Sentenza n. 36/1958
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/06/1958 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 86/1942
- art. 4legge 86/1942
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
19 gennaio 1942, n. 86, promosso con ordinanza 13 maggio 1957 del
Pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Ferro Girolamo,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 13
luglio 1957 ed iscritta al n. 68 del Registro ordinanze 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1958 la relazione del
Giudice Aldo Sanduli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Elio Vitucci.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 13 maggio 1957 il Pretore di Firenze sospendeva il
giudizio di opposizione promosso dal dr. Ferro Girolamo, avverso il
decreto penale 31 dicembre 1956 che lo aveva condannato pel reato
previsto dall'art. 4, commi primo e terzo, legge 19 gennaio 1942, n. 86
(gestione di istituto scolastico non autorizzato), e ordinava la
rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione
della questione se l'art. 3 della citata legge - il quale disciplina le
condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di istituti scolastici
privati dell'ordine medio e superiore - sia in contrasto con l'art. 33
Cost., "trattandosi di interpretare la volontà della norma
costituzionale per quanto riguarda l'esistenza di limiti al diritto di
aprire scuole e istituti di educazione, la loro estensione, e la natura
e la portata dei controlli amministrativi cui debba essere sottoposta
la scuola privata (se, ad es., preventivi, come l'autorizzazione di cui
è causa, o successivi)".
È da premettere che il Ferro con decreto del Ministro della
pubblica istruzione 29 novembre 1950 era stato ammesso a sottentrare
nella gestione dell'istituto privato "A. Manzoni" di Firenze, ottenendo
la conferma dell'autorizzazione definitiva allo svolgimento dei corsi
di preparazione ad esami di scuole secondarie già concessa al
precedente gestore con D. M. 30 ottobre 1949. L'autorizzazione
riguardava dunque non l'esercizio di una vera e propria "scuola",
bensì di "corsi" previsti dal secondo comma dell'art. 1 legge citata.
Con decreto 25 novembre 1955, il Ministero, "considerato che da una
ispezione compiuta nel corso dell'anno scolastico 1954 - 55
all'istituto predetto è stato accertato che i locali non presentano i
requisiti di idoneità prescritti dall'art. 3, comma primo, della
legge 19 gennaio 1942, n. 86, e mancano le attrezzature e il materiale
scientifico necessari; considerato che hanno funzionato abusivamente
corsi di preparazione agli esami con orario pomeridiano e serale in
violazione delle disposizioni di cui al comma primo dell'art. 4 della
legge citata; considerato che non è stato organizzato l'ufficio di
segreteria e mancano i registri annuali prescritti dal R.D. 30 aprile
1924, n. 965; considerato che il corpo insegnante, del quale non sono
stati rintracciati i fascicoli personali e i titoli di studio, è
apparso di livello culturale eccessivamente modesto e la scuola non
assolve in alcun modo apprezzabile ai compiti per i quali fu
istituita"; ritenuto tra l'altro "che l'istituto predetto non è più
in condizioni di svolgere i compiti di istruzione e di educazione per i
quali aveva ottenuto la sopracitata autorizzazione ministeriale";
"considerato che sono venuti meno i requisiti obiettivi richiesti
dall'art. 3 legge 19 gennaio 1942, n.86; considerato che ricorrono gli
estremi di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 4 della legge
sopra citata"; disponeva che l'istituto "A. Manzoni" fosse
"definitivamente soppresso con effetto dall'anno scolastico 1954 - 55".
Il dr. Ferro impugnò il decreto ministeriale innanzi al Consiglio
di Stato, chiedendone la sospensione. Ma il Consiglio di Stato con
ordinanza 29 febbraio 1956, n. 27, rigettava la domanda di sospensione.
Siccome l'istituto continuava nondimeno a funzionare, con nota 22
marzo 1956 la Questura di Firenze denunciava al locale Pretore,
unitamente agli insegnanti della scuola, il dr. Ferro: quest'ultimo
per i reati di "esercizio abusivo di professione ed esercizio abusivo
di corso scolastico, di cui all'art. 348 Cod. pen. e art. 4 legge 19
gennaio 1942, n. 86", aggiungendo che "il medesimo dovrà anche
rispondere del reato di cui all'art. 650 Cod. pen."; gli altri soltanto
per i primi due reati.
Il Pretore di Firenze, esclusa l'applicabilità degli artt. 348 e
650 Cod. pen., e ritenuto che il fatto di aver mantenuto in vita
l'istituto scolastico rappresentasse soltanto un illecito
amministrativo. e non un illecito penale, "perché il legislatore non
ha ritenuto opportuno irrogare una sanzione criminale, limitandosi a
disporre la chiusura immediata, da parte dell'autorità di p.s., dei
locali sede di istituti privati, l'autorizzazione per l'apertura dei
quali fosse stata revocata", con decreto 14 aprile 1956 decise "di non
doversi promuovere l'azione penale".
In data 24 ottobre 1956 il Procuratore generale della Repubblica di
Firenze, ricevuta notizia dell'intervenuta archiviazione, invitava
però il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze a
rendersi promotore presso il Pretore dell'azione penale a carico del
Ferro pel fatto di "avere gestito un istituto scolastico malgrado la
disposta revoca della concessa autorizzazione, cioè, per gli effetti
giuridici, senza essere munito di autorizzazione, e quindi in
contravvenzione al disposto dell'art. 4, comma primo, della legge 19
gennaio 1942, n. 86". E a seguito di ciò, il Pretore, procedendo per
disposizione ricevuta il 25 ottobre 1956 dal Procuratore della
Repubblica, emetteva, nei confronti del Ferro, in data 31 dicembre
1956, decreto di condanna "per la contravvenzione di cui all'art. 4,
commi primo e terzo, legge 19 gennaio 1942, n. 86, perché in Firenze
dal 20 dicembre 1955 al 22 marzo 1956 gestiva un istituto scolastico
senza essere munito della prescritta autorizzazione".
In sede di giudizio di opposizione, poi, il Pretore sospendeva il
procedimento e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, con
l'ordinanza di cui si è detto, la quale venne regolarmente notificata
al Presidente del Consiglio dei Ministri il 6 giugno 1957 e comunicata
ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
Per disposizione del Presidente della Corte costituzionale,
l'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio
1957, n. 174.
Nel procedimento instaurato innanzi a questa Corte si è costituito
soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocato gen. dello Stato, con atto d'intervento depositato il 26
giugno 1957.
In questo si afferma che l'art. 33 Cost., rettamente inteso,
legittimerebbe pienamente "l'intervento del legislatore ordinario
affinché l'educazione e l'istruzione della gioventù, fondamentale
interesse dello Stato, non vengano impartite senza un minimo di
garanzie ritenute indispensabili nell'interesse pubblico".
In particolare si fa presente che il riconoscimento costituzionale
di un diritto soggettivo non esclude la possibilità che l'esercizio di
esso venga assoggettato ad autorizzazioni: al riguardo si osserva che,
allorquando la Costituzione ha inteso "precludere alle leggi ordinarie
la possibilità di intervenire in ordine a diritti ritenuti degni di
particolare tutela", lo ha fatto con norme espresse (per. es., artt.
17, 18, 21). Nel caso che interessa, invece, in base al secondo comma
dell'art. 33, al legislatore ordinario sarebbe stato riconosciuto
espressamente un potere in nessun modo circoscritto di limitare
l'esercizio dei diritti previsti dalle disposizioni dell'articolo
stesso. A1 legislatore ordinario non potrebbe quindi esser negata la
possibilità di esigere per la scuola privata particolari condizioni
inerenti all'idoneità dei locali e del personale e alla capacità
finanziaria, come pure di imporre limitazioni per ragioni di moralità
e di ordine pubblico. Appunto nell'ambito di tali imprescindibili
limitazioni si sarebbe contenuta, da un decennio a questa parte, la
prassi amministrativa, trasformando sostanzialmente la valutazione
delle condizioni prescritte dall'art. 3 della legge del 1942 in una
semplice attività di accertamento, e abdicando sostanzialmente a
qualsiasi discrezionalità. Nei quali sensi le disposizioni del citato
articolo sarebbero, oltre che pienamente conformi alla Costituzione,
anche in piena armonia con la tradizione degli ordinamenti scolastici
dello Stato democratico, a partire dalla legge Boncompagni del 1848 e
dalla legge Casati del 1859. Considerato in diritto :
Il Pretore di Firenze, dovendo applicare l'art. 4 della legge 19
gennaio 1942, n. 86, che prevede il reato di esercizio di istituti
d'istruzione privata sprovvisti dell'autorizzazione richiesta dall'art.
3 della stessa legge, ha rimesso a questa Corte la questione della
compatibilità di quest'ultimo articolo - e cioè dell'autorizzazione
da esso prevista - con l'art. 33 della Costituzione.
L'art. 33 si propone di garantire, oltre alla libertà dell'arte e
della scienza, la libertà della istruzione e dell'educazione. Per
quanto riguarda specificatamente l'istruzione, esso assicura, da un
lato, la libertà d'insegnamento (comma primo), e, dall'altro, la
libertà di istituzione e gestione di istituti d'istruzione (c. d.
libertà della scuola) (comma terzo).
Quest'ultima libertà - che è quella che interessa nella presente
controversia - è, per espressa enunciazione della Carta
costituzionale, un diritto, riconosciuto alle persone fisiche e
giuridiche.
Riconoscimento di un diritto da parte di una norma costituzionale
non significa peraltro esclusione dell'ammissibilità di qualsiasi
disciplina dell'esercizio di esso da parte del legislatore ordinario.
Questa Corte ha avuto occasione di affermarlo più volte, a partire
dalla sua prima sentenza. Ogni diritto nasce limitato, in quanto, nel
sistema della civile convivenza, deve armonizzarsi con i diritti altrui
e con le esigenze generali riconosciute. D'onde la possibilità, e
spesso la necessità, che ulteriori norme ne specifichino i limiti e le
condizioni di esercizio. Questa ulteriore potestà normativa, se di
grado diverso, ha però un confine insuperabile, segnato dalla
necessità che il diritto stesso non ne rimanga snaturato attraverso
una compressione o una riduzione del proprio ambito.
In mancanza di limitazioni nella Carta costituzionale (come ad es.
quelle enunciate negli artt. 14,16, 19, 21, 39), normalmente non è
escluso dunque che, in materia di diritti costituzionalmente garantiti,
vengano ammessi dei poteri dell'autorità. Occorre però innanzi tutto
che la potestà così prevista sia vincolata a interessi generali, e
che questi non soltanto non siano incompatibili col diritto garantito,
ma attengano alla medesima sfera (per. es., istruzione), o quanto meno
a sfere (quali la sicurezza, la sanità, la moralità, la fede
pubblica), che, per la loro pertinenza, sia necessario, nell'ordine del
sistema, tener presenti, al fine di evitare un esercizio socialmente
dannoso o pericoloso del diritto garantito. In secondo luogo occorre
che la potestà medesima sia puntualizzata, sì da non lasciare un
margine eccessivamente ampio alla discrezionalità.
Il principio vale anche per la materia dell'istruzione, e in
particolare per il diritto di istituire scuole. Una potestà di
legislazione ordinaria al riguardo risulta, del resto, compresa
nell'ampia formula del secondo comma dell'art. 33 Cost., in base al
quale "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione".
L'istruzione è uno dei settori più delicati della vita sociale,
in quanto attiene alla formazione delle giovani generazioni, le quali,
da un lato perché rappresentano la continuità della Nazione,
dall'altro perché l'inesperienza dell'età le espone maggiormente,
abbisognano di più intensa protezione. Il diritto di istituire e
gestire scuole private è dunque di quelli sui quali la cura dello
Stato deve esercitarsi in modo più assiduo, con studio degli interessi
- di natura non soltanto educativa e culturale - dei singoli e della
collettività. E naturale quindi che, per tradizione, il patrio
legislatore se ne sia preoccupato e continui a preoccuparsene.
Per quanto però riguarda l'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n.
86, denunciato in questa sede, la Corte lo ritiene inficiato da
illegittimità costituzionale.
Il primo comma dell'articolo, il quale indica le condizioni
oggettive alle quali il rilascio dell'"autorizzazione" all'apertura di
istituti privati è subordinata, dispone che, anche in presenza di
quelle condizioni, l'autorità amministrativa "può" concedere o non
concedere l'autorizzazione. In evidente contrasto con la secolare
tradizione, la norma condiziona dunque l'apertura di istituti privati
d'istruzione a un provvedimento di discrezionalità pressoché
illimitata nell'an; tanto che la giurisprudenza amministrativa ha
addirittura ritenuto di poterlo definire come concessione. Una sì
radicale riforma si inquadra perfettamente nel clima politico nel quale
venne realizzata. Venne allora istituito un apposito ente pubblico
(Ente naz. per l'insegnamento medio, successivamente denominato Ente
naz. per l'insegnamento medio e superiore: E.N.I.M.S.) col compito
essenziale "di portare una fondamentale unità didattica, educativa e
politica negli istituti privati d'istruzione media" (D.L. 3 giugno
1938, n. 928, art. 1): vale a dire con l'intento di inserire
rigidamente nel regime del tempo anche la scuola privata. E ad esso fu
affidata la vigilanza sugli istituti d'istruzione privata, e, tra
l'altro, il rilascio dell'"autorizzazione" di cui forma oggetto la
presente controversia (artt. 1 e 3 legge 19 gennaio 1942, n. 86). In
tale clima, e data la funzione assegnatagli, si spiegava perfettamente
il carattere latamente discrezionale del provvedimento.
Un simile sistema, conservato, nonostante la soppressione
dell'E.N.I.M.S. (d.lg. 24 maggio 1945, n. 412, art. 4), anche dopo la
caduta del regime che lo aveva instaurato, è però inconciliabile col
contenuto che la Costituzione repubblicana riconosce alla libertà
della scuola. Questo diritto non esclude né limiti - quali l'esigenza
di particolari requisiti soggettivi e oggettivi pel suo esercizio -,
né controlli (successivi o preventivi). Tuttavia, perché esso non
resti snaturato, è indispensabile che ogni limitazione venga contenuta
nei rigorosi confini di cui sopra si è detto. I quali risultano
violati in radice dalla necessità di un provvedimento autorizzativo di
discrezionalità pressoché illimitata nell'an.
Pertanto dell'art. 3 della legge (che prescrive l'autorizzazione),
e conseguentemente dei primi tre commi dell'art. 4 (che prevedono il
divieto dell'apertura di istituti non autorizzati e le misure
amministrative e penali da adottare nel caso di attivazione di istituti
non autorizzati), deve esser dichiarata l'illegittimità
costituzionale.
Né deve preoccupare la gravità della carenza, che in tal modo
viene a determinarsi in un delicato settore dell'ordinamento. Dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, gli organi responsabili della
funzione legislativa hanno preso infatti varie iniziative per la
riforma della materia alla luce delle istituzioni democratiche: è
pertanto da ritenere che si provvederà con la auspicabile
sollecitudine ad eliminare la lacuna provocata dalla non aderenza alla
Costituzione della disciplina oggi in vigore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 nonché dei
commi primo, secondo e terzo dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942,
n. 86, in riferimento all'art. 33 della Costituzione; salva l'ulteriore
disciplina legislativa della materia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte