Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dal Pretore

di Perugia - Sezione distaccata di Città di Castello, nel

procedimento penale a carico di Franciosa Vincenzo ed altro, iscritta

al n. 380 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Perugia, sezione distaccata di Città

di Castello, con ordinanza 25 maggio 1989 - emessa nel corso di un

procedimento penale a carico di Franciosa Vincenzo e Caterino Angelo,

imputati del reato di cui all'art. 707 del codice penale perché,

essendo stati già condannati per delitti determinati da motivi di

lucro, erano stati co'lti in possesso d'una chiave inglese, atta ad

aprire o a sforzare serrature, della quale non giustificavano

l'attuale destinazione - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 707 del codice penale, in riferimento agli

artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, 3, primo comma, e 27,

terzo comma, Cost.;

che, invero, secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata

contrasterebbe innanzitutto con l'art. 25, secondo comma, Cost. nella

parte in cui non precisa le caratteristiche che dovrebbero avere gli

"strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature" in essa

contemplati, così rendendo incerto il precetto penale ed attribuendo

al giudice un'eccessiva discrezionalità;

che, in secondo luogo, la medesima disposizione contrasterebbe

con l'art. 24, secondo comma, Cost., poiché, con l'imporre, a chi si

trova nelle condizioni soggettive previste, di giustificare la

destinazione a scopo lecito delle cose, stabilirebbe in realtà

un'inversione dell'onere della prova, così vanificando il diritto

dell'imputato di non rispondere all'interrogatorio;

che, secondo il giudice a quo alla predetta vanificazione non

sopperisce la possibilità che la giustificazione del possesso si

ricavi dalle prove fornite dalla difesa tecnica dell'imputato o

raccolte ex officio dal giudice;

che, in terzo luogo, l'art. 707 del codice penale contrasterebbe

con l'art. 3, primo comma, Cost., poiché determinerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che sono

pregiudicati per delitti contro il patrimonio e tutti gli altri

soggetti, incriminando soltanto per i primi una vera e propria

attività preparatoria di delitti in ragione di pretese esigenze di

prevenzione;

che, infine, l'art. 707 del codice penale contrasterebbe con

l'art. 27, terzo comma, Cost., poiché la pena in esso prevista,

unitamente alla possibilità di applicare l'arresto in flagranza e

d'irrogare la misura di sicurezza della libertà vigilata, sarebbe

eccessivamente ed irrazionalmente afflittiva e quindi ispirata non

alla funzione rieducativa costituzionalmente assegnata alla pena

bensì ad intenti repressivi, che danno per certo che le pene

precedentemente espiate non abbiano raggiunto l'effetto della

rieducazione del condannato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata;

Considerato che l'eccezione d'inammissibilità della questione per

difetto di motivazione sulla rilevanza, sollevata dall'Avvocatura

dello Stato, non può essere accolta giacché, avendo il giudice a

quo precisato che nella specie gli imputati non hanno giustificato la

destinazione degli strumenti di cui sono stati trovati in possesso,

agli stessi imputati andrebbero applicate, senza la dichiarazione

d'incostituzionalità dell'art. 707 del codice penale, le sanzioni

previste dallo stesso articolo;

Considerato, in ordine ai dedotti profili di contrasto con gli

artt. 3, primo comma e 24, secondo comma Cost., che identiche

questioni sono state ritenute non fondate da questa Corte con

sentenza n. 236 del 1975 e manifestamente infondate con ordinanza n.

146 del 1977 (cfr. anche sentenze n. 110 del 1968 e n. 14 del 1971) e

che non sono stati prospettati, in questa sede, motivi nuovi o che

possano comunque indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza;

Considerato, in ordine al profilo di contrasto con l'art. 27,

terzo comma, Cost., che analoghe questioni sono state dichiarate non

fondate con sentenze di questa Corte n. 110 del 1968 e n. 14 del

1971, le quali hanno affermato che il precetto costituzionale sulla

funzione rieducativa della pena non può essere invocato per

escludere la legittimità di norme contravvenzionali, quali quelle

contenute negli artt. 707 e 708 del codice penale, il cui oggetto

specifico della tutela è la prevenzione di taluni delitti contro il

patrimonio;

che, d'altra parte, la pena prevista dall'art. 707 del codice

penale, considerando anche i particolari presupposti soggettivi

richiesti per la sua applicazione, non può certamente ritenersi

eccessivamente ed irrazionalmente afflittiva, tanto da avere

unicamente scopo repressivo e da non potere addirittura svolgere

alcuna funzione rieducativa (cfr. anche l'ordinanza n 270 del 1984,

la quale ha ritenuto che la contravvenzione di cui all'art. 707 del

codice penale non è incongruamente ed eccessivamente sanzionata

rispetto ai delitti di furto e di danneggiamento);

Considerato, in ordine al profilo di contrasto con l'art. 25,

secondo comma, Cost., che l'art. 707 del codice penale, nel

sanzionare, per determinati soggetti, il possesso ingiustificato

anche di "strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature" non

contiene una previsione generica ed indeterminata bensì pone un

divieto di possesso di arnesi individuabili con esattezza attraverso

l'indicazione della loro attitudine funzionale ad aprire o sforzare

serrature;

che, pertanto, nel determinare se un dato strumento abbia

l'idoneità a perseguire la finalità indicata, il giudice non fa

altro che esercitare il normale compito ermeneutico ad esso

istituzionalmente demandato (secondo la costante giurisprudenza di

questa Corte, è legittimo, per la descrizione del fatto-reato, l'uso

di espressioni meramente indicative o di comune esperienza, in quanto

non impongono al giudice oneri esorbitanti dalla normale opera

ermeneutica: cfr. le sentenze nn. 27 del 1961, 7 del 1965, 191 del

1970, 42 del 1972, 188 del 1975, 49 del 1980, 70 del 1982, 247 del

1989 e le ordinanze n. 156 e 169 del 1983, 5 e 84 del 1984, 75 del

1985, 159 del 1986);

che, di conseguenza, la sollevata questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 707 del codice penale sollevata, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo

comma, e 27, terzo comma, Cost., dal Pretore di Perugia, sezione

distaccata di Città di Castello, con ordinanza del 25 maggio 1989.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte