggi
compresi negli stabili a regime condominiale, le spese relative ai
servizi a rimborso sono versate direttamente all'amministrazione del
condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero
nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.
Il giudice rimettente ritiene che la citata normativa regionale,
nel conferire all'amministratore di condominio di edifici già di
proprietà pubblica (ma successivamente alienati perché dati a
riscatto o, comunque, locati con patto di futura vendita all'interno
dei quali l'ente pubblico conserva un numero minoritario di alloggi
assegnati in locazione semplice) il potere di agire anche in giudizio
nei confronti degli assegnatari in locazione di alloggi compresi
negli edifici a regime condominiale, abbia invaso il campo di materie
che alla stessa non sono riconosciute come attribuite dall'art. 117
della Carta costituzionale. Le norme regionali denunciate, con
l'attribuire all'amministratore del condominio azione diretta nei
confronti dell'assegnatario in locazione semplice, modificano sia
l'assetto processuale sia quello civilistico sostanziale quale
ricavabile dal nostro ordinamento civile e processuale civile. Ma
alla Regione non è riconosciuta dalla Carta costituzionale alcuna
possibilità di incidere né sulle regole del processo, né nei
rapporti tra privati, essendo la disciplina della materia del diritto
processuale civile (art. 108 Cost.) e del diritto civile sostanziale
(ex art. 117 Cost.) attribuita alla legislazione statale.
2. - In tutti i giudizi è intervenuta la Regione Toscana
chiedendo la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della
questione.
In particolare osserva, in via preliminare, che l'art. 15, comma
3, della legge reg. n. 25 del 1989 è stato abrogato e sostituito
dall'art. 32, comma 3, della legge reg. n. 96 del 1996, con
conseguente inammissibilità della relativa questione di legittimità
costituzionale.
Nel merito, la difesa della Regione richiama la precedente
ordinanza n. 243 del 2000 della Corte, per sostenere che le
disposizioni censurate non dettano alcuna norma nelle materie della
giurisdizione e dell'attività processuale riservate allo Stato;
sicché non può dirsi violato l'art. 108 della Costituzione.
Quanto all'allegata violazione dell'art. 117 Cost., la difesa
della Regione rileva da una parte che la materia dell'edilizia
residenziale pubblica, pur se non ricompresa nell'art. 117 Cost., è
stata attribuita alle regioni prima dagli artt. 93 e seguenti del
d.P.R. n. 616 del 1977 e poi dall'art. 60 del decreto legislativo
n. 112 del 1998, che ha ampliato la sfera delle attribuzioni
regionali includendovi anche la gestione e l'attuazione degli
interventi, nonché la fissazione dei criteri per l'assegnazione
degli alloggi e la determinazione dei canoni. D'altra parte,
considera che in questo contesto la legge regionale ben può
prevedere una situazione soggettiva attiva del condominio
direttamente nei confronti degli assegnatari in locazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica, in quanto si tratterebbe di una
previsione non contrastante con i principi generali desumibili dalla
legislazione di diritto privato e, nello stesso tempo, finalizzata a
garantire il corretto funzionamento dell'amministrazione
condominiale. Considerato in diritto
1. - I tre giudizi, che pongono la stessa questione di
legittimità costituzionale, devono essere riuniti.
2. - La questione di legittimità costituzionale - sollevata in
riferimento agli artt. 117 e 108 della Costituzione - riguarda
l'art. 35, comma 3, della legge Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25
(Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per la determinazione del canone sociale) e l'art. 32,
comma 3, della legge Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96
(Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone
di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) nella
parte in cui prevedono che, in caso di assegnazione in locazione di
alloggi compresi negli stabili a regime condominiale, le spese
relative ai servizi a rimborso sono versate direttamente
all'amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in
giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti
o morosi.
I giudici rimettenti allegano la violazione degli indicati
parametri per aver il legislatore regionale inciso sulle regole del
processo e sui rapporti tra privati, devoluti entrambi alla
competenza esclusiva del legislatore statale.
3. - L'eccezione sollevata dalla difesa della Regione intervenuta
- che ha sostenuto l'inammissibilità della questione di
costituzionalità riferita alla prima disposizione censurata, ossia
all'art. 35, comma 3, della legge Regione Toscana 4 maggio 1989,
n. 25, in quanto abrogato - è infondata.
Infatti, entrambe le disposizioni - che hanno, nella parte che
interessa, lo stesso contenuto e la stessa formulazione testuale ed
esprimono la medesima norma - sono applicabili nei giudizi a quibus
nei quali si controverte del rimborso di spese condominiali sia degli
esercizi 1995 e 1996 (ricadenti nel vigore della legge regionale
n. 25 del 1989), sia dell'esercizio 1997 (cui è riferibile invece la
successiva legge regionale n. 96 del 1996); sicché, ratione temporis
il giudice rimettente è chiamato ad applicare rispettivamente l'una
e l'altra disposizione, pur se recanti la medesima norma.
4. - Il quadro normativo di riferimento in cui si inseriscono le
disposizioni censurate è costituito dal titolo IV delle due leggi
regionali n. 96 del 1996 e n. 25 del 1989, che detta la disciplina
delle "autogestioni" nel più ampio contesto della regolamentazione
dell'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
L'"autogestione" dei servizi, degli spazi comuni e delle
manutenzioni rappresenta una sorta di condominio anticipato
(denominato anche condominio di gestione) tra gli assegnatari, prima
della cessione in proprietà degli alloggi, e gli assegnatari in
locazione (per i quali non è previsto il trasferimento della
proprietà dell'alloggio). La finalità dell'istituto è quella di
sollevare l'ente pubblico, ancora proprietario degli alloggi,
dall'amministrazione dei servizi rimessa all'autogestione; questa è
quindi chiamata a governarne, attraverso i suoi organi, il
funzionamento nel rispetto, peraltro, del Regolamento di utenza degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica (adottato con deliberazione
della Giunta regionale della Toscana del 15 giugno 1998, n. 608), che
disciplina in dettaglio la materia ed in particolare prevede che gli
stessi organi dell'autogestione possano recuperare le spese per i
servizi direttamente nei confronti dell'assegnatario moroso.
Questa disciplina è integrata dalla norma censurata (espressa
sia dall'art. 35, comma 3, della legge regionale 4 maggio 1989,
n. 25, sia dall'art. 32, comma 3, della legge regionale 20 dicembre
1996, n. 96), la quale - con riferimento all'ipotesi in cui
l'immobile di edilizia residenziale pubblica vedesse inizialmente
concorrere assegnatari destinati a diventare, e poi divenuti,
proprietari ed assegnatari semplici, rimasti tali - prevede, in
simmetria con la fattispecie del condominio di gestione, che gli
assegnatari in locazione semplice devono versare le spese relative ai
servizi a rimborso (per riscaldamento ed altro) all'amministratore
del condominio, il quale può agire in giudizio direttamente nei
confronti dell'assegnatario inadempiente per recuperare tali spese.
La norma pertanto - prevedendo un obbligo dell'assegnatario in
favore di un terzo (il condominio, riconosciuto quindi creditore)
nell'interesse indiretto dell'ente pubblico proprietario
dell'alloggio, pur senza interferire nei rapporti tra quest'ultimo ed
il condominio stesso - integra la disciplina codicistica, secondo cui
il condominio ha come debitori solo i singoli condomini e non anche i
conduttori degli alloggi.
5. - La Corte costituzionale ha già, con l'ordinanza n. 243 del
2000 dichiarato - in un giudizio vertente fra un condominio e l'ente
gestore - la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 32, comma 3, della legge Regione Toscana
n. 96 del 1996, sollevata in riferimento all'art. 108 Cost., in
quanto la materia della tutela giurisdizionale è riservata alla
potestà legislativa dello Stato, onde la disposizione censurata
avrebbe ecceduto le competenze regionali.
In particolare, la Corte ha ribadito che il legislatore regionale
non può emanare norme nella materia della giurisdizione ed in quella
processuale che l'art. 108 della Costituzione riserva alla competenza
del legislatore statale. Ed ha rilevato che peraltro la norma
censurata non concerne tali materie, in quanto si limita - per un
verso - a porre a carico degli assegnatari in locazione di alloggi
siti in stabili a regime condominiale un obbligo diretto (di natura
sostanziale) nei confronti del condominio e - per altro verso e
simmetricamente - ad attribuire al condominio un credito nei diretti
confronti degli assegnatari. Tale disciplina opera sul piano
sostanziale e non già su quello della tutela giurisdizionale, e non
altera la posizione dei diritti e degli obblighi dell'ente gestore
nei confronti del condominio stesso, né introduce alcuna ipotesi di
accollo privativo.
Pertanto, la questione di legittimità costituzionale delle norme
impugnate in riferimento all'art.108 della Costituzione - non ponendo
alcun profilo ulteriore rispetto a quelli considerati dalla
motivazione dell'ordinanza della Corte n. 243 del 2000 - deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
6. - La questione è infondata anche in riferimento al vigente
art. 117 della Costituzione.
6.1. - I giudici rimettenti non dubitano del fatto che le
disposizioni censurate - in quanto disciplinanti un aspetto, seppur
marginale, dell'assegnazione di alloggi in locazione da parte
dell'ente pubblico deputato a perseguire la finalità di agevolare il
conseguimento di un'abitazione da parte di soggetti meno favoriti -
gravitino nell'ambito della materia dell'edilizia residenziale
pubblica, che rientra, entro certi limiti, nella competenza
regionale.
Questa Corte (con la sentenza n. 27 del 1996) ha già qualificato
l'edilizia residenziale pubblica "nuova materia di competenza
regionale", precisando che essa ricomprende la disciplina della
predisposizione di interventi pubblici di varia natura comunque
diretti al fine di provvedere al servizio sociale della provvista
degli alloggi a favore dei lavoratori e delle famiglie meno abbienti.
Da ultimo, poi, l'art. 60 del d.lgs. n. 112 del 1998 ha conferito
alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla gestione
e all'attuazione degli interventi in materia di edilizia residenziale
pubblica.
6.2. - Le censure del giudice rimettente si appuntano piuttosto
sull'allegato superamento del limite del diritto privato alla
potestà legislativa regionale.
Al riguardo, questa Corte ha più volte affermato (sentenze
n. 326 e 82 del 1998, n. 307 del 1996, n. 462 e 408 del 1995, n. 441
del 1994; ordinanza n. 243 del 2000) che l'ordinamento del diritto
privato si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto
fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di
eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità
della disciplina dettata per i rapporti fra privati. Esso, quindi,
identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della
legislazione statale e comprendente i rapporti tradizionalmente
oggetto di codificazione, tra i quali, in particolare, per quanto
rileva in questo giudizio, rientrano i rapporti di condominio, quali
disciplinati dagli artt. 1117-1139 del codice civile. Si tratta di un
limite che attraversa le competenze legislative regionali, in ragione
appunto del rispetto del fondamentale principio di eguaglianza.
6.3. - L'incidenza sulla competenza regionale del limite del
diritto privato non opera però in modo assoluto, in quanto anche la
disciplina dei rapporti privatistici può subire un qualche
adattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia
di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che
vale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di eguaglianza
(sentenze n. 441 del 1994 e n. 35 del 1992).
Con riferimento alla fattispecie, è decisivo che - come già
affermato da questa Corte (ordinanza n. 243 del 2000) - la normativa
regionale censurata non tocca affatto il rapporto tra l'ente
pubblico, proprietario dell'alloggio, ed il condominio. Incide invece
marginalmente, in termini di integrazione della disciplina
civilistica piuttosto che di deroga, sul rapporto tra l'assegnatario
in locazione ed il condominio, rapporto che (diversamente dalla
fattispecie scrutinata con la citata ordinanza) è proprio quello
dedotto nei giudizi a quibus.
In riferimento a questo ulteriore, e più puntuale, profilo, il
denunciato vizio di incostituzionalità deve essere escluso, da un
lato, per la stretta connessione della norma censurata con la materia
dell'edilizia residenziale pubblica, resa palese dall'evidenziato
contesto normativo in cui essa si inserisce, che vede il condominio
ordinario innestarsi, senza soluzione di continuità, sul condominio
di gestione, tipico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e, dall'altro, per la finalità della normativa censurata, mirante ad
agevolare l'amministrazione dell'ente pubblico proprietario
dell'alloggio, esonerandola dalla gestione dei servizi definiti "a
rimborso".
In sostanza, l'obbligo dell'assegnatario in locazione di pagare
il costo di tali servizi direttamente al condominio è correlato al
beneficio dell'assegnazione, e si inserisce quindi nel contesto della
disciplina di quest'ultima, pur con effetti indiretti sulla posizione
del condominio, estraneo al rapporto di assegnazione.
D'altra parte, la norma censurata resiste alla verifica di
ragionevolezza, perché l'aggravamento della posizione
dell'assegnatario, obbligato direttamente nei confronti del
condominio e non soltanto nei confronti dell'ente gestore, va
considerato nel contesto del beneficio consistente nel godimento
dell'alloggio assegnato, connotato, tra l'altro, da un canone
sociale, come tale meno gravoso. E, d'altra parte, la posizione del
condominio risulta arricchita di una facoltà (di rivolgersi
direttamente all'assegnatario in locazione per il pagamento dei
servizi a rimborso), che lascia integra la posizione dell'ente e non
è in contrasto con la disciplina codicistica del condominio, e non
è neppure incoerente rispetto alla disciplina generale delle
obbligazioni e del contratto, la quale (nella fattispecie della
delegazione cumulativa) conosce la possibilità che al terzo
creditore sia assegnato un nuovo debitore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) Dichiara manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 3, della legge
Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per l'assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la
determinazione del canone sociale) e l'art. 32, comma 3, della legge
Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per
l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sollevata, in
riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal Giudice di pace di
Livorno con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale delle stesse norme, sollevata, in riferimento
all'art. 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Livorno con
le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte