Corte costituzionale

Ordinanza n. 357/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186-quater del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo

1999 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente

tra Massei Salvatore e il Conservatore dei registri immobiliari "Roma

2" ed altra, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che - nel corso di un procedimento di impugnazione del

decreto con cui il tribunale di Roma aveva respinto un reclamo

avverso la decisione del competente conservatore dei registri

immobiliari che, a seguito di richiesta di iscrizione ipotecaria

fondata su un'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 186-quater

cod. proc. civ., aveva eseguito tale formalità con riserva - la

Corte di appello di Roma, con ordinanza emessa in Camera di Consiglio

il 15 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del

menzionato art. 186-quater nella parte in cui non prevede che

l'ordinanza costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca

giudiziale;

che - affermata l'inapplicabilità nella fattispecie

dell'art. 2818 cod. civ., secondo cui costituiscono titoli per

l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale unicamente le sentenze di

condanna al pagamento di una somma di denaro e gli altri

provvedimenti ai quali la legge attribuisce tale effetto, ed

affermata inoltre l'impossibilità di equiparare ad una sentenza

l'ordinanza anticipatoria di condanna - il giudice a quo osserva come

la mancata collocazione di tale provvedimento tra quelli che

consentono l'iscrizione dell'ipoteca, ponga in essere una disparità

di trattamento fra destinatari di ordinanze comportanti condanna al

pagamento di somme in funzione anticipatoria di sentenza;

che la rimettente ravvisa la disparità, in particolare,

rispetto all'ordinanza disciplinata dall'art. 186-ter cod. proc.

civ., la quale viene dichiarata esecutiva sulla base di presupposti

meno rigorosi di quelli previsti dalla norma denunciata ed è

revocabile dal giudice in qualsiasi momento: con violazione, così,

anche del principio di ragionevolezza, non potendosi giustificare la

minore efficacia attribuita al provvedimento ex art. 186-quater;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza

della sollevata questione.

Considerato che questa Corte - chiamata in altre occasioni al

vaglio di legittimità costituzionale della stessa norma, denunciata

sotto differenti profili - ha già rilevato come l'ordinanza emessa

ai sensi dell'art. 186-quater cod. proc. civ. si caratterizzi per

l'effetto anticipatorio della decisione definitiva, derivante da essa

in virtù di un meccanismo potenzialmente capace di determinare la

definizione del processo di primo grado (v. sentenza n. 385 del

1997): meccanismo predisposto a fini essenzialmente deflattivi del

contenzioso, ritenuti conseguibili dal legislatore grazie alla

immediata realizzazione (totale o parziale) del petitum, e che si

attua attraverso la predisposta idoneità dell'ordinanza (esecutiva

ex lege) ad acquistare l'efficacia di sentenza ove vi sia una

rinuncia da parte dell'intimato alla successiva pronuncia di merito,

ovvero si verifichi l'estinzione del giudizio (ordinanza n. 168 del

2000);

che, in tali occasioni, la Corte ha anche precisato che,

allorquando non si verifichino le condizioni auspicate dal

legislatore per addivenire a detta anticipata conclusione, il

giudizio prosegue normalmente sino alla pronuncia della sentenza, la

quale è per sua natura destinata a riassorbire in sé l'ordinanza

stessa relativamente al decisum salva la possibile modifica in tutto

o in parte delle relative statuizioni;

che, viceversa, l'ordinanza-ingiunzione pronunciata ai sensi

dell'art. 186-ter cod. proc. civ. (soggetta alla disciplina delle

ordinanze revocabili ai sensi degli artt. 177 e 178, primo comma,

cod. proc. civ.) si caratterizza quale prodotto dell'innesto, nella

struttura di un giudizio ordinario a cognizione piena, di un

sub-procedimento che trova diretto riscontro nel procedimento

speciale monitorio regolato dagli artt. 633 e seguenti cod. proc.

civ. per la concessione del decreto ingiuntivo, del quale

l'ordinanza-ingiunzione mutua quasi pedissequamente presupposti ed

effetti (sentenza n. 295 del 1995), tra cui appunto la sua idoneità

a costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale

(art. 655 cod. proc. civ.);

che la diversità strutturale e funzionale tra le ordinanze

in esame rende palese l'inidoneità dell'art. 186 ter a fungere da

tertium comparationis onde affermare la sospettata lesione del

principio di uguaglianza da parte del successivo art. 186-quater (v.

sentenza n. 200 del 1996 ed ordinanza n. 80 del 1998);

che - nel quadro dell'ampia potestà discrezionale,

ripetutamente riconosciuta da questa Corte al legislatore, riguardo

alla conformazione degli istituti processuali ed alla

differenziazione delle condizioni di accesso all'esecuzione forzata

nei vari tipi di giudizi (cfr. sentenza n. 65 del 1996) - la

denunciata divergenza tra i due paradigmi normativi messi a confronto

andrebbe semmai considerata quale mera disarmonia normativa (sentenza

n. 358 del 1996), tuttavia razionalmente spiegabile proprio in

rapporto alla fisiologica destinazione dell'ordinanza ex

art. 186-quater ad essere riassorbita nella sentenza, ovvero ad

acquistare essa medesima l'efficacia della sentenza impugnabile

sull'oggetto dell'istanza e quindi a divenire, come tale, titolo

idoneo ad iscrivere l'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 cod.

civ.;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 186-quater cod. proc. civ.,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla

Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte