Sentenza n. 356/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi primo
e secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali) e dell'art. 1916 del codice
civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1. - ordinanza emessa il 19 settembre 1990 dal Pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra Salambat Claudio contro
l'Azienda Energetica Municipale (A.E.M.) ed altro, iscritta al n. 47
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2. - ordinanza emessa l'11 ottobre 1990 dal Tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra Strobietto Arturo e Ditta Elmex
ed altra, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L., di Salambat
Claudio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
Udito l'avvocato Mario Lamanna per l'I.N.A.I.L. e gli Avvocati
dello Stato Stefano Onufrio e Giorgio D'amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso dinnanzi al Pretore
di Milano, giudice del lavoro, da Claudio Salambat contro
l'I.N.A.I.L. - per il riconoscimento del proprio diritto alla rendita
per invalidità permanente da malattia professionale - e contro
l'Azienda Energetica Municipale (A.E.M.) - per la condanna di
quest'ultima, quale responsabile civile, al risarcimento del danno
differenziale, e cioè del danno biologico e del danno morale -
l'A.E.M. eccepiva l'esonero del datore di lavoro dalla
responsabilità civile, disposto dall' art. 10, commi primo e
secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Il Pretore, con ordinanza del 19 settembre 1990 (r.o. n. 47/91),
sollevava quindi questione di legittimità costituzionale di tale
norma in relazione agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione.
Premesso che, nella specie, il comportamento del datore di lavoro
non costituiva reato ma illecito civile per violazione dell'art. 2087
cod. civ., lo stesso Pretore notava come la norma impugnata -
consentendo al ricorrente la possibilità di ottenere la prestazione
previdenziale, collegata al solo danno patrimoniale, e non anche il
risarcimento del danno dal datore di lavoro, comprensivo anche del
danno alla salute - sacrificava ingiustificatamente, nel delicato
meccanismo di bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto
fondamentale alla salute ex art. 32 Cost.
Ciò considerato, secondo il giudice a quo, il "sistema attuale",
appariva contrario:
"- o agli artt. 32 e 38 Cost., oltre che 3, per il fatto di
escludere, se manca la responsabilità penale (art. 10 del d.P.R.
1124/65), la responsabilità civile del datore di lavoro, come oggi
si configura nel nostro ordinamento;
- o all'art. 32 Cost. per il fatto che l'esclusione da
responsabilità civile coinvolge non solo il danno di natura
economica ma anche quello non economico, derivante dalla lesione del
diritto alla salute come diritto fondamentale;
- o agli artt. 38 e 32 Cost. per il modo di quantificazione
della prestazione I.N.A.I.L., in quanto non tiene conto del danno
alla salute ma solo di quello alla capacità lavorativa".
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura
Generale dello Stato, ritenendo inammissibile la censura volta a
contestare l'attuale disciplina dell'esonero della responsabilità
civile dell'imprenditore: potendo infatti il danno biologico
ricorrere in tutti i casi, la responsabilità civile del datore di
lavoro (ove sussistente), diverrebbe di fatto concorrente con la
prestazione I.N.A.I.L., con ciò determinandosi una rilevante
alterazione dell'attuale contemperamento degli interessi in gioco e
dunque una radicale trasformazione del sistema, trasformazione la
quale, comportando la valutazione di soluzioni alternative, sarebbe
di esclusiva spettanza del legislatore (sentenza n. 87 del 1991).
Inammissibile sarebbe anche la censura circa la mancata
ricomprensione nella rendita I.N.A.I.L. della componente relativa al
danno biologico, sia perché la misura di tale prestazione sarebbe
disciplinata da disposizione diversa da quella impugnata, sia perché
pure tale materia sarebbe riservata alla discrezionalità del
legislatore.
3. - Nel medesimo giudizio, si è costituita fuori termine la
parte privata Claudio Salambat, sostanzialmente facendo proprie le
argomentazioni e le conclusioni del giudice a quo.
4. - Si è costituita regolarmente l'I.N.A.I.L., rilevando come la
tutela previdenziale nelle sue concrete modalità apparirebbe del
tutto coerente, in particolare, con l'art. 38 Cost. perché frutto di
un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco. Tale
bilanciamento ed ogni sua possibile modificazione, perché frutto di
valutazioni discrezionali, sarebbero di esclusiva spettanza del
legislatore: di qui l'inammissibilità della questione. La stessa
sarebbe anche irrilevante in quanto l'esonero dalla responsabilità
civile del datore di lavoro non sussiste nei casi di colpa penalmente
rilevante e di violazione di norme infortunistiche. Il giudice a quo
- una volta accertata, a carico dell'imprenditore, la violazione
degli obblighi di legge per non avere fornito ai dipendenti
l'apposita cuffia antirumore - ben avrebbe potuto ritenere la
responsabilità penale dello stesso imprenditore e liquidare i danni
secondo le norme comuni, attribuendo al lavoratore l'eventuale danno
differenziale.
Per quanto poi riguardava la questione concernente la
determinazione della prestazione previdenziale erogata
dall'I.N.A.I.L., l'istituto ha rilevato, innanzi tutto, che,
contrariamente a quanto afferma il giudice a quo, tale prestazione
non corrisponderebbe al risarcimento del (solo) danno patrimoniale.
Tra i due istituti infatti sussisterebbero rilevanti differenze
consistenti in sostanza in ciò che mentre il risarcimento del danno
sarebbe commisurato soltanto al grado di riduzione dell'integrità
fisica, l'indennizzo previsto dall'assicurazione sociale
comprenderebbe una gamma di provvidenze dirette a somministrare al
lavoratore - o, in caso di morte ai suoi familiari - mezzi adeguati
alle esigenze di vita; inoltre il modo di calcolo della rendita
I.N.A.I.L. seguirebbe regole sue proprie estranee al calcolo del
danno in sede civilistica, dovendo restare ancorato a
predeterminazioni fissate dalla legge e non potendo tenere in
considerazione il concorso di colpa o la colpa esclusiva del
lavoratore.
Da tale eterogeneità tra indennizzo I.N.A.I.L. e risarcimento del
danno patrimoniale secondo le regole comuni conseguirebbe, secondo la
costante giurisprudenza della Cassazione (da ultima sentenza n. 770
del 26 gennaio 1991), l'assoluta irrilevanza, quanto al primo, della
individuazione delle singole voci componenti il danno risarcibile
(patrimoniale, biologico, morale), danno, il quale, nel suo
complesso, verrebbe preso in considerazione soltanto come limite del
diritto di regresso o di surroga dell'Istituto.
In secondo luogo, per quanto concerne in particolare il danno
biologico, l'istituto osserva che tale danno, per la sentenza n. 184
del 1986 di questa Corte, non sarebbe assimilabile al danno morale ma
a quello patrimoniale ex art. 2043 cod. civ., e non potrebbe portare
ad ingiustificate duplicazioni di risarcimento; inoltre il suo
contenuto e il suo significato non avrebbero ancora trovato alcuna
definizione precisa né in dottrina, né in giurisprudenza (la quale
avrebbe finito per comprendervi sia il danno alla salute in sé
considerato sia la sofferenza morale, sia lo stesso pregiudizio alla
capacità lavorativa generica, che è a base della prestazione
I.N.A.I.L.).
Ciò premesso, la censura circa l'esonero del datore di lavoro
dovrebbe - secondo l'I.N.A.I.L. - ritenersi infondata sotto entrambi
i profili, perché esso sarebbe ormai estremamente limitato e perché
il contemperamento degli interessi e il bilanciamento dei diritti
comportando scelte discrezionali, sarebbe demandato al legislatore.
Infine, la censura concernente la mancata considerazione del danno
biologico nel calcolo della rendita I.N.A.I.L. dovrebbe ritenersi
inammissibile per le ragioni indicate nella sentenza di questa Corte
n. 87 del 1991.
5. - Nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto la domanda
di risarcimento del danno biologico e del danno morale proposta da un
lavoratore, a seguito di un incidente stradale, nei confronti del
proprietario del veicolo investitore e del suo assicuratore, il
Tribunale di Torino, con ordinanza dell'11 ottobre 1990 (r.o. n.
152/91), ha sollevato, con riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916
cod. civ., in quanto tale norma, secondo l'interpretazione che di
essa fornisce la giurisprudenza, non esclude dal diritto di regresso
dell'assicuratore nei confronti del terzo responsabile le somme
dovute per titoli di danno autonomi rispetto a quelli che
costituiscono oggetto del rischio assicurato.
Nell'ordinanza si espone che l'attore - al quale era stata
riconosciuta dall'I.N.A.I.L., in conseguenza del medesimo infortunio,
una inabilità permanente di grado pari al 18 per cento - aveva
ricevuto dall'istituto, a titolo di indennità giornaliera e di
capitalizzazione della rendita vitalizia, la somma complessiva di
lire 32.169.026, in ordine alla quale l'I.N.A.I.L. aveva comunicato
la volontà di esercitare il diritto di surrogazione nei confronti
dei terzi responsabili.
Sulla base dei risultati della consulenza medico-legale disposta
d'ufficio (secondo la quale, dal sinistro de quo, l'attore aveva
riportato postumi permanenti nella misura del 9% di invalidità
biologica non influente sulla capacità lavorativa specifica) e dei
criteri di determinazione del danno alla persona generalmente seguiti
dal medesimo Tribunale, la somma suddetta appariva superiore
all'importo complessivo liquidabile, secondo gli schemi civilistici,
per danno patrimoniale, danno biologico e danno morale, per cui non
sarebbe residuato, in capo all'attore, alcun danno differenziale del
quale egli potesse richiedere il risarcimento nei confronti del
responsabile. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale costante
dell'art. 1916, infatti, il diritto di surroga dell'assicuratore è
del tutto svincolato dalle singole componenti del danno e comporta,
fino a concorrenza delle indennità erogate, il subentrare
dell'istituto assicuratore nella complessiva pretesa risarcitoria
riconosciuta al danneggiato nei confronti del terzo responsabile, a
nulla rilevando le particolari componenti, patrimoniali o non
patrimoniali, del pregiudizio subito dall'assicurato, anche se alcune
di esse siano escluse dal rischio assicurato. Tale assetto normativo
comporterebbe quindi - secondo il giudice a quo - una singolare forma
di esproprio di talune componenti del danno (ed in particolare, nei
casi analoghi a quello di specie, del danno biologico e del danno morale) in pregiudizio degli assicurati-danneggiati e ciò non sarebbe
conforme ai richiamati principi costituzionali in quanto: a)
attuerebbe una ingiusta discriminazione, dal punto di vista
soggettivo, tra profili di risarcimento altrimenti universalmente
assicurati, in contrasto con il principio di uguaglianza stabilito
dall'art. 3 Cost.; b) nullificando il risarcimento dovuto per il
danno biologico e quello morale, inciderebbe sul diritto
all'integrità personale, che l'art. 32 impone alla Repubblica di
tutelare come fondamentale diritto dell'individuo e che l'art. 2
considera inviolabile; c) sarebbe in contraddizione con la funzione
sociale che l'art. 38 affida agli enti assicuratori.
6. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha
concluso per la irrilevanza della questione in quanto la definizione
del giudizio non implicava l'applicazione dell'art. 1916: le
perplessità del giudice a quo, infatti, non erano riconducibili al
contenuto precettivo di tale norma, ma alle modalità pratiche di
liquidazione dei danni di fatto seguite nell'esperienza giudiziaria.
Quanto al merito della questione nessun canone costituzionale
imponeva l'insurrogabilità del danno non patrimoniale: in
particolare non era pertinente il richiamo all'art. 32: il danno
biologico e quello morale, infatti costituiscono pur sempre
componenti di natura pecuniaria e quindi diritti di credito diversi
dai diritti personali indisponibili alla cui violazione si collegano.
Il danno biologico e il danno morale, infine, sono estranei alla
garanzia stabilita dall'art. 38, avendo questa ad oggetto "i mezzi
adeguati alle esigenze di vita" del lavoratore infortunato.
7. - Nel giudizio davanti a questa Corte le parti del giudizio a
quo non si sono costituite.
8. - È invece intervenuto l'I.N.A.I.L., chiedendo, in via
preliminare, che fosse riconosciuta l'ammissibilità del proprio
intervento in questo giudizio incidentale di legittimità
costituzionale, per essere l'istituto il vero controinteressato: il
diritto di surroga previsto dall'art. 1916 cod. civ., infatti, spetta
all'Ente assicuratore, mentre per il terzo responsabile è del tutto
indifferente risarcire il danno direttamente al danneggiato o
all'assicuratore, che a questi si è sostituito.
Nel merito, l'istituto - rilevato che l'ordinanza di rimessione
partiva dal presupposto che l'assicurazione I.N.A.I.L. copriva il
solo danno patrimoniale - ha sostenuto l'erroneità di tale premessa,
affermando che l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali copre invece, genericamente, il danno alla persona del
lavoratore e le relative prestazioni non hanno natura risarcitoria,
ma indennitaria. Peraltro, di fronte a due diversi obblighi - del
responsabile estraneo all'assicurazione e dell'assicuratore -
ciascuno avente un diverso contenuto, autonomamente determinato dalle
rispettive normative, ma entrambi riconducibili alla unità
dell'importo spettante all'assicurato, il legislatore ha inteso
sanare il conflitto di interessi autorizzando l'assicuratore ad
espropriare, fino a concorrenza dell'importo sborsato, il credito
risarcitorio dell'assicurato; credito risarcitorio nel suo complesso
e non singole voci di detto credito, dal momento che l'oggetto del
diritto dell'istituto è parametrato secondo le tabelle legali, senza
che spieghi alcuna rilevanza sulla sua determinazione ogni
considerazione connessa alla quantificazione del danno risarcibile da
parte dei privati. Di qui l'assoluta irrilevanza, per l'I.N.A.I.L.,
dell'ammontare e delle componenti del risarcimento privatistico, il
quale viene ad essere preso in considerazione solo quale eventuale
limite entro il quale può trovare accoglimento il diritto che la
legge riconosce all'istituto, di subentrare nel credito risarcitorio
spettante all'infortunato. Considerato in diritto
1. - I procedimenti possono essere riuniti per analogia di
materia.
2. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha per
oggetto i primi due commi dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, per i quali l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, così come disciplinata dal decreto,
"esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli
infortuni sul lavoro", responsabilità che tuttavia permane "a carico
di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal
quale l'infortunio è derivato".
Il giudice a quo dubita che le dette disposizioni contrastino, per
diversi profili, con gli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, e
precisamente: a) per il fatto di escludere, se manca la
responsabilità penale, la responsabilità civile del datore di
lavoro come oggi si configura nel nostro ordinamento; b) per il fatto
che l'esclusione da responsabilità civile coinvolge non solo il
danno di natura economica, ma anche quello derivante dalla lesione
del diritto alla salute come diritto fondamentale; c) per il modo di
quantificazione della prestazione corrisposta dall'I.N.A.I.L., che
non tiene conto del danno alla salute ma solo di quello relativo alla
capacità lavorativa.
3. - La questione di costituzionalità proposta dal Tribunale di
Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha per oggetto l'art.
1916 del codice civile, nella parte in cui non esclude dal regresso
dell'assicuratore - ed in particolare dell'I.N.A.I.L. - le somme
dovute dal terzo danneggiante per titoli di danno autonomi rispetto a
quelli che costituiscono oggetto del rischio assicurato, ed in
particolare le somme dovute per danno biologico e per danno morale.
Il giudice remittente dubita che tale disciplina sia conforme agli
artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, in quanto, in virtù di essa,
il diritto di surrogazione dell'assicuratore viene a poter
pregiudicare il diritto dell'assicurato all'integrale risarcimento
del danno da lui subìto, ed in particolare del danno biologico e del
danno morale, pur non oggetto della copertura assicurativa. Da qui
una ingiusta discriminazione, dal punto di vista soggettivo, tra
profili di risarcimento altrimenti universalmente assicurati ed
insieme l'illegittima limitazione della tutela risarcitoria del
diritto all'integrità personale e la contraddizione con la funzione
sociale che l'art. 38 della Costituzione affida agli enti
assicuratori.
4. - Riguardo alla questione proposta dal Pretore di Milano va
innanzitutto affrontata l'eccezione di inammissibilità, per difetto
di rilevanza, sollevata dalla difesa dell'I.N.A.I.L., secondo la
quale il giudice remittente, pur avendo rilevato nel comportamento
del datore di lavoro una violazione dell'art. 2087 del codice civile,
non ne ha tratto l'ovvia conseguenza che era per ciò solo
ravvisabile il reato di lesioni colpose, sicché l'esonero del datore
di lavoro dalla responsabilità civile non era comunque operante:
onde ben avrebbe potuto essere accolta la domanda dell'infortunato
diretta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento
del danno differenziale ai sensi del settimo comma del medesimo art.
10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Va rilevato, a questo proposito, che il giudice a quo afferma,
nella sua ordinanza, non solo che nella fattispecie non vi era stato
alcun accertamento penale, ma che nessun reato appariva ipotizzabile
a carico del datore di lavoro, la violazione da parte del quale
dell'art. 2087 del codice civile - per non aver predisposto le misure
atte a tutelare integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro - "costituisce l'illecito civile di cui all'art.
2043 cod. civ.".
È noto che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità,
l'accertamento che l'infortunio sul lavoro o la malattia
professionale sono stati determinati da negligenza o da inosservanza
di disposizioni di legge e quindi dei doveri posti dallo stesso art.
2087 cod. civ., implica l'affermazione dell'esistenza nel fatto degli
estremi costitutivi del reato di lesioni colpose.
Ove tuttavia - come nella specie - il giudice, non assecondando
detto indirizzo giurisprudenziale, abbia ravvisato nel comportamento
del datore di lavoro, lesivo dell'art. 2087, un mero illecito civile,
escludendo espressamente di poter identificare un reato, questa Corte
non può che prenderne atto, non essendo soggetta a sindacato la
valutazione del giudice a quo sulla inesistenza degli estremi di
reato. Sì che, in difetto di sentenza di condanna penale ed avendo
comunque escluso il giudice di merito l'esistenza di un fatto reato,
la norma di cui all'art. 10, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965
è applicabile alla controversia, e la questione sollevata
relativamente alla sua legittimità costituzionale è rilevante.
5. - Con riferimento alla medesima ordinanza, va rilevato che la
censura di incostituzionalità che riguarda - in relazione agli artt.
38 e 32 della Costituzione - il modo di quantificazione della
prestazione I.N.A.I.L. (in quanto non tiene conto del danno alla salute, ma solo di quello relativo alla capacità lavorativa), è
inammissibile, poiché le prestazioni erogate da detto ente non sono
disciplinate dall'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ma dagli artt.
2, 3 e 74 del medesimo decreto.
6. - Il giudice a quo ha anche investito nella sua globalità
l'istituto dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità
civile relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie
professionali, denunciandone il contrasto con gli artt. 3, 32 e 38
della Costituzione, ma deducendo profili essenzialmente collegati al
parametro dell'art. 3. La questione, in questi termini, è stata già
ripetutamente esaminata e respinta da questa Corte (sentenze nn. 22
del 1967 e 74 del 1981). Ma prima ancora di affrontarne il riesame,
che il giudice a quo chiede, è decisivo osservare che il nostro
sistema previdenziale-assicurativo in materia di infortuni sul lavoro
è fondato su equilibri di interessi, di diritti, di prestazioni.
Ciò significa che l'integrale eliminazione dell'istituto
dell'esonero - ormai circoscritta ad ipotesi assai limitate -
comporterebbe una ristrutturazione del sistema che non potrebbe che
essere opera del legislatore.
Pertanto la questione deve essere dichiarata inammissibile.
7. - Prima di affrontare il problema dell'interpretazione e della
valutazione delle norme in esame - nella parte in cui, secondo il
giudice remittente, esonerano il datore di lavoro da responsabilità
civile anche con riferimento al danno derivante dalla lesione del
diritto alla salute - alla luce del parametro costituzionale
rappresentato dall'art. 32 della Costituzione, è opportuno
richiamare sinteticamente la sequenza concettuale delineata dalle
sentenze di questa Corte sul tema della tutela risarcitoria del
diritto alla salute.
La premessa è da rinvenire nel principio enunciato nella sentenza
n. 87 del 1979, secondo cui, mentre rientra nella discrezionalità
del legislatore adottare discipline differenziate per la tutela
risarcitoria di situazioni diverse, tale discrezionalità è invece
esclusa allorquando vengano in considerazione situazioni soggettive
costituzionalmente garantite. Per queste ultime, cioè, la garanzia
costituzionale implica logicamente l'obbligo del legislatore di
apprestare una tutela piena, ed in particolare - ma non
esclusivamente - una piena tutela risarcitoria. Tale principio è
stato ripreso e ribadito dalla sentenza n. 184 del 1986, nella quale
si è osservato che il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.
è la minima delle sanzioni che l'ordinamento appresta per la tutela
di un interesse, sicché il legislatore ordinario, rifiutando o
limitando in alcun modo la tutela risarcitoria "a seguito della
violazione del diritto costituzionalmente dichiarato fondamentale,
non lo tutelerebbe affatto, almeno nei casi esclusi dalla predetta
tutela". La solenne dichiarazione della Costituzione, in tali
ipotesi, "si ridurrebbe ad una lustra" e "il legislatore ordinario
rimarrebbe arbitro della effettività della predetta dichiarazione".
La seconda premessa è rappresentata dal principio, affermato già
nella sentenza n. 88 del 1979, secondo cui il bene della salute è
tutelato dall'art. 32, primo comma, della Costituzione non solo come
interesse della collettività ma anche e soprattutto come diritto
fondamentale dell'individuo, sicché si configura come un diritto
primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra
privati. Esso è certamente da comprendere tra le posizioni
soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione.
Da tale qualificazione - ha aggiunto la medesima pronunzia -
deriva che la indennizzabilità non può essere limitata alle
conseguenze della violazione incidenti sulla attitudine a produrre
reddito, ma deve comprendere anche gli effetti della violazione del
diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma,
indipendentemente da ogni altra circostanza o conseguenza.
Ribadendo ed esplicitando tali principi, la sentenza n. 184 del
1986 ha affermato che la tutela risarcitoria del diritto alla salute,
che il diritto vivente riconduce alla norma risultante dal combinato
disposto degli artt. 32, primo comma, della Costituzione e 2043 cod.
civ., riguarda prioritariamente e indefettibilmente il danno
biologico in sé considerato, rappresentato dalla stessa menomazione
psico-fisica, a prescindere dalle conseguenze che da essa possano o
meno derivarne: a prescindere, cioè, dalla eventuale perdita o
riduzione di reddito che ne sia conseguenza immediata e diretta,
così come dai danni morali soggettivi contemplati dall'art. 2059
cod. civ. Questo è quanto si evince da una lettura "costituzionale"
dell'art. 2043, la quale, nel correlare il risarcimento al contenuto
dell'iniuria, deve tener conto della evoluzione che il diritto
privato ha subìto per effetto della Costituzione: dalla tendenziale
considerazione dei soli beni patrimoniali alla prioritaria garanzia
di beni e valori personali. Se è vero - ha aggiunto la Corte - che
l'art. 32, primo comma, della Costituzione tutela la salute come
diritto fondamentale del privato e se è vero che tale diritto è
primario e pienamente operante anche nei rapporti tra privati, non
sono configurabili limiti alla risarcibilità in ogni caso del danno
biologico per sé considerato.
8. - La menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto
offeso costituisce quindi danno integralmente risarcibile di per sé
stesso. L'autononomia del danno biologico rispetto alle altre ed
eventuali conseguenze dannose di esso ed il principio costituzionale
della sua integrale e non limitabile risarcibilità determinano
l'impossibilità di considerare esauriente non soltanto una tutela
risarcitoria limitata alle perdite o riduzioni di reddito, effettive
o potenziali, conseguenti alla menomazione dell'integrità psico-fisica, ma anche una tutela risarcitoria che prenda in considerazione
soltanto quanto riguarda l'attitudine a svolgere attività produttive
di reddito.
La considerazione della salute come bene e valore personale, in
quanto tale garantito dalla Costituzione come diritto fondamentale
dell'individuo, nella sua globalità e non solo quale produttore di
reddito, impone invece di prendere in considerazione il danno
biologico, ai fini del risarcimento, in relazione alla integralità
dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le
situazioni e i rapporti in cui la persona esplica sé stessa nella
propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera
produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale,
culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo
in cui il soggetto svolge la sua personalità, e cioè a tutte "le
attività realizzatrici della persona umana" (sentenza n. 184 del
1986).
9. - È certo che la copertura assicurativa prevista dall'attuale
sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali non ha per oggetto esclusivamente il
danno patrimoniale in senso stretto - ove per tale si intenda la
perdita o la riduzione di reddito - posto che la prestazione
dell'I.N.A.I.L. spetta a prescindere dalla sussistenza o meno di una
effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell'assicurato. Ma è
anche altrettanto certo che la suddetta copertura assicurativa non ha
per oggetto il danno biologico di per sé stesso e nella sua
integralità (Corte costituzionale sentenza n. 87 del 1991), posto
che le indennità previste dal d.P.R. n. 1124 del 1965 sono collegate
e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun
rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la
menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti e agli altri
modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella propria
vita.
10. - È chiaro, quindi - alla luce dei principi ricordati nel
paragrafo precedente - che se l'istituto dell'esonero del datore di
lavoro dalla responsabilità civile, previsto dal primo comma
dell'art. 10 in esame, riguardasse anche il risarcimento del danno
biologico non riducibile a perdita o riduzione della capacità
lavorativa (e che come tale non forma oggetto della copertura
assicurativa I.N.A.I.L.), si porrebbe effettivamente un problema di
costituzionalità della norma impugnata con riferimento all'art. 32
della Costituzione.
Ma tale intepretazione non è imposta dal tenore della norma e
quindi essa è da respingere in ragione del fondamentale criterio
ermeneutico per cui, se fra più significati possibili uno solo è
conforme ai principi costituzionali, a questo va data la preferenza
da parte dell'interprete, cosicché una legge non può essere
ritenuta invalida, perché incostituzionale, fino a quando ne sia
possibile una intepretazione costituzionalmente conforme.
Orbene, l'istituto dell'esonero, per quanto già detto, è
strettamente inserito nel vigente sistema previdenziale-assicurativo,
come uno degli aspetti del complesso rapporto tra oggetto
dell'assicurazione, erogazione dei contributi, prestazioni
assicurative. Esso costituisce una garanzia per la quale -
nell'ambito dei rischi coperti da assicurazione, ed in relazione ai
quali il datore di lavoro eroga contributi - egli non è tenuto al
risarcimento del danno, salvo, in caso di colpa, l'azione di regresso
dell'ente e, in caso di reato, l'azione di risarcimento del danno
differenziale da parte dell'infortunato.
L'esonero opera pertanto all'interno e nell'ambito dell'oggetto
dell'assicurazione, così come delimitata dai suoi presupposti
soggettivi ed oggettivi. Laddove la copertura assicurativa non
interviene per mancanza di quei presupposti, non opera l'esonero: e
pur trovando il danno origine dalla prestazione di lavoro, la
responsabilità è disciplinata dal codice civile, senza i limiti
posti dall'art. 10 del T.U. del 1965. Come è stato affermato in
sintesi in dottrina, se non si fa luogo alla prestazione
previdenziale, non vi è assicurazione: mancando l'assicurazione,
cade l'esonero.
Ne consegue che all'azione di risarcimento del danno da lesione
del diritto alla salute, per gli effetti non collegati alla eventuale
diminuizione della capacità lavorativa o alla eventuale perdita di
guadagno, non può essere opposto, indipendentemente dalla esistenza
o meno di un reato, l'esonero dalla responsabilità civile previsto
dalla norma impugnata a favore del datore di lavoro in colpa. La
esclusione, per tali profili del danno biologico, di una effettiva
copertura assicurativa, rende inapplicabile la disciplina speciale
prevista dal primo comma dell'art. 10. Da ciò discende che "il danno
biologico, in sé considerato, deve ritenersi risarcibile da parte
del datore di lavoro secondo le regole che governano la
responsabilità civile di quest'ultimo" (sentenza n. 87 del 1991).
Non potendosi - perciò - la portata della norma impugnata, e
quindi gli effetti dell'esonero, estendere al di là dell'oggetto
dell'assicurazione obbligatoria - così come ora definito - si deve
ritenere non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di
costituzionalità sollevata dal Pretore di Milano.
11. - Certamente - come è stato affermato nella citata sentenza
n. 87 del 1991 - le stesse ragioni che hanno indotto ad introdurre un
sistema di assicurazione sociale obbligatoria in materia di infortuni
sul lavoro e di malattie professionali, inducono a ritenere che il
rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore
medesimo, collegato allo svolgimento delle sue mansioni, debba godere
di una garanzia differenziata e più intensa, che consenta quella
integrale ed automatica riparazione del danno biologico che la
disciplina comune non è in grado di apprestare in modo effettivo. Il
danno all'integrità fisica deve essere oggetto di piena tutela
assicurativa per finalità che trovano consacrazione nell'art. 32 ed
anche - come è stato rilevato in dottrina - nel senso di
solidarietà sociale che permea di sé l'intera Costituzione.
In questo senso la Corte ha rivolto al legislatore un chiaro
invito - che viene qui ribadito - ad un intervento diretto ad una
riforma del sistema assicurativo idonea ad apprestare una piena ed
integrale garanzia assicurativa rispetto al danno biologico derivante
da infortunio sul lavoro o da malattia professionale.
12. - Con riferimento alla questione sollevata dal Tribunale di
Torino, deve innanzitutto essere ribadita l'inammissibilità - già
dichiarata all'udienza - della costituzione dell'I.N.A.I.L., in
quanto l'istituto non era parte del giudizio a quo, mentre questa
Corte ha costantemente affermato che, nei giudizi di legittimità
costituzionale in via incidentale, le parti private legittimate a
costituirsi sono soltanto quelle che, al momento dell'emanazione
dell'ordinanza di remissione, avevano la qualifica di parte nel
giudizio a quo (cfr., da ultimo, sentenze n. 63 del 1991, n. 124 del
1990, n. 1022 del 1988 e le altre citate nella motivazione di
quest'ultima pronunzia; la sentenza n. 20 del 1982, richiamata dalla
difesa dell' I.N.A.I.L., non è pertinente, in quanto riguardava un
giudizio di legittimità costituzionale promosso da un'ordinanza di
questa stessa Corte).
13. - Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, per
difetto di rilevanza della questione, opposta dall'Avvocatura
Generale dello Stato, secondo la quale la definizione del giudizio a
quo non implica l'applicazione dell'art. 1916 cod. civ.
La deduzione non è fondata, poiché il diritto di surrogazione
dell'assicuratore, una volta esercitato, delimita la pretesa
risarcitoria che l'assicurato può azionare nei confronti del
danneggiante, facendogli perdere la legittimazione ad agire in via
risarcitoria fino alla concorrenza dell'indennità corrisposta.
14. - L'eccezione prospettata dal Tribunale di Torino è fondata,
nei limiti di cui si dirà in seguito, in ragione dei principi già
esposti nei precedenti paragrafi 7, 8 e 9.
Secondo la consolidata interpretazione fornita dalla
giurisprudenza di legittimità all'art. 1916 cod. civ., il diritto di
surroga dell'assicuratore, sia privato che sociale, nei confronti del
terzo responsabile, fino alla concorrenza dell'indennità corrisposta
all'assicurato, ha come unico limite quantitativo il complessivo
risarcimento che il terzo effettivamente deve al danneggiato-assicurato, secondo le norme civilistiche che governano la
responsabilità per fatto illecito, senza che sia possibile
distinguere - ai fini della riduzione della surroga e della
conseguente delimitazione dell'azione risarcitoria del danneggiato -
tra le diverse componenti del danno sofferto dall'assicurato, in
relazione a quelle oggetto della copertura assicurativa e senza che
sia possibile dare rilievo, ai medesimi fini, alla diversità dei
criteri di determinazione e liquidazione dell'indennità assicurativa
rispetto a quelli applicabili al risarcimento.
Le ragioni di tale normativa - così interpretata - sono state
individuate, principalmente, sia nell'esigenza di evitare che un
sinistro divenga occasione di lucro (ovvero, come è stato detto, di
"indebito arricchimento") per chi lo subisce, pur quando il ristoro
spetti a duplice e diverso titolo e da parte di soggetti diversi, sia
nell'esigenza di diminuire i costi della garanzia assicurativa
attraverso la reintegrazione del patrimonio dell'assicuratore.
Si tratta di scelte che, entro i limiti di cui si dirà in
seguito, rientrano nella discrezionalità del legislatore, e come
tali sono insindacabili in questa sede. In particolare, come già si
è ricordato, rientra nel novero delle scelte politiche rimesse al
legislatore adottare discipline differenziate per la tutela
risarcitoria di situazioni diverse, ma tale discrezionalità è
invece esclusa allorquando vengano in considerazione situazioni
soggettive costituzionalmente garantite, quale è il diritto alla salute di cui al primo comma dell'art. 32 della Costituzione. Ne
consegue, come questa Corte ha già affermato con la sentenza n. 319
del 1989, che la discrezionalità legislativa, nel prevedere e
disciplinare la surroga dell'assicuratore, deve esercitarsi nel
rispetto dei principi costituzionali, e le finalità perseguite con
l'attribuzione dell'azione di surroga non possono mai risolversi nel
pregiudizio di valori costituzionalmente garantiti, quale è il
diritto alla salute. Sicché è stata considerata incostituzionale,
per violazione di tale parametro, la norma (nel caso, l'art. 28 della
legge n. 990 del 1969) che disciplini il diritto di surroga
dell'assicuratore in modo tale da consentire che esso si eserciti
"anche in pregiudizio del diritto dell'assicurato al risarcimento dei
danni alla persona, che non siano già stati altrimenti risarciti".
Allorquando la copertura assicurativa, in virtù delle norme di
legge o di contratto che la disciplinano, non abbia ad oggetto il
danno biologico, oppure si limiti ad indennizzare la perdita o
riduzione di alcune soltanto delle capacità del soggetto (come
avviene per l'attitudine al lavoro nel regime dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), consentire che l'assicuratore, nell'esercizio del
proprio diritto di surroga nei confronti del terzo responsabile, si
avvalga anche del diritto dell'assicurato al risarcimento del danno
biologico non coperto dalla prestazione assicurativa, significa,
appunto sacrificare il diritto dell'assicurato stesso all'integrale
risarcimento di tale danno, con conseguente violazione dell'art. 32
della Costituzione.
Né varrebbe opporre che il problema può sorgere soltanto se e
nei casi in cui l'indennità assicurativa corrisposta sia superiore
all'ammontare del risarcimento dovuto dal terzo per le medesime
componenti di danno che formano oggetto della copertura assicurativa
(e ciò per effetto della diversità dei criteri di determinazione e
di liquidazione normativamente previsti o di fatto applicati),
sicché in nessun caso il meccanismo della surroga implicherebbe che
il danneggiato-assicurato riceva complessivamente di meno di quanto
egli avrebbe diritto di ricevere in base alle norme civilistiche
sulla responsabilità civile per danno alla persona.
Espropriare totalmente o parzialmente il danneggiato-assicurato,
in questi casi, del diritto al risarcimento da parte del terzo
responsabile del danno biologico non coperto dall'assicurazione, in
ragione delle indennità assicurative che egli abbia percepito, non
può essere raffigurato come una operazione di mera compensazione,
per cui egli viene a ricevere in meno da una parte solo quanto abbia
ricevuto in più dall'altra. Una volta che tanto l'imputazione della
prestazione assicurativa a specifiche componenti di danno e non ad
altre, quanto la determinazione dei criteri per la liquidazione di
essa, derivino dalla disciplina normativa del rapporto assicurativo,
consentire l'imputazione delle somme erogate, agli effetti della
surroga, a ragioni risarcitorie diverse implica necessariamente un
sacrificio di queste ultime (non consentito allorquando le stesse
siano assistite da un riconoscimento costituzionale). Vi sarebbe
infatti una sola spiegazione alternativa e cioè che ad essere
inciso, in tali ipotesi, non è il risarcimento del danno biologico
ma l'indennizzo delle voci di danno coperte da assicurazione, per la
parte in cui la copertura assicurativa prevede una liquidazione
superiore a quella ottenibile con l'applicazione dei normali criteri
di determinazione del danno. Ma tale spiegazione non è logicamente
sostenibile, perché non si vede come l'esistenza di una pretesa
risarcitoria dell'assicurato estranea alla copertura assicurativa
possa alterare, riducendoli, i termini, le condizioni e l'oggetto di
quest'ultima.
L'art. 1916 cod. civ. - che non esclude dal regresso
dell'assicuratore le somme dovute dal terzo danneggiante per titoli
di danno diversi da quelli che costituiscono oggetto del rischio
assicurato - deve quindi essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo, per violazione dell'art. 32 della Costituzione, nella
parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, a tal fine,
anche delle somme che il terzo deve al danneggiato a titolo di
risarcimento del danno biologico che non formi oggetto della
copertura assicurativa.
La dichiarazione di incostituzionalità non può invece estendersi
a quanto attiene al risarcimento del danno morale di cui all'art.
2059 cod. civ. o ad altre ragioni risarcitorie parimenti non
assistite dalla garanzia di cui all'art. 32 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1916 del
codice civile nella parte in cui consente all'assicuratore di
avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti
del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute
all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico;
2. - Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e
secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali) in riferimento agli artt. 3,
32 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con
ordinanza del 19 settembre 1990 (r.o. n. 47/91).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte