Sentenza n. 36/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1982 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 25 novembre 1977 dall'Assemblea regionale siciliana recante
"Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 26 maggio 1973, n. 24
"Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della
scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori " ", promosso con
ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
notificato il 3 dicembre 1977, depositato in cancelleria il 12 dicembre
successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1977.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e
l'avvocato Giuseppe Fazio, per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto notificato il 3 dicembre 1977 il Commissario dello Stato
per la Regione siciliana proponeva ricorso avverso la legge approvata
il 25 novembre 1977 dall'Assemblea regionale siciliana, con la quale
venivano apportate talune modifiche ed aggiunte alla precedente legge
regionale 26 maggio 1973, n. 24 avente ad oggetto "provvedimenti per
assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo
e delle scuole medie superiori". Con l'art. 1, primo comma, della legge
- che riproduce nella stessa formulazione l'art. 1 della legge n. 24
del 1973 - viene assicurato agli alunni di tali scuole il trasporto
gratuito qualora siano costretti a servirsi di un mezzo pubblico di
trasporto per frequentare fuori dal Comune o frazione diversa dello
stesso Comune una scuola statale o parificata, a condizione che non
esista nel Comune o frazione di residenza la corrispondente scuola
statale. Escludendo implicitamente dal servizio gli alunni che
preferiscono frequentare scuole private non autorizzate a rilasciare
titoli di studio riconosciuti dallo Stato, tale disposizione, ad avviso
del ricorrente, si porrebbe in contrasto con l'art. 33 della
Costituzione. Questa norma, invero, garantendo la libertà di
insegnamento e la facoltà di istituire scuole ai soggetti privati e,
correlativamente, il diritto dei singoli fruitori dell'istruzione di
scegliere il tipo di scuola preferita, comporterebbe anche il divieto
di frapporre ostacoli di fatto al libero esercizio di tale facoltà di
scelta. Né potrebbe aver rilievo che il diritto di istituire scuole è
riconosciuto dall'art. 33 Cost. ai privati purché non comporti oneri a
carico dello Stato (o di altri enti pubblici), in quanto "nel caso in
esame l'intervento regionale non è diretto a sostenere l'iniziativa
privata nel settore dell'insegnamento, ma piuttosto intende apprestare
un servizio sociale destinato a rimuovere eventuali ostacoli di
carattere economico che possano impedire a tutti gli utenti di accedere
alla istruzione". Sotto altro profilo, la disposizione comporterebbe
violazione dell'art. 3 Cost., determinando una disparità di
trattamento tra i cittadini in ordine al concreto esercizio della
suddetta facoltà di scelta.
Anche la disposizione di cui al terzo comma dello stesso art. 1 -
la quale, innovando rispetto alla precedente legge n. 24 del 1973,
esclude dal beneficio del trasporto gratuito gli alunni che frequentano
scuole, convitti ed istituti con tasse annuali di frequenza superiori a
L. 250.000 e gli alunni convittori in istituti con rette a proprio
carico superiori a lire 700.000 annue è, a parere del Commissario
dello Stato, costituzionalmente, illegittima.
Rispetto alla scuola dell'obbligo, sarebbe violato il principio
della gratuità di questa contenuto nell'art. 34, secondo comma, Cost.,
costituendo il suddetto beneficio del trasporto gratuito - come si
desume dalla stessa norma impugnata - un mezzo necessario per attuare
in concreto tale precetto costituzionale ed essendo la gratuità
dell'istruzione obbligatoria sancita indipendentemente dalle condizioni
economiche degli utenti.
Rispetto alle scuole medie superiori, l'esclusione dal trasporto
gratuito di chi versa una retta di frequenza o di mantenimento
superiore ad un determinato importo - peraltro non rivelatore, ad
avviso del ricorrente, di un particolare stato di agiatezza economica
del nucleo familiare cui appartiene l'allievo - limiterebbe la facoltà
di scegliere il tipo di scuola garantita dall'art. 33 Cost..
Il Presidente della Regione siciliana, costituitosi a mezzo
dell'avvocato Giuseppe Fazio, chiedeva il rigetto del ricorso.
Rilevava innanzitutto che l'impugnativa dell'art. 1, primo comma, della
legge era tardiva e perciò di dubbia ammissibilità, essendosi con
detta norma riprodotto letteralmente il corrispondente art. 1 della
legge n. 24 del, 1973 - già operante da oltre 4 anni e non impugnata a
suo tempo - con la sola eliminazione dell'inciso: "nei limiti dello
stanziamento previsto dall'art. 6" che ne riduceva la portata
finanziaria. L'eventuale accoglimento della censura, perciò, "non
potrebbe avere incidenza alcuna negli interventi regionali, che
tornerebbero ad essere legittimati dalla precedente norma nuovamente in
vigore".
Ma, a parte ciò, la disposizione, ad avviso del resistente, non
lede in alcun modo né la libertà di insegnamento né il diritto
all'istruzione. Al contrario, l'aver assicurato "la possibilità
materiale, per alunni in linea di massima meno abbienti, di frequentare
la scuola statale o quella il cui titolo è riconosciuto dallo Stato
costituisce un intervento rivolto a garantire la possibilità di
ricorrere ad un tipo di scuola del cui risultato lo Stato si rende
garante sia sotto il profilo della validità intrinseca dei titoli
stessi sia sotto il profilo dell'assoluta libertà ideologica
dell'insegnamento, il che contribuisce a rendere più effettivo il
diritto allo studio e la libertà di scelta della scuola". Questa
libertà, d'altra parte, non può ritenersi menomata da un intervento
finanziario che escluda la scuola meramente privata: ché anzi l'art.
33, terzo comma, Cost. "addirittura nega il diritto all'istituzione di
scuole private qualora ciò avvenga con l'assunzione di oneri da parte
dello Stato". Del resto, trattandosi di intervento di assistenza
scolastica che si riflette anche nel campo dell'istruzione secondaria,
in cui la competenza legislativa regionale è solo eventuale, ben
potrebbe lo Stato ridisciplinare la materia sino a coprire l'intero
settore dell'istruzione.
Quanto all'innovazione introdotta con il terzo comma dell'art. 1
della legge, il resistente osservava che la disposizione mira a rendere
compatibile l'assistenza scolastica con una linea generale di
interventi in campo sociale dettata dalle disponibilità finanziarie
della Regione; e che, d'altra parte, dai dati statistici è agevole
desumere che chi frequenta scuole private pagando rette elevate
appartiene ad una categoria di soggetti aventi una capacità economica
superiore alla media. Escludere - come pretende il ricorrente - il
valore probante di tali indici esteriori di agiatezza equivarrebbe a
ritenere incostituzionali "tutte quelle norme tributarie le quali,
colpendo la ricchezza nel suo manifestarsi, impongono tributi più
elevati per il consumo di beni non necessari".
Per altro verso, essendo l'attuazione del principio di gratuità
dell'istruzione obbligatoria un dovere primario dello Stato-persona, un
limitato intervento regionale in questo campo non può dirsi in
contrasto con tale principio, giovando anzi ad agevolarne la
realizzazione.
Escluse pertanto, anche alla stregua dei principi affermati dalla
Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 7 del 1967 e 106 del 1968), le
pretese violazioni degli artt. 33 e 34 Cost., viene meno, ad avviso del
resistente, il presupposto sul quale è stato fondato il presunto
contrasto della norma impugnata con l'art. 3 Cost. Considerato in diritto :
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha
tempestivamente impugnato, in via di azione, ex art. 28 dello Statuto
regionale siciliano, l'art. 1, primo e terzo comma, della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 25
novembre 1977.
La delibera legislativa in questione - che, in pendenza del
presente ricorso, ex art. 29 dello statuto regionale siciliano, decorsi
i termini ivi previsti, è stata promulgata dal Presidente regionale e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 14
gennaio 1978, n. 2, divenendo così la legge regionale siciliana 13
gennaio 1978, n. 1 - ha per oggetto "Modifiche ed aggiunte alla legge
regionale 26 maggio 1973, n. 24: Provvedimenti per assicurare il
trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole
medie superiori".
L'art. 1 della legge impugnata così testualmente recita:
"L'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 è sostituito
dal seguente:
"La Regione siciliana assicura il trasporto gratuito agli alunni
della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori costretti a
servirsi di un mezzo pubblico di trasporto per frequentare fuori dal
Comune o frazione diversa dello stesso Comune una scuola statale o
autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato
qualora non esista nel Comune o frazione di residenza la corrispondente
scuola statale.
Hanno diritto altresì alle provvidenze previste dalla presente
legge gli alunni che frequentano gli Istituti per ciechi o per
ipodotati, statali, regionali e comunali o comunque autorizzati a
rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge gli alunni che
frequentano scuole, convitti ed istituti con tasse annuali di frequenza
superiori a lire 250.000 e gli alunni convittori in istituti con rette
a carico dello Stato, della Regione o di altri enti e, se a proprio
carico, superiori a lire 700.000 annue.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilate
alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali"."
Raffrontando il testo sopra riprodotto con quello dell'art. 1
della legge regionale siciliana n. 24 del 1973 si ricava che il primo
si differenzia dal secondo per l'omissione, nel primo comma, identico
nel resto, dell'inciso "nei limiti dello stanziamento dell'art. 6"
nonché per l'aggiunta di un terzo e di un quarto comma.
Rispetto al testo sostitutivo dell'art. 1, il Commissario dello
Stato dubita della legittimità costituzionale:
a) del primo comma, nella parte in cui esclude dal trasporto
gratuito, assicurato agli alunni costretti a servirsi del mezzo
pubblico di trasporto per frequentare la scuola dell'obbligo o le
scuole medie superiori fuori del Comune o della frazione di comune di
residenza - non dotati delle corrispondenti scuole statali - quegli
alunni che intendono frequentare scuole private non autorizzate a
rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato;
b) del terzo comma "nella parte in cui esclude dal beneficio" del
trasporto gratuito "gli alunni che frequentano scuole, convitti e
istituti con tasse annuali di frequenza a proprio carico".
I disposti della legge regionale, nelle parti denunziate,
contrasterebbero con gli artt. 3, 33, primo e terzo comma, e 34,
secondo comma, Cost..
2. - Il ricorso, contrariamente a quanto adombra la difesa della
Regione siciliana, è certamente ammissibile anche per la parte
concernente il primo comma dell'art. 1 della legge approvata il 25
novembre 1977. Infatti, una dichiarazione di fondatezza della questione
proposta dal Commissario dello Stato, che investe solo parzialmente
tale disposto di legge, non potrebbe ridare efficacia alla
corrispondente norma della legge regionale siciliana n. 24 del 1973,
contestualmente abrogata. Non è poi condivisibile l'opinione per cui
il ricorso, sarebbe, per questa parte, tardivamente proposto, dato il
contenuto meramente ripetitivo delle disposizioni della legge regionale
oggi denunziata, rispetto a quello della precedente legge regionale,
non impugnata in termini. Questa Corte, già con la sentenza n. 44 del
1957, ha escluso "che nei giudizi di legittimità costituzionale, anche
se proposti in via principale, possano avere rilievo istituti come
quelli dell'inammissibilità del ricorso per acquiescenza e per il
carattere confermativo del provvedimento impugnato" e tale giudizio
deve essere confermato. Neppure si versa in uno di quei "determinati
casi", cui ha fatto riferimento la sentenza ora citata, nei quali "un
giudizio si istituisce inutiliter, in quanto la mancata impugnazione di
norme precedenti rende vana l'impugnazione di norme successive".
Infatti la delibera legislativa, che comporta novazione dei
corrispondenti disposti della precedente legge regionale, è impugnata
soltanto in parte qua, chiedendosi alla Corte una pronuncia
sostanzialmente additiva, e tanto basta per escludere l'inutilità del
giudizio.
3. - Le questioni proposte dal Commissario del Governo non sono,
peraltro, fondate.
La legge regionale parzialmente impugnata muove dal presupposto che
nei comuni e nelle frazioni di comuni ove risiedono gli alunni della
scuola dell'obbligo o delle scuole medie superiori non esistano le
corrispondenti scuole statali (art. 1, primo comma). Soltanto in questo
caso la Regione assicura il trasporto di tali soggetti, "con il mezzo
più economico" alla "più vicina" scuola statale o autorizzata a
rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, mentre "per le
località non servite regolarmente da mezzi pubblici di linea" sono
previsti contribuiti mensili a carico dei comuni (ibidem, art. 2).
La normativa in esame nel primo comma impugnato riproduce la
medesima dizione usata in precedenza dal legislatore nazionale (legge
24 luglio 1962, n. 1073, art. 34; legge 31 ottobre 1966, n. 942, art.
14; legge 7 luglio 1970, n. 599, art. 1). Secondo il ricorrente, essa
si porrebbe in contrasto con l'art. 33, primo e terzo comma, Cost.,
perché, escludendo implicitamente dalla provvidenza regionale "gli
alunni che preferiscono frequentare scuole diverse da quelle statali o
parificate"determinerebbe "di fatto un ostacolo al libero esercizio
della facoltà di scelta della scuola".
È agevole riconoscere che, fuori discussione la libertà di
insegnamento e la libertà di istituire scuole ed istituti di
educazione senza oneri per lo Stato, neppure è intaccata la
corrispondente libertà di scelta del tipo di scuola preferito. Invero
dalla garanzia costituzionale di questa come di altre libertà (si
pensi alla libertà religiosa o a quella di associazione) non può
certo dedursi l'obbligo della Repubblica di assumersi gli oneri
eventualmente necessari per esercitarla, mentre non può correttamente
sostenersi che sia la legge - nella specie regionale - a determinare un
ostacolo di fatto nel momento in cui se ne lamenta la mancata rimozione
ad opera della legge stessa.
Assume ancora il ricorrente che la disposizione in esame
determinerebbe "una disparità di trattamento tra cittadini in ordine
al concreto esercizio di una facoltà riconosciuta dalla Costituzione".
Ma la libertà di scelta implica in tal caso una opzione fra situazioni
assai differenziate, non solo intrinsecamente ma per i diversi obblighi
che gravano sulla Regione in particolare e sulla Repubblica in genere,
a fronte delle scuole statali (nonché delle scuole autorizzate a
rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato) e a fronte delle
scuole private di ogni altro tipo. Pertanto difettano quell'identità o
quell'omogeneità dei termini messi a raffronto indipendentemente dalle
quali non è ipotizzabile la violazione dell'art. 3 Cost.
4. - Infine, il ricorrente impugna il terzo comma dell'art. 1 che
esclude dal beneficio del trasporto gratuito "gli alunni che
frequentano scuole, convitti ed istituti con tasse annuali di frequenza
superiori a L. 250.000 e gli alunni convittori in Istituti con retta a
carico dello Stato, della Regione o di altri enti e, se a proprio
carico, superiori a L. 700.000 annue".
Secondo il Commissario del Governo, questo disposto della legge
regionale violerebbe l'art. 34, secondo comma, Cost., per quanto
attiene alla frequenza della scuola dell'obbligo, perché il precetto
costituzionale la vuole gratuita "indipendentemente dalla condizione
economica degli utenti"; mentre, per quanto concerne la frequenza delle
scuole medie superiori l'esclusione degli alunni che versano una
determinata tassa o retta annuale di frequenza limiterebbe la facoltà
di scegliere il tipo di scuola preferito, in violazione dell'art. 33
Cost.
Con riferimento al primo dei due parametri costituzionali qui
invocati è decisiva la considerazione, formulata peraltro dallo stesso
ricorrente, che la normativa regionale qui censurata opera in materia
di assistenza scolastica, distinta, anche se strettamente collegata, da
quella, dell'istruzione (cfr. sentenze nn. 7 del 1967 e 106 del 1968) e
concernente "tutte le strutture i servizi e le attività destinate a
facilitare... l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché per gli
studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione
degli studi" (art. 42, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
Il compito di facilitare, per poterlo rendere effettivo, il diritto
allo studio ed all'istruzione mediante l'adozione di idonee misure
strumentali spetta alla Repubblica e quindi, lo Stato, la Regione e gli
enti locali sono chiamati ad intervenire nel quadro di un impegno
coordinato, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ma anche
entro i limiti consentiti dalle risorse di cui rispettivamente
dispongono.
E poiché si tratta di rimuovere, per l'aspetto che qui rileva, un
ostacolo di ordine economico - rappresentato dalla spesa per il
trasporto - non è irragionevole desumere dalla libera scelta
dell'interessato, implicante la corresponsione di tasse di frequenza o
rette di un determinato ammontare per fruire di un servizio scolastico
cui è possibile accedere anche gratuitamente, quella disponibilità di
mezzi che legittima, sul piano costituzionale e nell'ambito
dell'intervento regionale, l'esclusione dalla provvidenza in esame.
A maggior ragione le stesse considerazioni valgono a confutare le
censure mosse dal ricorrente, con riferimento all'articolo 33 Cost. per
quanto concerne le scuole medie superiori.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
del primo e terzo comma dell'art. 1 della legge regionale siciliana 13
gennaio 1978, n. 1, (approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25
novembre 1977), sollevate, con riferimento agli artt. 3, 33 e 34 Cost.,
dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte