Corte costituzionale

Ordinanza n. 353/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

citata

  • art. 28legge 1034/1971
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 37 della

legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e

dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di

lavoro e norme sul collocamento), 29, n. 1, e 39 del r.d. 26 giugno

1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio

di Stato), e 7, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034

(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promosso con

ordinanza emessa l'11 dicembre 1984 dal Pretore di Salò, iscritta al

n. 112 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 155 bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Salò, con ordinanza dell'11 dicembre

1984, nel procedimento vertente tra l'U.P.L. CISNAL di Brescia e la

U.S.L. n. 39, avente ad oggetto la tutela dei diritti sindacali

correlati al rapporto di pubblico impiego ed azionati autonomamente

ed indipendentemente dalla instaurazione di un apposito giudizio

promosso dall'impiegato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

24 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e

37 della legge 20 maggio 1970 n. 300, 29, n. 1, e 39 r.d. 26 giugno

1924 n. 1054, 7, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nella

parte in cui non consentono il ricorso al procedimento ex art. 28

della legge n. 300 del 1970, quando i diritti del sindacato, perché

connessi a diritti del lavoratore pubblico impiegato, siano fatti

valere dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione

esclusiva;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilevato

l'infondatezza della questione in quanto si è in presenza di una

diversità di situazioni obiettive ed entrambi i processi, quello

dinanzi al giudice ordinario e quello dinanzi al giudice

amministrativo, assicurano le fondamentali garanzie delle parti;

che, peraltro, è stata anche riconosciuta la diversità delle

posizioni giuridiche dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici

non economici ai fini della tutela sindacale (sent. Corte Cost. n. 68

del 1980 e n. 140 del 1980);

Considerato che è palese l'assoluto difetto di giurisdizione del

giudice remittente che tende ad ottenere una decisione la quale

consente la proponibilità del rimedio ex art. 28 dello Statuto dei

lavoratori ai dirigenti sindacali a tutela dei diritti sindacali nei

giudizi dinanzi al giudice amministrativo che si svolgono in ipotesi

di controversie relative a rapporti di impiego pubblico e che,

quindi, la questione proposta è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 28 e 37 della legge 20 maggio 1970, n.

300; 29, n. 1, e 39 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; 7, 19 e 21 della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sollevata in riferimento agli artt. 3

e 24 Cost., dal Pretore di Salò con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte