Corte costituzionale

Ordinanza n. 357/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1033 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1997 dalla

Corte d'appello di Milano, iscritta al n. 926 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª

serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza in data 14 ottobre 1997, pervenuta a

questa Corte l'8 novembre 2001, la Corte d'appello di Milano, quale

giudice di rinvio, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3,

primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 1033 del codice civile,

nella parte in cui "non prevede anche l'obbligo di dare passaggio,

analogo a quello dovuto alle condotte di acque, a tubi o ad altri

condotti per la fornitura di gas metano";

che il remittente premette che la Corte di cassazione, con

sentenza n. 11130 del 1992, nel cassare, con rinvio, la sentenza con

la quale era stata accolta la domanda delle attrici ed era stata

costituita una servitù coattiva di "metanodotto" in favore del fondo

delle stesse, ha affermato il seguente principio di diritto: "qualora

non ricorrano le specifiche figure di servitù coattive previste dal

codice civile, negli artt. da 1033 a 1057, ovvero da leggi speciali -

e, nella specie, invocandosi una servitù di "metanodotto", non

legislativamente prevista, si rientrava in tale ipotesi, - non può

essere invocata la disciplina dell'art. 1032 cod. civ. e seguenti,

trattandosi di disposizioni speciali, non estensibili all'infuori dei

casi espressamente considerati";

che, ad avviso del giudice a quo nella interpretazione

imposta dalla Corte di cassazione, l'art. 1033 cod. civ.

contrasterebbe, in primo luogo, con l'art. 3 della Costituzione, in

quanto, essendo identici i "bisogni della vita" soddisfatti

dall'acqua e dall'energia termica in genere, essendo le esigenze di

fruizione dell'una e dell'altra egualmente diffuse nella popolazione,

sussistendo identità di interesse pubblico tra la fruizione in massa

dell'acqua corrente proveniente dal pubblico acquedotto e la

fruizione del gas metano (energia pulita e meno costosa) attinto alla

rete pubblica (meglio controllabile e più idonea, rispetto agli

impianti autonomi, a garantire l'incolumità dei singoli), non

essendo dissimili le opere necessarie alla conduzione dell'acqua e

del gas metano, e non potendosi ormai ravvisare una maggiore

pericolosità delle condutture del gas rispetto a quelle dell'acqua,

attesa l'avanzata tecnologia e le specifiche prescrizioni legislative

di sicurezza delle condutture del metano e dei relativi impianti, il

fatto che siano diversamente tutelate le esigenze di

approvvigionamento dell'acqua e del metano sarebbe lesivo del

principio di eguaglianza;

che la medesima disposizione contrasterebbe altresì con

l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, giacché limiterebbe

diversamente il diritto di proprietà dei singoli, rendendolo

coercibile a fini di utilità sociale solo nel caso dell'acqua e non

anche nel caso del metano.

Considerato che il remittente sollecita una pronuncia con la

quale l'ambito di operatività dell'articolo 1033 del codice civile,

che prevede la costituzione coattiva della servitù di acquedotto,

sia esteso a comprendere la possibilità di costituire coattivamente

la servitù di metanodotto;

che tale richiesta è formulata sulla base del rilievo che

l'energia termica costituirebbe oggi un bisogno della vita al pari

dell'acqua e della ritenuta insussistenza di qualsivoglia componente

di maggior pericolosità nel trasporto attraverso condutture del gas

metano rispetto al trasporto dell'acqua;

che le situazioni poste a raffronto dal giudice a quo non

possono essere ritenute a tal punto omogenee da imporre, quale

soluzione costituzionalmente obbligata, l'estensione della

possibilità di costituire coattivamente anche la servitù di

gasdotto;

che, infatti, pur tenendo conto, come invita a fare il

remittente, del fatto che la distribuzione del gas metano tende ad

intensificarsi sempre più, anche per la molteplicità degli impieghi

di cui tale fonte di energia è suscettibile, vale ad escludere la

prospettata identità di situazioni il rilievo che le utilità

conseguibili dall'impiego del metano, a differenza di quelle connesse

alla utilizzazione dell'acqua, possono essere acquisite anche con

altre fonti di energia; sicché non appare irragionevole la

valutazione che il legislatore ha compiuto allorché ha previsto la

costituzione coattiva della servitù di acquedotto e non anche di

metanodotto;

che alla affermazione di un diritto alla costituzione di

servitù coattiva di metanodotto non può certo pervenirsi

considerando questa quale soluzione necessitata derivante dalla

scelta del legislatore di favorire la diffusione del gas metano;

che, se tale indirizzo legislativo non può essere negato, ed

è anzi ravvisabile in molteplici atti normativi (v., in particolare,

legge 29 settembre 1964, n. 847; legge 28 novembre 1980, n. 784,

art. 11; decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 205, art. 3; decreto

legislativo 23 maggio 2000, n. 164), da esso non è possibile

desumere anche la scelta di un modello coercitivo nella disciplina

dei rapporti tra fondi vicini che solo il legislatore potrebbe

introdurre (come fece a coronamento di un programma di

elettrificazione generalizzato del Paese) e che non può essere

assunto da questa Corte come costituzionalmente vincolato proprio a

causa dell'esistenza di fonti di energia alternative, di modalità

tecniche di approvvigionamento del gas metano diverse dal trasporto

attraverso condutture e, infine, della possibilità di giungere al

medesimo risultato mediante atti di esercizio dell'autonomia privata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 1033 del codice civile,

sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione,

dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte