Corte costituzionale

Ordinanza n. 356/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1997 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, ultimo

comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della

libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), come novellato dall'art. 6 della legge 12 giugno 1990,

n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi

pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona

costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di

garanzia dell'attuazione della legge), promosso con ordinanza emessa

il 23 aprile-15 maggio 1996 dal Tribunale amministrativo regionale

della Lombardia sul ricorso proposto dal comune di Milano contro la

DIRCOM - Federazione nazionale dirigenti Enti locali - iscritta al n.

1101 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 aprile-15 maggio 1996, il

tribunale amministrativo regionale della Lombardia, nel giudizio di

opposizione proposto dal comune di Milano avverso il decreto per

comportamento antisindacale plurioffensivo adottato su ricorso della

Federazione nazionale dirigenti enti locali, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, della legge

20 maggio 1970, n. 300, come novellato dall'art. 6 della legge 12

giugno 1990, n. 146;

che secondo il collegio rimettente la disposizione censurata

prevedendo l'articolazione del giudizio sul comportamento

antisindacale imputabile alla pubblica amministrazione in due fasi di

cui è competente a conoscere lo stesso giudice - la prima a

cognizione sommaria, concludentesi con l'eventuale adozione del

decreto a carattere inibitorio, la seconda a rito ordinario,

introdotta con l'opposizione avverso il decreto, che viene definita

con sentenza - si porrebbe in contrasto con i principi contenuti

nella sentenza n. 432 del 1995, contenente dichiarazione di

illegittimità costituzionale all'art. 34, secondo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini

preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei

confronti dell'imputato;

che il giudice rimettente ritiene che l'ultimo comma dell'art.

28 della legge n. 300 del 1970 presenta la stessa astratta

possibilità che la capacità di giudizio del giudice rimanga

assoggettata alla c.d. forza della prevenzione, e cioè a "quella

naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un

atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso

procedimento", ravvisandosi la violazione degli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato per chiedere che la questione venga dichiarata

infondata, sottolineando la non omologabilità del giudizio

amministrativo a quello penale;

Considerato che l'ordinanza di rimessione della questione si basa

su una lettura ed una interpretazione errata della norma denunciata,

la quale non può avere il significato lesivo attribuitole dal

giudice a quo, ed essendo inoltre diverse le disposizioni da

applicare per risolvere il profilo della imparzialità del collegio

giudicante;

che infatti l'art. 28, ultimo comma, della legge 20 maggio 1970,

n. 300, come novellato dall'art. 6 della legge 12 giugno 1990, n.

146, ha il solo significato, nella indicazione del "tribunale

amministrativo regionale" e della "opposizione davanti allo stesso

tribunale", di attribuire la giurisdizione al tribunale

amministrativo regionale competente per territorio; ciò allo scopo

di determinare un spostamento della competenza giurisdizionale - da

quella ordinariamente prevista per la repressione della condotta

antisindacale, attribuita al pretore - al giudice amministrativo di

primo grado, se il comportamento antisindacale comporti una

contemporanea lesione "di situazioni soggettive inerenti al rapporto

di impiego" e quando le organizzazioni sindacali "intendano ottenere

anche la rimozione dei provvedimenti lesivi di tali situazioni";

che, in altri termini, in tutti i casi in cui il comportamento

antisindacale di amministrazione statale o di altro ente pubblico non

economico incida anche su posizioni individuali di singoli dipendenti

(di diritto soggettivo o di interesse legittimo) e vi sia richiesta

di annullamento di provvedimenti lesivi, essendo queste posizioni

azionabili avanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione

esclusiva in materia di pubblico impiego, si è voluta mantenere una

unitarietà di tutela nella sede naturale propria del dipendente

pubblico. In definitiva si è inteso concentrare (per attrazione) nel

giudice amministrativo la cognizione sul comportamento antisindacale

con la possibilità della "rimozione dei provvedimenti anche nei

confronti dello stesso dipendente";

che in questo contesto la norma denunciata può avere il solo

significato di indicazione dell'organo giurisdizionale competente, e

non quello ulteriore di vincolo nella composizione del tribunale

amministrativo regionale, restando questa disciplinata dalle normali

regole proprie del giudizio amministrativo, ivi comprese quelle

relative ai poteri presidenziali di assegnazione dei ricorsi alle

singole udienze e ai relatori, con conseguenziale determinazione del

collegio, ovvero riguardanti la insopprimibile esigenza di

imparzialità del giudice e risolvibili nel processo amministrativo -

per la sua peculiarità - attraverso gli istituti della astensione e

della ricusazione, come del resto avverte lo stesso giudice

rimettente;

che il contenuto della norma denunciata, non avendo alcun effetto

di vincolare la composizione del collegio giudicante in sede di

opposizione avverso il decreto a seguito di cognizione sommaria, non

preclude una eventuale astensione o ricusazione, i cui istituti nel

sistema proprio del processo amministrativo, devono risolvere in modo

esaustivo il dovere di imparzialità che esprime un valore

costituzionale;

che d'altro canto non sono applicabili al giudizio

amministrativo, proprio per la particolarità e le diversità dei

sistemi processuali, le regole delle incompatibilità soggettive per

precedente attività (tipizzata) svolta nello stesso procedimento

penale - cui il giudice remittente fa ripetuto riferimento attraverso

il richiamo all'art. 34 cod. proc. pen. (per cui v., da ultimo,

sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997) - bensì le disposizioni

sull'astensione e la ricusazione del codice di procedura civile cui

le norme proprie del processo amministrativo fanno rinvio (v., per le

peculiarità dei sistemi processuali, sentenza n. 326 del 1997);

che di conseguenza la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 maggio

1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei

lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei

luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come novellato dall'art.

6 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del

diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla

salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della

legge), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte