Corte costituzionale

Ordinanza n. 354/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre

1998 dal pretore di Ancona - sezione distaccata di Fabriano, iscritta

al n. 874 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Ancona sezione distaccata di Fabriano,

nel corso di un procedimento penale promosso nei confronti di un

rappresentante di commercio che si era appropriato del campionario

dell'impresa con la quale intratteneva il proprio rapporto di

collaborazione, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 646,

ultimo comma, cod. pen. e, in subordine, questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 646, ultimo comma, cod. pen. "nella

parte in cui esclude la possibilità di comparare circostanze

attenuanti con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. per

escludere la procedibilità d'ufficio" del reato di appropriazione

indebita;

che, in ordine alla rilevanza, il giudice rimettente precisa che:

a) dopo il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di cui agli

artt. 646, cod. pen., e 61, numero 11, a seguito di rimessione di

querela regolarmente accettata, era stata emessa sentenza di non

doversi procedere per estinzione del reato sull'assunto della non

applicabilità dell'aggravante indicata; b) tale sentenza, a seguito

di impugnazione da parte del Sostituto Procuratore generale presso la

Corte di appello di Ancona, era stata annullata con rinvio dalla

Corte di cassazione; c) le questioni de quibus sono state sollevate

nel corso del giudizio di rinvio;

che, per quel che riguarda il merito delle questioni, il

rimettente osserva, con riferimento alla prima, che, per quanto la

scelta del modo di procedibilità delle fattispecie criminose sia

affidata a valutazioni discrezionali del legislatore le quali, nel

giudizio di legittimità costituzionale, sono sindacabili solo se non

rispettose del limite della ragionevolezza, tuttavia, l'attribuzione

di un trattamento "privilegiato" al rapporto fiduciario a tutela del

quale è posto l'art. 61, n. 11, cod. pen., attraverso la previsione

della procedibilità d'ufficio nel caso in cui essa ricorra,

rappresenterebbe un travalicamento del suddetto limite;

che, con riferimento alla questione subordinata, il rimettente

sostiene che non sarebbe ragionevole, nella ipotesi considerata, non

consentire la comparazione delle circostanze attenuanti con

l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen., per escludere la

procedibilità d'ufficio in quanto "nel nostro sistema, dal punto di

vista teorico, comparazione di circostanze e pronunce giurisdizionali

a carattere preliminare e non di merito" sarebbero perfettamente

compatibili;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate sul

rilievo che esse si risolvono in vere e proprie censure del merito di

scelte discrezionali del legislatore per nulla arbitrarie.

Considerato che, con riferimento alla prima questione, questa

Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato che la scelta del

modo di procedibilità dei reati coinvolge la politica legislativa e

deve quindi rimanere affidata a valutazioni discrezionali del

legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di

politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di

giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta

irrazionalità (v., da ultimo, sentenza n. 274 del 1997 e, con

specifico riguardo alla perseguibilità a querela, costituente nel

nostro ordinamento una deroga al principio di obbligatorietà

dell'azione penale: sentenze n. 7 del 1987 e n. 216 del 1974, e

ordinanze n. 204 del 1988 e n. 294 del 1987);

che, nella specie, non è ravvisabile alcuna irragionevolezza

nella scelta legislativa di prevedere la procedibilità d'ufficio per

il reato di appropriazione indebita aggravato dalla circostanza di

cui all'art. 61, n. 11, cod. pen., in quanto l'interversione del

possesso di cose altrui che abbia luogo in violazione del vincolo

eminentemente fiduciario scaturente dai rapporti di cui all'art. 61,

n. 11, cod. pen., assume un disvalore sociale particolare;

che la questione subordinata riguarda una scelta legislativa

dello stesso tipo, quale è quella di escludere l'influenza del

giudizio di comparazione tra circostanze sul regime di procedibilità

del reato e che anche tale scelta, peraltro operata nell'ambito della

disciplina generale che regola il regime di valutazione delle

circostanze, non è da considerare arbitraria;

che, pertanto, entrambe le questioni devono essere dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 646, ultimo comma, cod. pen., sollevate, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Ancona,

sezione distaccata di Fabriano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte