Sentenza n. 355/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 18d.P.R. 488/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27
aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 febbraio 1988 dal Pretore di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Masetti Cesarina e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 655 del regitro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di
Agrigento nel procedimento civile vertente tra Zambito Anna e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 779 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
3) ordinanza emessa il 14 ottobre 1988 dal Pretore di Agrigento
nel procedimento civile vertente tra Cangialosi Giovanna e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Masetti Cesarina nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato il 22 ottobre 1987, Masetti Cesarina
conveniva in giudizio l'I.N.P.S. davanti al Pretore di Bologna,
chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di
invalidità, denegata in sede amministrativa. L'Istituto convenuto
contestava il fondamento dell'avversa pretesa in base al duplice
rilievo che l'assicurata aveva proposto domanda di pensione di
invalidità successivamente al compimento dell'età pensionabile (e
perciò tardivamente, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 222 del
1984) e che, comunque, all'epoca di presentazione di tale domanda,
l'interessata stessa non poteva vantare i necessari requisiti
contributivi, restando irrilevante l'avvenuto perfezionamento di
questi nel corso della successiva procedura amministrativa.
Il giudice adito, ritenuta l'infondatezza della prima delle
suddette argomentazioni difensive, osservava che l'effettivo ostacolo
all'accoglimento della domanda derivava dal fatto che l'art. 18 del
d.P.R. n. 488 del 1968, come interpretato dalla giurisprudenza della
Corte di cassazione, costituente "diritto vivente" applicabile alla
fattispecie, considera rilevante il perfezionamento del requisito
contributivo che, originariamente (all'epoca, cioè, della
presentazione della domanda di pensione) insussistente, sopravvenga
nelle more del successivo procedimento amministrativo, solamente in
riferimento ad alcune categorie di assicurati (coltivatori diretti,
mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché artigiani ed
esercenti attività commerciali), imponendo, invece, per tutte le
altre, come quella della ricorrente, che, ai fini dell'accoglibilità
della domanda, il requisito stesso sia già perfezionato all'epoca
suddetta.
Rilevava, poi, lo stesso giudice che la citata norma, così
interpretata, suscitava dubbi di illegittimità costituzionale e
sollevava, pertanto, la questione in oggetto ritenendone in re ipsa
la rilevanza. Osservava, in particolare, che l'esposta
discriminazione fra diverse categorie di lavoratori assicurati non ha
alcun ragionevole fondamento, tenuto anche conto del fatto che essa
non si pone esclusivamente nei rapporti fra lavoratori autonomi e
lavoratori subordinati, essendo applicabile altresì nei confronti di
taluni di questi ultimi la disposizione che consente di dar rilievo
al perfezionamento del requisito contributivo intervenuto in epoca
posteriore alla presentazione della domanda amministrativa di
pensione: donde la violazione dell'art. 3, primo comma, della
Costituzione.
Inoltre, ad avviso del giudice a quo, la sancita esclusione di
tale rilievo nei confronti di alcune categorie di assicurati
renderebbe, in parte qua, la norma censurata contrastante con l'art.
38, secondo comma, della Costituzione, escludendo tali categorie
dall'apprestamento di "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso... di invalidità".
2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è
costituita la parte privata ed è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello
Stato.
2.1. - La difesa della parte privata ha preliminarmente insistito
sull'erroneità dell'interpretazione della norma alla cui stregua si
pone il problema della sua legittimità costituzionale, osservando
che una più corretta opzione ermeneutica dovrebbe indurre a ritenere
la norma medesima inidonea a fondare la censurata discriminazione ed
a estendere a qualsiasi categoria di lavoratori la prevista rilevanza
della sopravvenienza del perfezionamento del requisito contributivo.
Ciò anche perché detta norma va intesa alla stregua dei principi
posti dalla relativa legge di delegazione (legge 18 marzo 1968, n.
238, art. 6, sub d), che sembra escludere qualsiasi possibilità di
siffatta discriminazione. Ove non fosse accoglibile tale più
corretta interpretazione, conclude detta difesa, ai motivi di
illegittimità costituzionale dedotti dal giudice a quo, riguardo
alla norma censurata, sarebbe da aggiungere anche quello della
violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, per manifesto
eccesso di delega.
2.2. - La difesa dell'Autorità intervenuta ha concluso nel senso
della manifesta infondatezza della questione, per essere questa
sostanzialmente analoga all'altra già ritenuta tale dalla Corte con
l'ordinanza n. 349 del 1988.
3. - Analoga questione è stata poi sollevata dal Pretore di
Agrigento con due ordinanze di identico contenuto, rese in
altrettanti procedimenti aventi anch'essi ad oggetto la
rivendicazione di pensione di invalidità denegata in sede
amministrativa per essersi il requisito contributivo perfezionato
solo successivamente alla presentazione della relativa domanda.
Il giudice remittente motiva i propri dubbi di illegittimità
costituzionale con argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli
sopra esposti, estendendo tuttavia la censura all'intero art. 18 del
d.P.R. n. 488 del 1968 e deducendo altresì la violazione dell'art.
35, primo comma, della Costituzione, per la ragione che, a causa
della ricordata discriminazione, talune forme di lavoro dipendente
resterebbero, solo per questa loro qualità, prive della tutela che
il citato precetto costituzionale impone.
3.1. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello
Stato, che ha concluso nel senso della manifesta infondatezza della
questione per le ragioni già ricordate.
Nell'imminenza della Camera di consiglio, ha depositato una
memoria la parte privata ribadendo le deduzioni difensive già svolte
con l'atto di costituzione ed, in particolare, sottolineando che,
oltre ai motivi di illegittimità costituzionale della norma
censurata proposti dai giudici remittenti, non può trascurarsi
quello derivante dal fatto che detta norma, se interpretata nel senso
del divieto di utile spostamento del requisito contributivo in epoca
successiva alla proposizione della domanda di pensione, sembra porsi
in contrasto con l'opposto principio derivabile dalla norma delegante
(art. 6 sub d della legge 18 marzo 1968, n. 238) e da altre
disposizioni confermative del principio stesso (art. 6 della legge n.
155 del 1981).
Alla stregua anche di tali rilievi, la suddetta parte insiste per
la trattazione della causa in udienza pubblica, nonostante il
precedente specifico di cui all'ordinanza di manifesta infondatezza
di questa Corte n. 349 del 1988. Considerato in diritto I Pretori di Bologna e di Agrigento dubitano della legittimità
costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella
parte in cui prevede che il requisito contributivo, ai fini del
conseguimento della pensione di invalidità possa perfezionarsi anche
nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario solo per i
coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché
per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali e non anche
per i lavoratori dipendenti. A loro parere risulterebbero violati: a)
l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per l'irrazionale
disparità di trattamento che si verifica tra le varie categorie di
lavoratori; b) l'art. 35, primo comma, della Costituzione, risultando
non tutelate alcune forme di lavoro dipendente; c) l'art. 38, secondo
comma, della Costituzione, in quanto, in caso di invalidità, ai
lavoratori esclusi dall'ambito di operatività della suddetta norma
vengono a mancare mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.
La questione è fondata.
Invero, l'esclusione della maggior parte dei lavoratori dipendenti
dall'ambito di operatività della norma che prevede la possibilità
del conseguimento del requisito contributivo anche durante il
procedimento amministrativo o giudiziario che si instaura a seguito
del rigetto della domanda di pensione, non trova una razionale
giustificazione.
Non rileva la circostanza che trattasi di gestioni speciali
poiché queste afferiscono pur sempre all'ordinamento previdenziale
generale e la loro peculiarità risiede solo in aspetti
contabili-finanziari.
La censurata esclusione non trova fondamento nemmeno nella natura
del rapporto, in quanto la norma si applica non solo a lavoratori
autonomi ma anche a lavoratori subordinati, quali sono i braccianti
agricoli. Essa, quindi, crea irragionevole disparità di trattamento
tra categorie di lavoratori subordinati.
Inoltre, l'esclusione riguarda solo la pensione di invalidità
poiché l'art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, stabilisce che
la pensione di vecchiaia a carico del fondo pensioni lavoratori
dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nel
caso in cui al raggiungimento dell'età pensionabile manchino i
requisiti dell'anzianità assicurativa e contributiva, decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti
siano raggiunti.
Del resto, lo stesso Istituto previdenziale aveva instaurato la
prassi di concedere la pensione di invalidità anche ai lavoratori
dipendenti nel caso in cui essi avessero raggiunto il requisito
contributivo durante il procedimento amministrativo o giudiziario,
abbandonandola solo a seguito dell'indirizzo giurisprudenziale più
rigoroso formatosi sul punto, secondo cui il conseguimento del
requisito contributivo in dette fasi procedimentali non produceva
effetti in quanto sia la prestazione lavorativa che il versamento dei
contributi, quali presupposti di fatto, dovevano preesistere ed
essere accertati alla data della domanda amministrativa.
Dette ragioni, comunque, possono valere sul piano interpretativo
della norma ma certamente non nel giudizio di verifica della sua
conformità ai precetti costituzionali.
Sussistendo la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione,
va dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata
nella parte in cui non prevede anche per i lavoratori dipendenti tra
quelli per i quali il requisito contributivo, non sussistente alla
data della domanda, possa risultare perfezionato prima della
definizione di questa o della decisione del ricorso in via
amministrativa o giudiziaria.
Le altre censure restano assorbite.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R.
27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), nella
parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di
invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito
contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla
domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento
amministrativo o giudiziario.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte