Corte costituzionale

Ordinanza n. 361/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 113, secondo

comma (come modificato dall'art. 3, della legge 30 luglio 1984, n.

399: Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del

pretore), 44 e 45 del codice di procedura civile, promosso con

ordinanza emessa il 14 marzo 1988 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Marzo Enzo e Granella Licia ed

altra, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Torino, in sede di riassunzione della

causa sulla quale il giudice conciliatore, precedentemente adito,

aveva pronunziato sentenza dichiarativa della propria incompetenza

per valore, ha sollevato, con ordinanza in data 14 marzo 1988,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 103, secondo

comma, (recte: art. 113, secondo comma) - nel testo modificato

dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di

competenza del conciliatore e del pretore) - 44 e 45 del codice di

procedura civile, nella parte in cui tali norme, consentendo al

giudice conciliatore di decidere, secondo equità e in base ai

principi ispiratori della materia, anche su questione di competenza

per valore, impediscono al giudice superiore, che deve decidere

secondo diritto e a cui la causa è stata rimessa dopo la sentenza di

incompetenza, di richiedere di ufficio il regolamento di competenza;

che, ad avviso del giudice a quo, risulterebbe violato l'art.

25, primo comma, della Costituzione, in quanto le norme censurate

renderebbero possibile la sottrazione al giudice naturale (chiamato a

decidere equitativamente e con pronunzia inappellabile) della

cognizione su determinati diritti e l'affidamento della medesima ad

altro giudice (sfornito di tali poteri equitativi e non abilitato a

pronunziare inappellabilmente);

Considerato che appare erroneo il presupposto dell'esposta

questione, consistente nel duplice assunto per cui il conciliatore

può decidere secondo equità, e non secondo stretto diritto, anche

su questioni di competenza e per cui la censurata preclusione al

regolamento di ufficio derivi dal carattere equitativo della

pronunzia di detto giudice in subiecta materia;

che, invero, la possibilità di una decisione equitativa da

parte di quest'ultimo è da ritenere riferita alla sola questione

sostanziale, mentre rimangono ferme, anche per il giudizio davanti al

conciliatore, le norme di procedimento dettate dal codice di rito,

ivi compresa quella determinativa di un limite di valore alla sua

competenza;

che, pertanto, escluso che la menzionata preclusione discenda

dalla peculiarità insita nella potestas iudicandi del conciliatore,

se ne deve dedurre che essa, nel caso di specie, come in ogni altro

caso di ripartizione della competenza per valore, risponde ad una

scelta organizzativa del legislatore, il quale, in ossequio a

ragionevoli criteri di economia processuale, ha ritenuto di limitare

la possibilità di conflitto di competenza ai soli casi in cui il

contrasto concerna la competenza per materia o quella territoriale

inderogabile, senza che ciò implichi violazione del principio del

"giudice naturale" in quanto la preclusione al riesame di ufficio da

parte del giudice della riassunzione consegue pur sempre ad un

giudizio sulla competenza reso dal primo giudice in applicazione,

secondo quanto sopra osservato, di specifiche regole di diritto e

suscettibile di impugnazione per l'eventuale violazione delle

medesime;

che, conseguentemente, detta scelta appare incensurabile, con

l'ulteriore conseguenza della manifesta inammissibilità della

proposta questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 113, secondo comma (nel testo

modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984, n. 399: Aumento

dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore), 44 e 45 del

codice di procedura civile, in riferimento all'art. 25, primo comma,

della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte