Art. 45 c.p.c.
Conflitto di competenza
Quando, in seguito alla ((ordinanza)) che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 e' riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.
Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 132 su Normattiva