Corte costituzionale

Ordinanza n. 357/1987

Altra decisione · depositata il 29/10/1987 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 162 del codice

penale, promossi con tre ordinanze emesse il 16 marzo 1981 dal

Pretore di Serracapriola, iscritte ai nn. 328, 329 e 330 del registro

ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 269 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Serracapriola, con tre ordinanze del 16

marzo 1981, pronunciate nel corso di altrettanti procedimenti penali

a carico di imputati del reato previsto dall'art. 41, primo comma,

lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quale sostituito ad

opera dapprima dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e poi

dell'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 premesso

"che dalle risultanze processuali sono emersi elementi tali da

indurre in via preliminare a ravvisare invece nei fatti di causa gli

estremi della contravvenzione meno grave", punita con la sola

ammenda, "prevista dalla lett. a) del menzionato art. 41, per il

quale gli interessati hanno chiesto, nel corso del dibattimento, di

potersi avvalere dell'istituto dell'oblazione" - ha denunciato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità

dell'art. 162 del codice penale, "nella parte in cui non consente

l'esercizio dell'oblazione dopo l'apertura del dibattimento di primo

grado neppure nel caso di derubricazione in reato oblabile del fatto

originariamente configurato come reato non oblabile";

che in uno dei tre giudizi (r.o. 300 del 1981) è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata;

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto un'identica

questione, vanno riuniti;

Considerato, altresì, che, dopo la pronuncia delle ordinanze di

rimessione, è entrata in vigore la legge 28 febbraio 1985, n. 47, il

cui art. 38, secondo comma, quale sostituito ad opera dell'art. 5 del

decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni,

nella legge 21 giugno 1985, n. 298, stabilisce, con riguardo alle

opere ultimate entro il 31 ottobre 1983, che "l'oblazione interamente

corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17

agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed all'articolo 17

della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20

della presente legge, nonché quelli di cui all'articolo 221 del

testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27

luglio 1934, n. 1265, ed agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e

17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086";

che, quindi, risultando le opere edilizie oggetto di

contestazione tutte ultimate entro il 31 ottobre 1983, spetta al

giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa

sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (v.,

analogamente, ordinanze n. 298 del 1987, n. 297 del 1987, n. 75 del

1986, n. 226 del 1985, n. 209 del 1985, n. 117 del 1985);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Serracapriola.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte