Corte costituzionale

Ordinanza n. 360/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni

di immobili urbani), come sostituito dall'art. 1 del decreto legge 9

dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di

locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di

abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso

con ordinanza emessa il 30 giugno 1988 dal Pretore di Bari nel

procedimento civile vertente tra Candela Domenico e l'I.N.A.,

iscritta al n. 747 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel procedimento civile promosso da Candela

Domenico, conduttore di un immobile destinato ad ufficio, contro il

locatore Istituto Nazionale delle Assicurazioni, diretto ad ottenere

la determinazione della indennità per la perdita dell'avviamento, il

Pretore di Bari, con ordinanza del 30 giugno 1988 (R.O. n. 747 del

1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, come

sostituito dall'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832,

convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli

artt. 42 e 3 della Costituzione in quanto, imponendosi al locatore,

che intenda recedere dalla locazione, la corresponsione in modo

automatico di una indennità commisurata al canone offerto dal

locatario o, in difetto di offerta, al canone di mercato e sganciata

completamente dall'avviamento, si crea una specie di premio o di

buonuscita ingiustificata, si impone al locatore non abbiente un

rinnovo forzato della locazione e si crea una irragionevole

disparità di trattamento tra locatori abbienti e non abbienti;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (ordinanza n. 263

del 1989) la questione manifestamente inammissibile in quanto la

norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima

(sentenza n. 882 del 1988) e, quindi, è stata espunta

dall'ordinamento;

che non vi sono motivi o ragioni nuove e diverse che possono

fondare un mutamento della decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), come sostituito dall'art. 1 del decreto legge 9 dicembre

1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di

immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito

nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 3 e 42

della Costituzione, perché già dichiarato costituzionalmente

illegittimo con sentenza n. 882 del 1988, sollevata dal Pretore di

Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:360 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte