Corte costituzionale

Ordinanza n. 354/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/1989 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27

settembre 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel

procedimento di sorveglianza relativo a Ghidelli Fulvio, iscritta al

n. 70 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di

sorveglianza di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13

e 27 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art.

177, primo comma, codice penale nella parte in cui esclude che, in

caso di revoca della liberazione condizionale per comportamento

incompatibile con la prosecuzione del beneficio, il Tribunale di

sorveglianza possa (a differenza di quanto avviene nel caso di revoca

dell'affidamento in prova a seguito della sentenza di questa Corte n.

343 del 1987), determinare la residua pena da espiare, disponendo

invece che il tempo trascorso in libertà condizionale non sia

computato nella durata della pena;

Considerato che la medesima questione, già sollevata da altri

giudici, è stata decisa con la sentenza n. 282 del 1989 che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.

177 del codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della

liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza

di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del

tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di

libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale

periodo;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice

penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la

sentenza n. 282 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte