Sentenza n. 356/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 30 dicembre
1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica",
promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia, della
Provincia di Bolzano, delle Regioni Sicilia, Valle d'Aosta, Toscana e
Sardegna, della Provincia di Trento e della Regione Lombardia,
notificati rispettivamente il 29 ed il 30 gennaio 1992, depositati in
cancelleria il 3, 4, 5, 6 e 8 febbraio 1992 ed iscritti ai nn. 10,
11, 12, 13, 14, 15, 19 e 20 del registro ricorsi 1992;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi gli avvocati Sergio Panunzio per le Regioni Friuli-Venezia
Giulia e Sardegna, Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia di
Bolzano, Salvatore Pensabene Lionti e Francesco Tinaglia per la
Regione Sicilia, Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta,
Alberto Predieri per la Regione Toscana, Valerio Onida per la
Provincia di Trento e la Regione Lombardia e l'avv. dello Stato
Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Cenni del fatto
1.1. - La Regione Friuli Venezia Giulia (ric. n. 10 del 1992) ha
impugnato gli artt. 4, undicesimo comma, 22 e 24, primo e terzo
comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia
di finanza pubblica), assumendo la violazione di alcune norme del
proprio statuto di autonomia.
1.2. - Dopo aver ricordato che l'art.
19 della l. 28 dicembre 1989 n. 415 (Norme urgenti in materia di
finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni)
aveva apportato riduzioni alle assegnazioni di parte corrente del
fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e le
province autonome, e che questa Corte con la sentenza n. 381 del 1990
aveva respinto l'impugnazione proposta da diverse regioni avverso
quella disposizione, sul presupposto che essa contenesse una misura
soltanto "provvisoria" in vista di definitivi aggiustamenti, la
Regione ricorrente censura l'art. 4, undicesimo comma, della legge n.
412 del 1991 che, nell'aumentare la riduzione delle assegnazioni alle
medesime destinatarie, oltre a disattendere e vanificare la citata
sentenza costituzionale, si porrebbe in contrasto con gli artt. da 4
a 8 e con il titolo IV dello statuto (Legge costituzionale 31 gennaio
1963 n. 1), che delimitano la potestà legislativa regionale, in
quanto l'ulteriore riduzione a danno della ricorrente
comprometterebbe il rapporto di corrispondenza che deve sussistere
tra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte.
1.3. -
Lesivi delle attribuzioni regionali in materia di ordinamento degli
uffici e degli enti dipendenti (art. 4, n. 1, Statuto) sarebbero poi,
ad avviso della ricorrente: a) l'art. 22, che istituisce un albo dei
beneficiari di provvidenze di natura economica, imponendo oneri e
adempimenti specifici tali da non lasciare spazio al legislatore
regionale e riproducendo una norma statale (art. 19, legge n. 241 del
1990), dettata essa pure al fine di assicurare la trasparenza
dell'attività amministrativa, ma lasciando sempre spazio alla
potestà regionale di autoorganizzazione; b) l'art. 24, primo comma,
- nell'ipotesi che esso sia applicabile anche alla Regione Friuli-Venezia Giulia - il quale istituisce presso il Dipartimento della
funzione pubblica l'anagrafe nominativa degli incarichi dei pubblici
dipendenti, non compresi nei compiti d'ufficio, e dei relativi
compensi, violando l'autonomia regionale di organizzazione dei propri
servizi; c) l'art. 24, terzo comma, - sempre se riferibile alla
Regione Friuli-Venezia Giulia - il quale affida al Ministro per la
funzione pubblica di predisporre un piano pluriennale per la
riduzione della prassi degli incarichi, così interferendo con le
attribuzioni regionali.
2.1. - La stessa legge n. 412 del 1991 è
impugnata dalla Provincia autonoma di Bolzano (ric. n. 11 del 1992)
negli artt. 4, undicesimo comma, 9, 19 e 22, per violazione di
numerosi parametri costituzionali e statutari.
2.2. - Premette la
ricorrente che le regioni e le province autonome hanno il diritto di
disporre dei mezzi finanziari occorrenti per l'esercizio delle
proprie funzioni, diritto che per la Provincia di Bolzano si fonda,
oltreché sull'art. 119 della Costituzione, sul titolo VI dello
Statuto di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), come modificato
e integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386. Richiamata ancora
la sentenza di questa Corte n. 381 del 1990, la Provincia ricorrente
censura l'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 412 del 1991 che,
operando ulteriori riduzioni alle assegnazioni della parte corrente
del fondo sanitario nazionale (dal 20 al 28 per cento), porrebbe a
carico della Provincia nuovi oneri non correlati a nessun potere di
compressione della spesa sanitaria, subordinata a determinazioni
assunte nella sede centrale ovvero a leggi di mercato; ciò
determinerebbe la violazione degli artt. 8, 9 n. 10, 16, primo comma,
104, e del titolo VI dello Statuto, che tutelano le competenze nelle
materie attribuite alle province e l'autonomia finanziaria
provinciale, ed il contrasto con le relative norme di attuazione
(d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e 26 gennaio 1980, n. 197). La stessa
norma impugnata contrasterebbe poi con il principio di ragionevolezza
(artt. 3 e 116 della Costituzione) nonché con il principio di
copertura finanziaria (art. 81, quarto comma, della Costituzione) -
di cui sarebbe espressione l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n.
468, relativa a leggi che comportano oneri sotto forma di minori
entrate - principi, questi, che renderebbero altresì illegittima la
previsione, contenuta nella stessa norma censurata, della
possibilità per la Provincia di ricorrere a mutui a copertura delle
maggiori spese. Inoltre, ad avviso della Provincia ricorrente,
l'art. 4, undicesimo comma, cit. si porrebbe in contrasto con il
principio fondamentale stabilito dall'art. 5 della legge n. 386 del
1989 secondo cui, ad integrazione delle norme statutarie (titolo VI),
le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali
istituiti "per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale".
2.3. - La Provincia di
Bolzano impugna ancora l'art. 9 della legge, il quale vieta agli enti
pubblici di ricorrere, a partire dal 1› luglio 1992, al lavoro
straordinario, qualora presso di essi non siano regolarmente operanti
strumenti o procedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata
delle prestazioni di lavoro. Questa norma impone a regioni e province autonome di adeguare, entro lo stesso termine, le norme
regionali e provinciali al detto divieto, il quale tuttavia non
esprimerebbe, secondo la ricorrente, un principio fondamentale
dell'ordinamento dello Stato e perciò non potrebbe vincolare la
normazione delle regioni differenziate e delle province autonome. La
norma impugnata, pertanto, violerebbe gli artt. 8, n. 1, e 16, primo
comma, dello statuto e le relative norme di attuazione. La
ricorrente in proposito fa presente di aver già provveduto con
decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991 n. 18,
dettato in materia di orario del personale degli uffici provinciali.
2.4. - Oggetto di impugnazione da parte della stessa Provincia di
Bolzano è anche l'art. 19 della legge, a norma del quale "le spese
sostenute dalle regioni, dalle province, dai comuni .. per acquisto,
gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di
persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a
pubblicazioni; partecipazione a convegni, non potranno nell'anno 1992
superare quelle previste nel bilancio preventivo del 1991 per ciascun
ente". Questa disposizione, interferendo con la potestà legislativa
della Provincia in materia di finanza locale, contrasterebbe con gli
artt. 16, primo comma, e 80 dello Statuto, nonché con l'art. 1,
primo comma, del d.P.R. 28 marzo 1975 n. 473, recante norme di
attuazione dello statuto, sempre in materia di finanza locale. 2.5.
- La Provincia di Bolzano ritiene, infine, che l'art. 22 della legge,
che istituisce l'albo dei beneficiari di provvidenze economiche e che
impone alle regioni l'obbligo di trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri copia dei provvedimenti di erogazione dei
benefici ed elenco dei destinatari, leda la propria potestà di
organizzazione degli uffici.
3. - La Provincia autonoma di Trento
impugna (ric. n. 19 del 1992) gli artt. 4, undicesimo comma, e 19
della legge n. 412 citata, per contrasto con gli artt. 3, 81, quarto
comma, e 119 della Costituzione, nonché con il titolo VI dello
Statuto speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989 n.
386, con l'art. 5 di quest'ultima legge e con le norme di attuazione
(non indicate). Nei confronti della prima norma impugnata (art. 4,
undicesimo comma) la ricorrente svolge considerazioni analoghe a
quelle riportate nel ricorso della Provincia autonoma di Bolzano,
rilevando che l'ulteriore riduzione della quota del fondo sanitario
non è giustificata da un eventuale aumento di flussi finanziari
assegnati alla Provincia di Trento nel periodo successivo alla prima
riduzione dei trasferimenti del fondo sanitario operata con il
decreto-legge n. 415 del 1989 cit. La seconda norma (art. 19) - che
pone un "tetto" di spesa per gli enti locali territoriali in
relazione all'acquisto di autoveicoli, spese postali e telefoniche,
abbonamenti, partecipazione a convegni - è denunciata, nella ipotesi
della sua applicazione anche alla ricorrente, come lesiva
dell'autonomia legislativa, organizzativa e finanziaria della
Provincia medesima.
4. - L'art. 4, undicesimo comma, della legge n.
412 del 1991 è impugnato anche dalla Regione siciliana (ric. n. 12
del 1992), la quale sostiene che l'ulteriore riduzione dei
trasferimenti di risorse del Fondo sanitario nazionale si porrebbe in
contrasto: a) con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, sotto il
duplice profilo che la materia in argomento, in quanto attinente al
diritto inalienabile alla salute, non può essere incisa da
prospettive di puro contenimento della spesa pubblica; b) con gli
artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione e 36 dello Statuto
speciale, perché la norma comprimerebbe l'autonomia finanziaria
regionale senza indicare i mezzi per far fronte alle minori entrate
regionali, considerato che l'entità della spesa sanitaria è
determinata da decisioni assunte dallo Stato e non invece dalle
regioni che devono accollarsi l'onere delle prestazioni; c) con gli
artt. 3, 116 e 119 della Costituzione e 17, lett. b), 36 e 38 dello
Statuto speciale, perché gli oneri derivanti dalle minori
assegnazioni si ripercuoteranno sui cittadini dell'isola,
aggravandone il deteriore trattamento rispetto ai cittadini residenti
nel territorio delle regioni di diritto comune.
5. - La Regione
autonoma Valle d'Aosta (ric. n. 13 del 1992) chiede la dichiarazione
di illegittimità costituzionale dell'intera legge n. 412 del 1991 e
in particolare dell'art. 4, undicesimo comma, cit. per contrasto con
gli artt. 32, 38, terzo e quarto comma, 81, quarto comma, 116 e 119
della Costituzione nonché con gli artt. 3, lett. f), 4 e 12, terzo
comma, dello Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4). La norma impugnata si tradurrebbe, ad avviso della
ricorrente, in un ostacolo alla tutela del diritto alla salute,
produrrebbe uno squilibrio nella finanza regionale e sarebbe lesiva
del principio di eguaglianza nel trattamento riservato alle regioni a
statuto speciale rispetto a quelle a statuto ordinario. Inoltre,
poiché la spesa sanitaria attiene ad una funzione che non è propria
della Regione ricorrente (diversamente dalle altre regioni), vi
sarebbe anche la violazione della norma statutaria (art. 12, terzo
comma) che impone allo Stato di assegnare sufficienti finanziamenti
onde provvedere a scopi determinati non rientranti nelle funzioni
normali della Valle.
6. - La Regione autonoma della Sardegna (ric.
n. 15 del 1992) impugna gli artt. 4, undicesimo comma, 9 e 22 della
legge n. 412 del 1991 citata, svolgendo considerazioni strettamente
analoghe a quelle contenute nel ricorso della Provincia autonoma di
Bolzano. Con riferimento alla prima norma impugnata (art. 4,
undicesimo comma) la ricorrente sostiene la propria censura
lamentando la violazione degli artt. 3, 4, primo comma, lett. i), 5,
6 e del titolo terzo dello Statuto speciale di autonomia (legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), delle relative norme di
attuazione (non indicate) e degli artt. 3, 81, 116 e 119 della
Costituzione. L'art. 9 della legge, che reca norme in materia di
lavoro straordinario, sarebbe lesivo delle competenze esclusive della
ricorrente riconosciute dagli artt. 3, lett. a), e 6 dello Statuto,
tanto più che analoga disciplina è stata già adottata dalla
Regione con l'art. 20, ultimo comma, del decreto del Presidente della
giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116, emanato ai sensi dell'art. 2,
secondo comma, n. 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.
L'art. 22, infine, istituendo l'albo dei beneficiari di provvidenze
economiche ed imponendo taluni adempimenti in proposito, sarebbe
invasivo delle competenze regionali in materia di ordinamento degli
uffici (art. 3, lett. a), Statuto) nonché delle competenze nelle
varie materie interessate dalle "erogazioni" (art. 3, 4, 5 e 6 dello
Statuto) cui fa riferimento la norma censurata.
7.1. - Anche due
regioni a statuto ordinario hanno rivolto censure avverso talune
norme della legge n. 412 del 1991.
7.2. - La Regione Toscana (ric.
n. 14 del 1992) rileva che l'art. 4, quinto comma, della legge
attribuisce alle regioni il potere di ricorrere alla propria
capacità impositiva in caso di spesa sanitaria superiore a quella
parametrica (fissata dal Governo) correlata ai livelli obbligatori
uniformi stabiliti nel primo comma dello stesso art. 4 e non
compensata da minori spese in altri settori. Il medesimo quinto comma
attribuisce alle regioni, in alternativa, il potere adottare le altre
misure di contenimento della spesa previste nell'art. 29 della legge
28 febbraio 1986 n. 41 (legge finanziaria per il 1986), ossia
l'assistenza sanitaria indiretta, la maggiorazione delle quote di
partecipazione a carico dei cittadini, la temporanea abolizione di
alcune prestazioni. Ad avviso della ricorrente la disposizione
sarebbe lesiva della propria autonomia finanziaria, garantita dallo
art. 119 della Costituzione, considerando che l'impossibilità di
contenere la spesa con gli strumenti di cui al citato art. 29 rende
inevitabile il ricorso alla imposizione tributaria, escludendo così
ogni possibilità di scelta. La Regione impugna anche l'art. 19
della legge poiché esso, introducendo un blocco irragionevole a diverse spese degli enti locali, contrasterebbe coi principi di buona
amministrazione (art. 97 della Costituzione) e di ragionevolezza
(art. 3 della Costituzione) e sarebbe lesivo dell'autonomia regionale
garantita dagli artt. 117 e 119 della Costituzione. Censurato è
pure l'art. 23 della legge, secondo cui il Presidente del Consiglio
dei ministri emana, entro sei mesi, un decreto che disciplini la
partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni, conferenze e
tavole rotonde, comportanti a carico dell'ente organizzatore spese
per ospitalità ed emolumenti di qualsiasi natura. Questa
disposizione sarebbe in contrasto con l'autonomia organizzativa e
finanziaria della regione (artt. 117 e 119 della Costituzione). 7.3.
- La Regione Lombardia (ric. n. 20 del 1992) nell'atto introduttivo
del giudizio premette che il controllo sugli atti degli istituti di
ricovero e cura di carattere scientifico nonché sugli enti di cui
all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istituti sanitari
eroganti assistenza pubblica) era attribuito, prima dell'entrata in
vigore della legge n. 412 del 1991, ai comitati regionali di
controllo integrati da un esperto in materia sanitaria e da un
rappresentante del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 42 della
legge n. 833 del 1978. Il controllo degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, per quanto atteneva alle deliberazioni
sull'assunzione di personale, sulla stipulazione dei contratti di
ricerca, sull'istituzione di borse di studio, sul trattamento
economico del personale e sulle alienazioni ed acquisti immobiliari
nonché sulle transazioni, era attribuito alle regioni dall'art. 19
del d.P.R. 31 luglio 1980 n. 617. La Regione Lombardia aveva affidato
detto controllo al comitato regionale con la legge regionale 8
febbraio 1982 n. 12 (art. 1). Ciò premesso, la Regione ricorrente
osserva che l'art. 4, ottavo comma, della legge impugnata sopprime il
controllo del co.re.co nei confronti degli istituti di ricovero e
cura di carattere scientifico ed estende il controllo del Ministero
della sanità, di cui agli artt. 16-18 del d.P.R. n. 617 del 1980, ad
atti concernenti l'attività assistenziale di competenza regionale.
In queste modificazioni del sistema di controllo, a danno del
co.re.co, e quindi di un organo regionale, la ricorrente ravvisa una
violazione dell'art. 130 della Costituzione, oltreché la lesione di
proprie attribuzioni in materia finanziaria (artt. 117, 118, 119
della Costituzione).
7.4. - La Regione impugna anche il quindicesimo
comma dell'art. 4 della legge, il quale dispone che gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a
diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e
l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a
beneficiare degli interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo
1988 n. 67, su un'apposita quota di riserva determinata dal CIPE,
dietro proposta del Ministro della sanità e previo conforme parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di definizione
della disponibilità per i mutui. Secondo la Regione ricorrente il
finanziamento diretto di questi istituti sottrarrebbe i relativi
investimenti alla programmazione regionale in materia di edilizia
ospedaliera, ciò che integrerebbe, ancora, una violazione
dell'autonomia regionale (artt. 117, 118, 119 della Costituzione).
7.5. - La Regione Lombardia impugna, in via cautelativa, anche l'art.
6, primo comma, della legge, il quale stabilisce che tutte le piante
organiche degli "enti pubblici" definite prima dell'avvio del
processo di informatizzazione e, in ogni caso, prima del 31 dicembre
1989, debbano essere riviste in diminuzione sulla base dei carichi
funzionali e sottoposte all'approvazione formale della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nell'ipotesi che questa disposizione si
riferisca anche alle regioni, la ricorrente la ritiene lesiva della
propria autonomia legislativa e organizzativa (artt. 117 e 118 della
Costituzione).
7.6. - La stessa Regione impugna infine l'art. 19
della legge che, limitando le spese degli enti locali, comprimerebbe
ancora la sua autonomia legislativa, organizzativa e finanziaria in
quanto le spese in questione attengono all'ordinato funzionamento
dell'apparato regionale e la loro determinazione consegue a precisi
criteri organizzativi degli uffici regionali. La ricorrente svolge
le medesime considerazioni contenute nel ricorso della Provincia
autonoma di Trento, con conseguente richiamo anche all'art. 3 della
Costituzione.
8.1. - La Presidenza del Consiglio dei ministri si è
costituita in tutti i giudizi, presentando due memorie, l'una
riferita alle impugnative delle Regioni a statuto speciale e delle
province autonome e l'altra concernente i ricorsi delle due regioni a
statuto ordinario.
8.2. - Per quanto attiene al primo gruppo di
ricorsi, l'Avvocatura generale dello Stato osserva, anzitutto ed in
linea generale, che le misure contenute nella legge n. 412 del 1992,
tutte dettate dall'urgenza di contenimento della spesa pubblica, sono
caratterizzate, per quanto attiene al settore della sanità (art. 4),
dalla provvisorietà, in attesa della approvazione del riordinamento
del Servizio sanitario nazionale e del Piano sanitario per il
triennio 1992-1994. Aggiunge quindi che talune delle censure mosse
dalle ricorrenti debbono essere valutate anche alla luce del
sedicesimo comma dell'art. 4 della legge, il quale, prevedendo la
costituzione di una commissione tecnica di verifica degli andamenti
di spesa nelle singole regioni, serve ad attenuare, eventualmente, le
misure che nel corso del 1992 si rivelino troppo gravose per le
singole regioni.
Quanto all'art. 4, undicesimo comma, della legge, la parte
resistente nota che la riduzione quantitativa dei trasferimenti di
risorse dal Fondo sanitario nazionale rientra nella discrezionalità
del legislatore ordinario, insindacabile da questa Corte, e che la
detta riduzione per tutte le ricorrenti regioni e province
differenziate è compensata dalla partecipazione delle medesime al
maggior gettito tributario dello Stato.
La lesione delle attribuzioni regionali sarebbe inoltre esclusa,
secondo l' Avvocatura generale dello Stato, dal fatto che la
disposizione impugnata, che anticipa le linee di riorganizzazione del
settore sanitario, esprime principii di riforma economico-sociale.
La stessa disposizione, poi, non stabilirebbe nuove o maggiori
spese, onde infondato sarebbe anche il riferimento all'art. 81,
quarto comma, della Costituzione; né potrebbe attribuirsi rango
costituzionale, così da indicarlo quale norma-parametro nel presente
giudizio, all'art. 27 della legge n. 468 del 1978. Tale carattere non
si potrebbe ravvisare neppure, quanto ai ricorsi delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nella legge statale n. 386 del 1989.
Quanto all'art. 9 della legge, la Presidenza del Consiglio osserva
che esso, attraverso la limitazione del lavoro straordinario dei
dipendenti pubblici, esprime un principio generale già contenuto
nella legge quadro del pubblico impiego n. 93 del 1983.
E, sempre ad avviso della resistente, mentre gli artt. 19 e 24
della legge non si applicano alle regioni ad autonomia speciale e
alle province autonome, il succesivo art. 22, con l'istituzione di un
albo dei beneficiari di provvidenze pubbliche, esprimerebbe anch'esso
un principio fondamentale dell'ordinamento, attinente alla
pubblicità e alla trasparenza dell'azione amministrativa e quindi al
buon andamento della pubblica amministrazione, nonché alla leale
cooperazione fra Stato e regioni.
8.3. - Per quanto attiene alle impugnative delle Regioni a statuto
ordinario, la Presidenza del Consiglio dei ministri precisa che:
il quinto comma dell'art. 4 della legge non comprime l'autonomia
legislativa ed amministrativa delle regioni, le quali non sono
obbligate a far ricorso alla loro capacità impositiva poiché
possono anche contenere la spesa sanitaria con i mezzi di cui alla
legge n. 41 del 1986;
l'ottavo e il quindicesimo comma dell'art. 4 cit. perseguono un
più razionale assetto della funzione di controllo, riconducendone
l'esercizio ad un'unica sede (centrale), nel presupposto che trattasi
di atti che, pur pertinenti all'attività di assistenza, non si
esauriscono in essa e che, sotto il profilo finanziario, investono la
globale gestione degli istituti di ricovero e cura, i cui scopi
prevalenti restano quelli della ricerca scientifica;
l'art. 6, primo comma, concernente la revisione delle piante
organiche del personale di Ministeri, enti pubblici ed enti
economici, in conseguenza dell'avvio del processo di
informatizzazione, non è applicabile alle Regioni, dovendosi
pertanto considerare superate le relative censure;
l'art. 19, commisurando il limite di talune spese degli enti
locali alle somme indicate nel bilancio dell'esercizio precedente,
non è privo di ragionevolezza e presuppone pur sempre valutazioni e
stime operate in sede regionale;
l'art. 23 della legge, infine, non può intendersi riferito alle
regioni e perciò non dà luogo ad alcuna controversia tra queste e
lo Stato.
In prossimità dell'udienza di discussione tutte le ricorrenti
hanno depositato memorie, nelle quali sviluppano ulteriormente i
proposti profili di censura.
Le ricorrenti in particolare ribadiscono: 1) l'impossibilità di
considerare la previsione legislativa in esame come norma di riforma
economico sociale della Repubblica; 2) la violazione dell'art. 81
della Costituzione, e dell'art. 27 della legge 468 del 1978, la
quale, anche se sfornita di "valenza costituzionale", esplicita
ulteriormente il parametro costituzionale suddetto (memorie Regione
Sicilia, Province di Trento e di Bolzano, Regione Friuli-Venezia
Giulia, Regione Sardegna; 3) l'erroneità della tesi secondo cui la
partecipazione al gettito tributario consentirebbe "un costante
allineamento nel tempo delle entrate regionali", perché, se ciò
fosse vero, non sarebbe necessario prevedere che gli enti di
autonomia speciale ricorrano all'accensione di mutui per la copertura
dei maggiori oneri previsti nelle norme impugnate; 4) il fine della
sicurezza sociale (art. 38 della Costituzione), nel cui ambito
rientra la tutela della salute, è un obbligo costituzionale dello
Stato il quale è il solo tenuto a reperire i necessari mezzi
finanziari, specie in una regione, come la Valle d'Aosta, che non ha
competenza primaria in materia di "assistenza sanitaria e
ospedaliera"; 5) il fatto che il finanziamento statale per
l'assistenza sanitaria sia definito "in rapporto alla popolazione
residente" non giustifica alcuna decurtazione, pena l'ingiustificata
compressione della autonomia finanziaria delle province autonome
(memoria provincia di Trento).
Quanto all'art. 9 (sui limiti del lavoro straordinario) la
Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Sardegna ne contestano la
natura di norma di indirizzo o di norma fondamentale di riforma
economico sociale, perché tali caratteri non possono rinvenirsi in
una legge di manovra temporanea di finanza pubblica.
Dal canto suo la Regione Toscana insiste sull'illegittimità
dell'art. 4, quinto comma, che imporrebbe parametri irragionevoli e
contraddittori, lesivi dell'autonomia finanziaria regionale, specie
considerando che i "limiti obbligatori uniformi" (previsti nel primo
comma) di prestazioni sanitarie, il cui superamento determina il
ricorso a misure di risparmio o di autofinanziamento mediante
l'imposizione tributaria da parte della regione medesima, non sono
ancora stati fissati dallo Stato; il che rende, in concreto,
impossibile l'adozione di qualsiasi misura a copertura delle minori
entrate.
Eguale irragionevolezza la Regione riscontra poi nell'art. 19,
poiché talune delle spese degli enti locali ivi previste, come le
spese postali, telefoniche e di trasporto, sarebbe sempre
strettamente strumentale alle funzioni regionali.
Infine la Regione Lombardia, nella sua memoria, sostiene
l'illegittimità dei commi 8 e 15 dell'art. 4 che sottrarrebbero alle
regioni loro competenze (rispettivamente, di controllo nonché di
programmazione e di gestione), per accentrarle di nuovo nello Stato,
in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che
svolgono in maniera prevalente attività di assistenza sanitaria di
competenza regionale e solo di riflesso attività di ricerca,
riservata alla competenza centrale. Considerato in diritto
1. - I giudizi, per identità o comunque connessione delle
questioni sollevate con i rispettivi ricorsi, possono essere riuniti
e definiti con unica sentenza.
2. - La legge n. 412 del 1991, recante disposizioni in materia di
finanza pubblica, è stata impugnata, in alcune sue norme, dalle
Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna,
Valle d'Aosta, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché
dalle Regioni a statuto ordinario Toscana e Lombardia.
Tutte le ricorrenti ad autonomia speciale hanno impugnato l'art.
4, undicesimo comma - che riduce ulteriormente nei loro confronti le
quote di parte corrente del fondo sanitario nazionale, già ridotte
per effetto dell'art. 19 del d.-l. n. 415 del 1989 sulla finanza locale e i rapporti con lo Stato - deducendo la violazione sia dei
parametri statutari che attribuiscono alle regioni e alle province
autonome competenze nella materia, sia dei principi in tema di
autonomia finanziaria regionale e provinciale, sia, ancora, degli
artt. 3, 32, 81, quarto comma, 116 e 119 della Costituzione.
L'ulteriore riduzione dei finanziamenti solo a carico delle
ricorrenti (e non anche delle regioni di diritto comune) in un
settore, quale quello sanitario, caratterizzato da una spesa rigida
in quanto volta alla tutela del diritto alla salute e non compensata
da altre assegnazioni di somme, creerebbe un ingiustificato
squilibrio nelle finanze regionali e provinciali. Dal momento che le
prestazioni sanitarie sono comunque non comprimibili, si sostiene che
gli oneri relativi conseguirebbero a scelte riconducibili alla sede
centrale o alle leggi di mercato, onde gli enti di autonomia
sarebbero costretti a ricorrere a mutui a copertura delle minori
entrate.
Inoltre tutte le ricorrenti osservano che questa Corte con la
sent. n. 381 del 1990 disattese i ricorsi proposti contro la
precedente riduzione della spesa sanitaria (art. 19 del d.-l. n. 415
del 1989) esclusivamente sul presupposto che essa si configurasse
come misura urgente e provvisoria, in quanto preparatoria rispetto a
futuri aggiustamenti nel rapporto tra i flussi finanziari esistenti
tra lo Stato e gli enti ad autonomia differenziata, e le funzioni
esercitate da questi ultimi.
Il rinnovato intervento "contingente" dello Stato nello specifico
settore non troverebbe pertanto alcuna giustificazione proprio alla
luce dei principi espressi dalla stessa giurisprudenza
costituzionale.
3. - La censura, considerata nei suoi diversi profili, non è
fondata.
L'art. 4 della legge n. 412 del 1991 contiene numerose
disposizioni finanziarie nella materia della sanità, tutte intese a
ridurre la relativa spesa e così ad assicurare, insieme alle altre
disposizioni della stessa legge, il successo della manovra di
risanamento della finanza pubblica per il triennio 1992-1994. La
finalità perseguita, in altre parole, è quella di contenere con
urgenza il perdurante, ed anzi notoriamente accresciuto, disavanzo
della spesa pubblica, anche per corrispondere alle richieste delle
Autorità comunitarie.
La disposizione denunciata risulta poi caratterizzata, oltre che
ispirata, dall'urgenza e dalla provvisorietà, essendo stata
approvata dal Parlamento - come risulta dalla relazione che ha
accompagnato il disegno di legge al Senato (IX legislatura, Atto n.
3004) - in attesa dell'emanazione della legge di riordino del
Servizio sanitario nazionale (SSN). Inoltre, le misure finanziarie
ivi contenute sono dettate in previsione dell'emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà indicare i
livelli assistenziali, gli standards organizzativi ed i criteri di
riparto del fondo nazionale (art. 4, primo comma), il che esclude che
si sia venuta a determinare una condizione di sfavore per le
ricorrenti.
È poi il caso di ricordare che il sedicesimo comma di detto art.
4 istituisce nell'ambito della Conferenza permanente Stato-regioni
una commissione tecnica per la verifica, entro il 31 luglio 1992,
dell'andamento di spesa delle regioni, in attuazione di quanto
previsto nello stesso articolo della legge.
Ciò premesso in linea generale, occorre osservare che, secondo
quanto ricordano le stesse Regioni e Province ricorrenti, le
disposizioni contenute nell'undicesimo comma dell'art. 4 confermano
un precedente orientamento legislativo, riducendo ulteriormente, nei
confronti delle regioni differenziate e delle due province autonome,
le assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale, già
ridotte per effetto dell'art. 19, primo comma, del d.-l. 28 dicembre
1989, n. 415 convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38.
Questo specifico precedente normativo ha già superato il vaglio
di questa Corte, che con la sentenza n. 381 del 1990 ha dichiarato
non fondate le censure - mosse da alcune regioni e dalle province
autonome - nella considerazione che esso non aveva stabilito, per le
ricorrenti, un nuovo e definitivo rapporto tra entrate e spese. Si
rilevava difatti che la norma allora censurata conteneva soltanto
misure provvisorie e faceva salvi i futuri aggiustamenti, da
apportare a seguito di trattative del Governo con le singole regioni
ad autonomia differenziata (o province autonome) e nell'ambito di una
riconsiderazione complessiva della materia, basata su più
approfondite analisi del rapporto tra i flussi finanziari esistenti
fra lo Stato e le regioni (e le province autonome) e le funzioni
esercitate da queste ultime. In considerazione di tale carattere di
provvisorietà la Corte escluse che la norma impugnata ledesse
l'autonomia finanziaria delle regioni, anche perché essa non
alterava il preesistente collegamento automatico di una parte delle
entrate spettanti alle ricorrenti con il gettito dei tributi erariali
riscossi dalle medesime.
Orbene, data la notoria permanenza della congiuntura economica
sfavorevole e delle esigenze di risanamento che appaiono ispirare il
contesto normativo nel quale la disposizione ora impugnata si
colloca, le considerazioni già formulate dalla Corte conservano
validità anche relativamente alle censure di incostituzionalità
proposte nei confronti dell'ultima disposizione, le cui misure
appaiono anch'esse caratterizzate dall'urgenza e provvisorietà - in
attesa della definitiva legge di riordino della materia - e quindi
compatibili con le autonomie regionali ancorché recanti ulteriori
compressioni di queste (sent. n. 505 del 1989) mediante la
reiterazione di precedenti misure (sent. n. 307 del 1983) analoghe ed
incidenti sulla stessa materia.
Né può condividersi la tesi delle ricorrenti, che, sostenendo il
carattere rigido delle risorse finanziarie da destinare alla spesa
sanitaria, reputano detta misura fonte di ingiustificato squilibrio
nella finanza regionale e provinciale, in quanto tale da alterare il
necessario rapporto di corrispondenza tra bisogni regionali e mezzi
finanziari per farvi fronte.
Osserva al riguardo la Corte che la disposizione impugnata si
inquadra in una manovra complessiva caratterizzata da una riduzione
della spesa in tutti i settori, a fronte della obbiettiva diminuzione
delle disponibilità finanziarie del Paese e nella prospettiva del
risanamento del bilancio nazionale, anche in ragione dei vincoli
posti dall'ordinamento comunitario. Essa destina perciò alla spesa
sanitaria le risorse possibili nel quadro di una redistribuzione
delle entrate rispetto ai vari bisogni da soddisfare. La tesi delle
ricorrenti, secondo cui i mezzi finanziari per far fronte alle spese
sanitarie avrebbero carattere rigido e quindi sarebbero
insuscettibili di riduzione, muove da una logica rovesciata rispetto
a quella propria delle regole economiche perché, in presenza di una
inevitabile limitatezza delle risorse, non è pensabile di poter
spendere senza limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni, quale ne
sia la gravità e l'urgenza. È viceversa la spesa a dover essere
commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali
condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie,
da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle
compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze
connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non
compromesse con le misure ora in esame, come risulterà meglio in
prosieguo.
4. - Parimenti non fondato è il motivo di ricorso dedotto dalle
Regioni Sicilia, Val d'Aosta e Sardegna, secondo le quali il più
volte citato undicesimo comma, riservando alle ricorrenti un
trattamento deteriore nei confronti delle regioni a statuto ordinario
e considerando il diritto alla salute sacrificabile per fini di puro
contenimento della spesa pubblica, si porrebbe in contrasto con gli
artt. 3, 32 e 116 della Costituzione.
Anzitutto occorre tener presente che per le regioni ad autonomia
differenziata è previsto un sistema di finanziamento diverso da
quello vigente per le regioni a statuto ordinario, il quale risulta
in concreto più favorevole perché le prime, pur non utilizzando
attualmente una propria leva fiscale, partecipano del gettito dei
tributi erariali e di ulteriori assegnazioni, libere o a destinazione
vincolata, complessivamente in misura superiore rispetto alle regioni
ordinarie. Situazione questa che è già stata posta in evidenza
nella richiamata sentenza n. 381 del 1990 e che risulta, tra l'altro,
dalle leggi 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento
finanziario della Regione Val d'Aosta) e 30 novembre 1989, n. 386
(Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto
Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano) nonché dal
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza
regionale e provinciale).
Tale crescente andamento della partecipazione delle regioni
differenziate e delle province autonome al gettito tributario per gli
anni 1989 e successivi risulta anche dai dati forniti a questa Corte
dal Ministero del tesoro e portati a conoscenza delle ricorrenti.
A ciò si aggiunga che, come questa Corte ha più volte ripetuto
(sentt. nn. 381 del 1990, 245 del 1984, 307 del 1983), dall'autonomia
finanziaria regionale non derivano vincoli di carattere specifico che
impongano al legislatore statale di assegnare alle regioni
determinati tributi o quote di tributi erariali.
Il trasferimento alle regioni ed alle province autonome dei mezzi
finanziari necessari per il perseguimento delle loro finalità non è
difatti definito da norme di livello costituzionale in termini
quantitativi per il fondo sanitario e, quindi, deve costantemente
adeguarsi nel tempo alle concrete esigenze di espletamento delle
funzioni regionali, entro i limiti di compatibilità con i vincoli
generali nascenti dalle altre complessive esigenze della finanza
pubblica.
Ciò rientra nella linea di una razionale politica economica,
dovendo le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle
aziende autonome e degli enti pubblici collegati alla finanza statale
(sent. n. 64 del 1987), essere adeguate alle mutevoli contingenze, il
che giustifica aumenti o riduzioni delle risorse destinate alle
funzioni regionali, con il solo limite di non pregiudicare queste
gravemente ed in modo definitivo.
Sempre per quel che riguarda il servizio sanitario, la Corte ha
affermato nella sent. n. 245 del 1984 che la parte essenziale della
spesa ospedaliera deve gravare sullo Stato per assicurare livelli
assistenziali uniformi. In relazione a tale tipo di prestazione,
diretta a soddisfare nel suo più essenziale aspetto il diritto alla
salute, è perciò evidente che spetta allo Stato il potere di
definire la relativa manovra finanziaria, senza tuttavia escludere il
coinvolgimento delle regioni (sent. n. 283 del 1991) per una
responsabile compartecipazione nel quadro delle loro attribuzioni.
5. - Le Regioni Sicilia, Valle d'Aosta e Sardegna e le Province
autonome di Trento e di Bolzano impugnano lo stesso art. 4,
undicesimo comma, per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, in relazione all'art. 27 legge 5 agosto 1978 n. 468
(quest'ultimo invocato solo dalla Regione Sardegna), in quanto non
indicherebbe i mezzi per far fronte alla diminuzione di entrate,
sopportata dalle stesse ricorrenti.
La censura non è fondata, avendo più volte questa Corte
precisato (sentt. nn. 478 del 1987, 320 del 1989, 75 del 1992) che
non può ravvisarsi una violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.
quando il legislatore non sia in grado di definire esattamente e
preventivamente l'onere finanziario imposto, affidandosi per gli
aggiustamenti conseguenti alle diminuzioni di entrate alla potestà
attuativa delle regioni, mentre, per quel che riguarda l'art. 27
della legge n. 468 del 1978, esso non si riferisce alle medesime e,
quindi, non può essere assunto come parametro nell'attuale giudizio
di costituzionalità.
5.2. - Le Province autonome di Trento e di Bolzano impugnano
altresì sotto altro profilo il medesimo art. 4, undicesimo comma, e
cioè per violazione dell'art. 5 legge 30 novembre 1989, n. 386, in
cui si prevede la partecipazione delle dette Province "alla
ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli
minimi di partecipazione in modo uniforme in tutto il territorio
nazionale".
Anche questa censura non è fondata.
È vero che l'invocato art. 5 della legge n. 386 del 1989,
approvata con la procedura rinforzata di cui all'art. 104, primo
comma, dello statuto regionale previa "concorde richiesta del Governo
e delle due Province", è insuscettibile di essere derogato da norme
successive non adottate con il medesimo procedimento. È altresì
vero che il decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (contenente
norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
in materia di finanza regionale e provinciale), nell'art. 1 considera
gli artt. da 1 a 12 della legge n. 386 integrativi dello Statuto
stesso. Tuttavia l'art. 5 cit. non contiene alcuna disposizione che
vincoli il legislatore statale da un punto di vista quantitativo,
onde non si profila un contrasto con esso dell'art. 4, undicesimo
comma, oggetto del ricorso in esame, che, nel quadro di una manovra
complessiva intesa a ridurre spese anche in altri settori in ragione
della reale previsione delle entrate, apporta variazioni percentuali
in diminuzione rispetto a risorse economiche già previste.
6. - Non fondata è altresì la censura rivolta dalla Regione
Valle d'Aosta nei confronti dell'art. 4, undicesimo comma, della
legge n. 412 del 1991, con la quale si sostiene che detta norma,
autorizzando le regioni a statuto speciale ad assumere mutui per il
finanziamento degli oneri a carico dei propri bilanci, conseguenti
alle suddette riduzioni statali, violerebbe l'autonomia finanziaria
ed amministrativa assicurata alla Regione stessa rispettivamente
dagli artt. 4, primo comma, e 3, lett. f), dello Statuto.
Ad avviso della Corte l'autonomia finanziaria ed amministrativa
delle regioni non può ritenersi violata da una norma che, come nella
specie, si limita ad autorizzare le regioni e le province autonome a
contrarre mutui, qualora esse intendano discostarsi dai livelli di
assistenza assicurati con criteri uniformi dallo Stato. Trattandosi
dunque di un'autorizzazione, la norma lascia del tutto integra la
discrezionalità, propria degli enti dotati di autonomia, di
avvalersi o meno di tale fonte di finanziamento, il che esclude ogni
violazione dei parametri statutari invocati.
6.1. - La Regione Sicilia sostiene poi che lo stesso art. 4,
undicesimo comma, riducendo le assegnazioni statali e
conseguentemente le prestazioni assistenziali, violi gli artt. 3, 116
e 119 della Costituzione e gli artt. 17, lett. b), 36 e 38 dello
statuto, i quali prevedono la potestà legislativa regionale in
materia di sanità pubblica e di autonomia finanziaria.
Analoga censura, riferita però soltanto alla violazione dell'art.
3 della Costituzione (principio di eguaglianza), è svolta dalla
Regione Valle d'Aosta.
Anche queste censure devono essere disattese essendo sufficiente
richiamare, in relazione ai profili che attengono all'asserita
violazione dell'autonomia finanziaria, le considerazioni svolte
finora ed, inoltre, per quel che riguarda la violazione del principio
di eguaglianza, bastando il rilievo secondo cui lo Stato, come si è
già osservato, trasferisce alle regioni e alle province autonome, in
modo da garantire livelli uniformi di assistenza, i mezzi finanziari
di cui è in grado di disporre. Ciò non esclude che tali enti di
autonomia, qualora si manifestino specifici bisogni nei rispettivi
territori, debbano provvedervi con risorse proprie, senza che in ciò
possa ravvisarsi violazione del suddetto principio sotto il profilo
dell'eguale trattamento di situazioni diseguali. Difatti in una
visione globale della spesa, tendenzialmente diretta a garantire
livelli di assistenza uniformi, sarebbe estremamente arduo tenere
specificamente conto, regione per regione, di tutte le marginali
situazioni diversificate, onde appare giustificato che sia ciascuna
delle regioni medesime a colmare eventuali lacune. Per di più è da
notare che nessuna delle ricorrenti ha precisato i termini entro i
quali dette divergenze si manifestino, essendosi limitata soltanto ad
indicare generiche ed ipotetiche diseguaglianze, senza far menzione
della circostanza che esse, come si è rilevato, godono, sia pure
sotto altri aspetti, di condizioni più favorevoli rispetto alle
regioni a statuto ordinario.
7.2. - La Regione Valle d'Aosta impugna a sua volta l'art. 4,
undicesimo comma, cit. per la violazione dell'art. 12, terzo comma,
dello statuto di autonomia, il quale stabilisce che "per provvedere a
scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della
Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali".
Tra detti scopi, per la ricorrente, andrebbe compresa l'assistenza
sanitaria e ospedaliera, non inclusa tra le sue competenze, a
differenza di quanto avviene per le altre regioni a statuto
differenziato.
Che la doglianza sia infondata è desumibile dalla considerazione
che la disposizione impugnata non contiene alcun divieto di
assegnazione di contributi del tipo di quelli previsti dal parametro
statutario invocato, che non può quindi ritenersi violato.
Quanto all'altro parametro, parimenti invocato, ossia l'art. 38,
terzo e quarto comma, della Costituzione, che riguarda l'assistenza
sociale agli inabili ed ai minorati ed affida allo Stato
l'istituzione degli enti di previdenza ed assistenza, esso è
palesemente estraneo alla normativa impugnata e, quindi, anche sotto
questo profilo la questione non può trovare accoglimento.
8. - La Regione Toscana impugna l'art. 4, quinto comma, della
legge, il quale prevede che "in caso di spesa sanitaria superiore a
quella parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi" fissati
dal governo, "non compensata da minori spese in altri settori", siano
le regioni a decidere se far ricorso alla propria autonoma capacità
impositiva oppure se adottare, con criteri di uniformità all'interno
della regione, le altre misure di contenimento previste dall'art. 29
della legge n. 41 del 1986 (relative alla erogazione in forma
indiretta della prestazione sanitaria; alle maggiorazioni delle quote
di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni; alla
temporanea eliminazione di alcune di queste). Ad avviso della
ricorrente la norma impedirebbe alla regione ogni possibilità di
scelta "perché l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione anche
dopo la legge n. 158 del 1990 e l'impossibilità di attuare il
contenimento previsto dalle leggi ricordate, rende il ricorso
all'utilizzazione dei proventi tributari l'unica via, sostanzialmente
imposta, con lesione dell'autonomia".
Tale generica censura è più ampiamente argomentata nella memoria
di udienza, in cui si sostiene che la legge impugnata è stata
pubblicata il 31 dicembre 1991 e quindi nell'immediata vigilia del
1992, entro il cui esercizio dovrebbe essere attuata dalla Regione la
manovra di contenimento della spesa o il ricorso alla potestà
impositiva. Poiché però non erano all'epoca definiti da parte del
Governo i livelli di assistenza nonché l'entità della "spesa
sanitaria parametrica correlata a tali livelli", si sostiene che le
regioni non sarebbero in grado di studiare e preventivare le misure
da adottare per l'esercizio 1992, iniziato soltanto il "giorno
successivo all'entrata in vigore della legge", d'onde
l'irragionevolezza della norma denunciata.
Osserva, in primo luogo, la Corte che per quel che riguarda il
profilo dell'"irragionevolezza", e cioè del contrasto con l'art. 3
della Costituzione, la censura non può essere presa in
considerazione, in quanto tale profilo è stato dedotto per la prima
volta nella memoria di udienza, mentre la ricorrente nel ricorso
introduttivo si è limitata a lamentare la violazione dell'art. 119
della Costituzione.
Ma, anche così circoscritta, la censura è ugualmente infondata
perché l'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 solo alla
vigilia del 1992, anno a cui la manovra finanziaria si riferisce, non
è sufficiente per sostenere l'impossibilità di attuare la manovra
stessa gradualmente, nel corso dell'anno, adeguando le relative
misure ai livelli nel frattempo fissati dal Governo, mediante misure
di contenimento della spesa, nei limiti in cui esse siano possibili,
oppure mediante ricorso alla potestà impositiva.
Né d'altronde può ritenersi violata l'autonomia finanziaria
delle regioni (art. 119 della Costituzione), sia perché i limiti di
questa sono pur sempre definiti dalla legge dello Stato, sia perché
le regioni rimangono in ogni caso libere di scegliere se superare o
meno "i livelli obbligatori uniformi", ovviamente dal momento in cui
siano in grado di conoscerli, e di provvedere ad una ragionevole e
preventiva manovra di contenimento, ove escludano di far ricorso alla
potestà impositiva.
Ciò comunque non senza ricordare che l'art. 4, primo comma,
prevede espressamente che i livelli di assistenza sono determinati
dal governo "d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome".
In questi termini la norma impugnata non può perciò dirsi lesiva
dell'autonomia delle regioni, giacché tende a sollecitare la loro
collaborazione nell'impegno di contenimento della spesa, così
corresponsabilizzandole nell'attuazione della manovra.
La previsione del ricorso alternativo alla potestà impositiva,
lungi dal porre obblighi alle regioni, lascia invece ad esse un
margine di scelta, ferma comunque restando la finalità di ridurre,
pur nei limiti imposti dalla materia, prestazioni eccessivamente
onerose.
9. - La Regione Lombardia solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, ottavo comma, della legge n. 412 del
1991, che sopprime il controllo del co.re.co. sugli istituti di
ricovero e cura di carattere scientifico, estendendo il controllo del
Ministro della sanità già disposto dagli artt. 16-18 d.P.R. 31
luglio 1980, n. 617, previsto solamente per gli atti relativi ad
attività non assistenziali e di ricerca scientifica, anche
relativamente ad atti che riguardano l'assistenza sanitaria e che
sarebbero per questo riservati alla regione dagli artt. 117 e 118
della Costituzione.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l'estensione
del controllo dello Stato ai "provvedimenti riguardanti i programmi
di spesa pluriennali e quelli per la disciplina e l'attribuzione dei
contratti e delle convenzioni" posti in essere dagli istituti in
parola, anche se incide inevitabilmente sull'attività di assistenza
sanitaria in senso stretto, svolta dagli istituti scientifici e di
ricerca, non può considerarsi lesiva delle competenze regionali in
questa materia. Difatti il carattere strumentale dell'attività di
assistenza sanitaria svolta da detti istituti, rispetto allo studio e
alla ricerca, giustifica, in ragione della rilevata connessione
funzionale, la concentrazione nel medesimo organo del controllo su
ogni loro attività.
10. - Le considerazioni che precedono inducono a ritenere
infondata anche la censura prospettata dalla Regione Lombardia nei
confronti dell'art. 4, quindicesimo comma, della legge n. 412 del
1991, il quale ammette gli istituti di ricovero e cura di carattere
scientifico ed i policlinici universitari a diretta gestione a
beneficiare direttamente dei finanziamenti su una quota loro
riservata.
A parte che per l'erogazione di quei contributi la norma impugnata
prevede una articolata procedura, coinvolgente anche le Regioni
addirittura con un parere vincolante della Conferenza Stato-regioni,
le peculiari finalità degli organismi in esame giustificano
pienamente il rapporto diretto fra essi e lo Stato quanto
all'erogazione di speciali contributi. Se, come sembrerebbe sostenere
la ricorrente, tutti i flussi finanziari destinati a questi istituti
dovessero essere compresi nella programmazione locale, l'attività
dei medesimi verrebbe ad essere condizionata per intero dalle
regioni, che, al contrario, sono prive di competenze proprie in
riferimento alle finalità scientifiche, preminenti, come si è
detto.
Ma se anche, in ipotesi, in conseguenza delle contribuzioni
speciali dello Stato, l'attività di assistenza sanitaria compiuta da
detti istituti risultasse, nell'immediato, qualitativamente migliore
rispetto a quella posta in essere dagli organismi del servizio
sanitario nazionale, ciò non potrebbe certo essere considerato come
un'anomalia per l'evidente effetto di ricaduta, in prospettiva, dei
risultati dello studio e della ricerca sull'intero sistema. Non è
perciò censurabile il bilanciamento degli interessi operato dal
legislatore, in tale prospettiva, una volta considerato che
l'eventuale differenza di livello dell'assistenza fornita da detti
istituti è giustificata dalla rilevata strumentalità della funzione
assistenziale rispetto a quella scientifica, i cui contenuti spetta
allo Stato di determinare, là dove la partecipazione alla procedura
di erogazione dei contributi consente alle regioni di far valere il
relativo punto di vista, in riferimento alle materie di loro
spettanza.
11. - La Regione Lombardia impugna altresì l'art. 6, primo comma,
legge n. 412 del 1991, che impone la diminuzione delle piante
organiche degli "enti pubblici" in dipendenza dell'avvio del processo
di informatizzazione. La stessa ricorrente, invero, dichiara di
formulare la censura in via cautelativa, ossia nella eventualità che
il riferimento agli "enti pubblici" debba ritenersi comprensivo delle
regioni.
Osserva la Corte che la locuzione adoperata dalla norma impugnata
esclude che le regioni possano ritenersi comprese nella previsione in
questione. Ciò anzitutto in base ad una interpretazione d'ordine
testuale-sistematico, in quanto il secondo comma dello stesso
articolo 6 contiene un'altra norma in tema di informatizzazione e
considera espressamente gli enti pubblici e le regioni, così
palesando che la legge in esame, quando menziona solo gli enti
pubblici, non intende includervi le regioni. In secondo luogo la
norma, cautelativamente impugnata, prevede che le piante organiche
"riviste in diminuzione" debbano essere sottoposte all'approvazione
del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale come è noto non
ha poteri sul personale delle regioni.
Tuttavia è da sottolineare l'importanza della norma in esame, la
quale, ancorché formulata in modo da vincolare direttamente i
soggetti e gli organi il cui personale è disciplinato dalle leggi
dello Stato, ha valore di norma di grande riforma economico-sociale
per le regioni differenziate e le province autonome, con la
conseguenza di vincolarle alla propria osservanza in occasione della
emanazione di leggi riguardanti il processo di informatizzazione.
Questo, secondo quanto risulta dalla ratio della norma in esame, non
potrà d'ora in poi essere attuato se non previa revisione in
diminuzione delle piante organiche, in armonia con l'obiettivo di
razionalizzazione del loro assetto, da adeguare alle esigenze reali e
non da ancorare ad obbiettivi di politica occupazionale estranei alle
funzioni regionali.
Tenuto conto del notevole impiego di risorse richiesto dal
processo di informatizzazione e della esuberanza di personale che
questo inevitabilmente comporta, sarebbe contrario alla regola del
buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione, dare l'avvio a
quel processo senza contemporaneamente provvedere alla riduzione
delle piante organiche, anche in funzione del reperimento delle
risorse necessarie per diffondere l'uso degli elaboratori
elettronici.
12. - La Provincia di Bolzano e la Regione Sardegna
impugnano l'art. 9 della legge n. 412 del 1991, che vieta agli enti
pubblici di consentire il lavoro straordinario ai propri dipendenti,
quando non siano operanti strumenti idonei ad accertare l'effettiva
durata delle prestazioni di lavoro ordinario. La Provincia deduce la
violazione delle norme statutarie in materia di ordinamento dei
propri uffici e soggiunge, peraltro, di aver già provveduto in
merito con proprie leggi.
Al riguardo deve anzitutto sottolinearsi che la norma è in
armonia con i principi della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro
sul pubblico impiego), ed in particolare con quello che, come
espressamente dispone l'art. 1 della stessa legge, costituisce, per
le regioni a statuto speciale e per le province autonome, norma
fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica (sentt.
nn. 219 del 1984 e 407 del 1989). Il principio che interessa è
insito nell'art. 3 della legge n. 93 ed è espressione di quello
costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione
(art. 97 della Costituzione); esso comporta una proficua ed economica
organizzazione temporale del lavoro dei dipendenti, attraverso la
configurazione di procedimenti volti ad assicurare il rispetto
dell'orario ordinario, ed a consentire il ricorso a quello
straordinario solo in conseguenza di accertate insufficienze del
primo, nei suoi livelli ottimali di rendimento, alle ordinarie
incombenze dell'amministrazione.
Ciò premesso, deve comunque rilevarsi che l'impugnato art. 9, nel
porre il divieto di ricorrere a lavoro straordinario prima di rendere
operanti strumenti o procedure idonei all'accertamento dell'effettiva
durata della prestazione di lavoro, non pretende di sostituirsi alla
legislazione né delle regioni a statuto differenziato né delle
province autonome cui rinvia, in quanto prevede che esse "adeguano,
entro lo stesso termine (10 luglio 1992) le norme regionali e
provinciali" al suddetto principio. Il che fa escludere qualsiasi
illegittima compressione delle autonomie delle ricorrenti, le quali,
peraltro, in base al principio di leale cooperazione, sono tenute ad
uniformarvisi nel termine precisato dalla norma impugnata, da
considerarsi ragionevolmente congruo in relazione alla entrata in
vigore di essa.
13.1. - L'art. 19 legge n. 412 del 1991, che limita le spese degli
enti locali territoriali per acquisto di autoveicoli, postali,
telefoniche, per abbonamenti a pubblicazioni, per partecipazione a
convegni, limitandone la misura a quella dell'esercizio precedente,
è oggetto di ricorso da parte delle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
Queste dichiarano di denunciare la norma in via cautelativa,
lamentando - nell'ipotesi della sua applicabilità anche nei loro
confronti - la compressione della propria autonomia organizzativa e
finanziaria, la interferenza con la potestà legislativa in materia
di finanza locale, nonché l'illegittimo pari trattamento
sanzionatorio tra regioni o province autonome indipendentemente
dall'essere o meno "dissestate".
Osserva la Corte che, ad escludere l'applicabilità della norma
impugnata alle Province ricorrenti, come sostiene la stessa
interveniente Presidenza del Consiglio, è risolutivo l'argomento
d'ordine testuale-sistematico. Da tutte le altre disposizioni
contenute nella legge in esame risulta che il legislatore, quando ha
inteso riferirsi anche alle province autonome, le ha espressamente
menzionate, mentre nell'art. 19 non vi ha fatto alcun riferimento.
13.2. - Lo stesso art. 19 è impugnato altresì dalle Regioni
Toscana e Lombardia, le quali sostengono che esso contrasterebbe sia
con i principi di buona amministrazione e di ragionevolezza - dal
momento che il blocco coinvolge spese di natura diversa, non
suscettibili di identica valutazione - sia con le attribuzioni
regionali garantite dagli artt. 117 e 119 della Costituzione.
La censura deve essere disattesa perché la norma appare parimenti
giustificata dalle finalità proprie della manovra anticongiunturale
e già più volte poste in risalto, imponendo un contenimento di
spese di gestione (per il funzionamento degli uffici e dei servizi)
ai livelli dell'esercizio precedente. Tenuto conto delle pari
esigenze degli uffici amministrativi in generale e del tasso di
inflazione prevedibilmente ancora contenuto, la norma appare non solo
non irragionevole ma conforme a regole di economicità e quindi di
buona amministrazione.
D'altronde la diversità dei generi di spesa da essa toccati
esclude l'illegittima compressione delle autonomie delle regioni, che
rimangono libere di sacrificare in parte l'una o l'altra esigenza, in
modo da assecondare i reali bisogni e compensare spese
inevitabilmente rigide con la riduzione di altre più flessibili.
Considerazione quest'ultima che toglie fondamento a quanto
sostenuto in particolare nella memoria di udienza della Regione
Toscana, la quale ritiene che la previsione verrebbe a comprimere il
settore del pubblico trasporto, dovendo escludersi che l'art. 19 si
riferisca alla riduzione di servizi essenziali, quali quelli di
trasporto collettivo.
14. - La Regione Friuli-Venezia Giulia impugna
l'art. 22 legge n. 412 del 1991, che, nell'istituire gli albi dei
beneficiari di ogni provvidenza economica a carico dei bilanci
regionali, impone alle regioni oneri ed adempimenti specifici. Si
sostiene dalla ricorrente che la norma, senza lasciare spazio alcuno
al legislatore regionale, violerebbe l'autonomia organizzativa
regionale, garantita dall'art. 4, n. 1, dello Statuto. Lo stesso
art. 22 è impugnato anche dalla Provincia di Bolzano per gli stessi
motivi, riferiti agli artt. 8, 9 e 16 del proprio statuto. Anche
queste censure non sono fondate. La previsione della istituzione di
albi dei beneficiari di provvidenze economiche che gravino sui
bilanci pubblici corrisponde ad esigenze di economicità e di
trasparenza che trovano considerazione nell'art. 1 legge 7 agosto
1990, n. 241 (in materia "di procedimenti amministrativi e di diritto
all'accesso a documenti amministrativi"), espressivo di un principio
di grande riforma economico-sociale, al quale sono tenute anche le
regioni a statuto speciale e le province autonome. Per di più la
norma dell'art. 22 cit. serve ad esigenze di coordinamento collegate
ad un interesse nazionale, quale quello della pianificazione
finanziaria da parte dello Stato, mediante la raccolta di dati
informativi su tutto il territorio nazionale. Si è dunque in
presenza di compiti diretti ad acquisire informazioni per esigenze di
interesse nazionale e ciò, come è stato affermato anche di recente
da questa Corte (sentt. n. 49 del 1991 e n. 961 del 1988), appare
conforme al più volte affermato principio di cooperazione fra Stato
e regioni, escludendo l'asserita violazione dei principi di
autonomia. D'altronde se pure, come si sostiene dalla ricorrente
Provincia, l'art. 29, secondo comma, della citata legge n. 241 del
1990 impone alle regioni a statuto speciale soltanto un dovere di
adeguarsi alle norme fondamentali della legge medesima, ciò non
esclude tuttavia che, in relazione a talune pressanti esigenze, come
quelle verificabili nel caso di specie e relative alla raccolta di
dati e di informazioni, possa la legge dello Stato direttamente
imporre adempimenti più immediati anche agli enti ad autonomia
differenziata (sentt. n. 49 del 1991 e n. 85 del 1990).
15. - La
lesione della propria autonomia, con riferimento agli artt. 117 e 119
della Costituzione, è sostenuta ancora dalla Regione Toscana, in
relazione alla previsione, contenuta nell'art. 23 della legge n. 412
del 1991, dell'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio
che disciplini la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni,
conferenze, tavole rotonde, ecc., comportanti spese a carico
dell'ente organizzatore. Conformemente alla tesi espressa
dall'Avvocatura generale dello Stato nell'atto di intervento, la
norma non può ritenersi riferita alle regioni, non essendo il
Presidente del Consiglio dei Ministri - come si è già detto -
titolare di attribuzioni nei confronti del personale delle regioni
onde non sussiste la lamentata lesione delle autonomie regionali. È
da sottolineare tuttavia l'importanza anche di detta previsione
legislativa, che tende ad indirizzare le pubbliche risorse a reali
esigenze di pubblico interesse allo scopo di evitare sprechi, il che
induce a formulare l'auspicio che dagli enti di autonomia vengano
adottate analoghe misure idonee a conferire effettiva utilità a tale
tipo di iniziative.
16. - La Regione Friuli-Venezia Giulia impugna,
infine, l'art. 24 legge n. 412 del 1991, che istituisce l'anagrafe
degli incarichi per i pubblici dipendenti (primo e secondo comma) ed
affida al Ministro per la funzione pubblica di stabilire gli
obiettivi annuali per la riduzione del numero degli incarichi (terzo
comma); la ricorrente sostiene che tali disposizioni lederebbero il
potere di autoorganizzazione ad essa attribuito dall'art. 4, n. 1,
dello statuto. In proposito si deve osservare che il terzo comma
dell'art. 24 non riguarda le regioni in quanto assegna il compito di
cui sopra al Ministro per la funzione pubblica, che non ha
attribuzioni relativamente al personale delle regioni. Diversamente
deve ritenersi per il primo e secondo comma del medesimo art. 24, che
non contengono alcuna specificazione di soggetti destinatari, così
riferendosi a tutti i pubblici dipendenti, ma senza per questo ledere
le autonomie regionali. Dette disposizioni assolvono infatti ad
esigenze di informazione al fine del contenimento della spesa nel
pubblico impiego, che, come già rilevato in precedenza (punto 14),
giustifica la raccolta di dati in un'anagrafe centrale, all'uopo
istituita presso un organo dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale - sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe - dei
seguenti articoli della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni
in materia di finanza pubblica):
4, undicesimo comma; questioni sollevate in riferimento agli
artt. da 4 a 8 e al titolo VI dello statuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; 3, lett. f), 4 dello statuto e 119 della Costituzione
dalla Regione Val d'Aosta; 8, 9, 16, 104, e titolo VI dello statuto
ed ai d.P.R. n. 474 del 1975 e n. 197 del 1990 dalla Provincia
autonoma di Bolzano; 5, 6 e titolo III dello statuto dalla Regione
Sardegna; 17, 36 e 38 dello statuto dalla Regione Sicilia; 3, 32, 116
della Costituzione dalle Regioni Sicilia, Valle d'Aosta e Sardegna e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; 81 della Costituzione
e 27 della legge n. 468 del 1978 dalle dette Province autonome e
dalle Regioni Sicilia, Valle d'Aosta e Sardegna; 5 della legge n. 386
del 1989 dalle dette Province autonome; 3 della Costituzione e 38,
terzo e quarto comma, 4, primo comma, 3, lett. f), 12, terzo comma,
dello statuto dalla Regione Valle d'Aosta; 3, 116, 119 della
Costituzione, dalla Regione Sicilia;
4, quinto comma; questione sollevata in riferimento all'art. 119
della Costituzione dalla Regione Toscana;
4, ottavo comma; questione sollevata in riferimento agli artt.
117, 118, 119, 130 della Costituzione dalla Regione Lombardia;
4, quindicesimo comma; questione sollevata in riferimento agli
artt. 117, 118 e 119 della Costituzione dalla Regione Lombardia;
6, primo comma; questione sollevata in riferimento agli artt.
117 e 118 della Costituzione dalla Regione Lombardia;
9; questione sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 1 e 16
dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; 3, lett. a), e 6
dello Statuto dalla Regione Sardegna;
19; questione sollevata in riferimento agli artt. 16 e 80 dello
statuto, nonché 1 delle norme di attuazione approvate con d.P.R. n.
473 del 1975, dalla Provincia autonoma di Bolzano; 3, 81, 119 della
Costituzione e Tit. VI dello statuto reg. dalla Provincia di Trento;
3, 97, 117, 119 della Costituzione dalle Regioni Toscana e Lombardia;
22; questione sollevata in riferimento all'art. 4, n. 1, dello
statuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; 8, 9, 16 dello statuto
dalla Provincia autonoma di Bolzano; 3, lett. a), 4, 5, 6 dello
statuto dalla Regione Sardegna;
23; questione sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119
della Costituzione dalla Regione Toscana;
24, primo e terzo comma; questione sollevata in riferimento
all'art. 4, n. 1, dello statuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte