Sentenza n. 36/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/02/1975 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 77legge 648/1950
- art. 75legge 313/1968
applicata al caso
- art. 75legge 648/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 77
della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dell'art. 75 della legge 18 marzo
1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di
guerra), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 maggio 1972 dalla Corte dei conti -
sezione V pensioni di guerra - sul ricorso di Donati Bruno, iscritta al
n. 380 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973;
2) ordinanza emessa il 16 maggio 1973 dalla Corte dei conti -
sezione III pensioni di guerra - sul ricorso di Catanuto Ignazio,
iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.
Visto l'atto di costituzione di Catanuto Ignazio;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti;
udito l'avv. Nino Gaeta, per Catanuto Ignazio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto 15 marzo 1962 il Ministero del tesoro negava a
Donati Bruno la pensione indiretta di guerra per la morte del fratello
Pietro, sul rilievo che il richiedente, maggiorenne, era divenuto
inabile a qualsiasi proficuo lavoro in epoca successiva alla morte del
padre al quale era già stata attribuita la predetta pensione.
In sede di esame del ricorso proposto dall'interessato avverso tale
decreto la Corte dei conti, sezione V giurisdizionale, ha sollevato di
ufficio la questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 77 della legge 10 agosto
1950, n. 648, e 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente
alla parte in cui stabiliscono che la pensione indiretta di guerra è
concessa ai collaterali maggiorenni del militare deceduto per causa di
servizio di guerra o del civile deceduto per atto di guerra, solo
quando la loro inabilità a qualsiasi proficuo lavoro sussista alla
data di morte dei predetti oppure al momento in cui dovrebbe in loro
favore devolversi la pensione indiretta già liquidata al padre o alla
madre.
Ad avviso del giudice a quo le norme impugnate, col richiedere la
sussistenza del requisito di inabilità ad una certa data, creerebbero
una disparità di trattamento dei collaterali rispetto ai genitori per
i quali, invece, l'inabilità è riferibile a qualsiasi momento (artt.
71 legge n. 648 del 1950 e 64 legge n. 313 del 1968). E tale disparità
di trattamento sarebbe ancor più evidente ed ingiustificata rispetto
agli assimilati (allevatori, matrigna e patrigno) che sono soggetti di
diritto pensionistico estranei alla famiglia.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito.
2. - Questione in tutto identica a quella testé enunciata è stata
sollevata dalla III sezione giurisdizionale della Corte dei conti con
ordinanza 16 maggio 1973 emessa in sede di esame del ricorso proposto
da Catanuto Ignazio avverso il decreto con cui il Ministro del tesoro
respingeva la sua domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta per
la morte in guerra del fratello Pietro, sul rilievo che l'inabilità
allegata dal richiedente non sussisteva alla data di morte del genitore
al quale era stata in precedenza già devoluta la pensione suddetta.
Si osserva nell'ordinanza che nel corrispondere la pensione
indiretta agli aventi diritto, secondo un ordine di precedenza fissato
dalla legge, lo Stato adempie ad un obbligo alimentare verso i
congiunti bisognosi del caduto. Non si vede perché quest'obbligo che
vale per genitori, assimilati e collaterali inabili ad una certa data
non debba valere anche nei confronti di fratelli e sorelle del caduto
che diventano inabili in momento successivo a quello fissato dalle
norme impugnate.
Tali norme, ad avviso del giudice a quo, attuerebbero una
discriminazione anche nell'ambito della stessa categoria dei
collaterali facendo distinzione fra loro a seconda del tempo in cui
diventano inabili.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita soltanto la
parte Ignazio Catanuto, rappresentata e difesa dall'avv. Nino Gaeta,
il quale, nelle deduzioni depositate in cancelleria, conclude per la
fondatezza della proposta questione rilevando che le ragioni
d'incostituzionalità si compendiano essenzialmente nella
disuguaglianza di trattamento risultante dalle disposizioni sui diritti
alla riversibilità delle pensioni di guerra, che non coincide con la
tradizionale disciplina legale degli alimenti ex art. 433 cod. civ.,
nonché con le restrizioni delle condizioni del collaterale rispetto
agli estranei. Considerato in diritto :
1. - due giudizi opportunamente riuniti, vengono decisi con unica
sentenza poiché identica è la questione di legittimità
costituzionale che con essi viene proposta. Secondo le ordinanze gli
artt. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 75 della legge 18 marzo
1968, n. 313, sarebbero in contrasto col principio di uguaglianza,
enunciato dall'art. 3 Cost., nella parte in cui - disponendo che la
pensione indiretta di guerra è concessa ai collaterali maggiorenni
inabili a proficuo lavoro solo quando l'inabilità sussista alla data
del decesso del militare o del civile oppure intervenga anche dopo la
suddetta data, ma prima che raggiungano la maggiore età o prima del
giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già
liquidata al padre o alla madre - dette norme escludono dal diritto
alla pensione i collaterali maggiorenni divenuti inabili
successivamente agli eventi suddetti.
2. - La questione proposta è fondata.
La pensione indiretta di guerra dei membri della famiglia di
origine del militare o del civile deceduto ha un innegabile carattere
alimentare in quanto, per la concessione della stessa, la legge esige
che a tali soggetti, in conseguenza della morte del militare o del
civile, siano venuti a mancare i necessari mezzi di sussistenza.
Nella concreta disciplina di tale condizione, però, il legislatore
non ha posto sullo stesso piano questi soggetti, ma ha assicurato ai
genitori un trattamento più favorevole rispetto a quello dettato per i
collaterali. La legge infatti stabilisce che la pensione è concessa al
padre che abbia compiuto 58 anni di età o sia inabile a qualsiasi
proficuo lavoro, nonché alla madre vedova - prescindendo dalle
condizioni di età o inabilità - ; in tutto simile è il trattamento
fatto dal legislatore alla categoria degli assimilati ai genitori,
ossia agli allevatori, al patrigno e alla matrigna (cfr. artt. 71 legge
n. 648 del 1950 e 64 legge n. 313 del 1968). Per i collaterali, invece,
il riconoscimento del diritto a pensione è stato subordinato ad un
requisito d'inabilità che deve sussistere a date di riferimento ben
precise: ossia al momento della morte del militare o del civile, o
prima del raggiungimento della maggiore età o, infine, prima del
giorno dal quale dovrebbe devolversi al collaterale maggiorenne la
pensione già liquidata al padre o alla madre (artt. 77 legge n. 648 e
75 legge n. 313). Dal beneficio pensionistico restano conseguentemente
esclusi i fratelli e le sorelle maggiorenni del caduto che siano
divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro in una data successiva a
quella stabilita dalle impugnate norme.
3. - L'esame di questa disciplina pone in evidenza che il
trattamento riservato ai collaterali maggiorenni è deteriore rispetto
a quello previsto per i genitori ed i soggetti a questi assimilati
(allevatori, patrigno e matrigna) per i quali il requisito della
inabilità non è ancorato ad alcun specifico momento o evento. La
difformità di trattamento è ancor più evidente rispetto agli
assimilati ove si consideri che essi, non essendo legati da vincoli di
sangue col militare o civile deceduto, seguono i membri della famiglia
originaria e quindi anche i collaterali nell'ordine di vocazione
stabilito dalla legge per l'attribuzione del diritto alla pensione.
Le norme denunciate attuano peraltro una evidente discriminazione
nell'ambito della stessa categoria dei collaterali giacché, se la
legge collega il riconoscimento del diritto a pensione alla presenza di
un reale stato di bisogno e se questo discende dall'inabilità a
qualsiasi proficuo lavoro, nessuna razionale giustificazione può
attribuirsi alla operata distinzione fra collaterali a seconda del
momento in cui il requisito di invalidità insorga.
Nessuna obbiettiva diversità di situazioni riesce invero a
scorgersi tra i collaterali che siano inabili a proficuo lavoro alle
date indicate dalle norme in esame e quelli che lo diventino in un
momento successivo ricorrendo in entrambi i casi il requisito dello
stato di bisogno che il legislatore ha assunto a presupposto
indispensabile per la concessione del trattamento pensionistico di
guerra.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 77 della legge
10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle
pensioni di guerra", e del corrispondente art. 75 della successiva
legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui su
ordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e
sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla
condizione che l'inabilità sussista alla data del decesso del militare
o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di
raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe
devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla
madre.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte