Sentenza n. 361/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio
1991 dal Tribunale di Cassino nel procedimento penale a carico di
Buonomo Giovanni, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio in cui l'imputato aveva richiesto
applicarsi la pena ex art. 444 del codice di procedura penale,
subordinando l'efficacia della richiesta alla concessione della
sospensione condizionale, il Tribunale di Cassino, con ordinanza
emessa il 24 gennaio 1991, dopo aver rilevato che il beneficio era
già stato concesso per due volte, ha sollevato, in relazione
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, nella
parte in cui non consente di sospendere la pena anche oltre
l'indicato limite (ma pur sempre entro il limite massimo dei due anni
di cui all'art. 163, primo comma, del codice penale).
Osserva il giudice a quo che, alla stregua della denunziata
previsione, il beneficio in argomento viene ad essere parimenti
negato a chi abbia riportato precedenti condanne "per reati di una
certa gravità" usufruendo della sospensione ed a chi, come nella
specie, abbia già per due volte goduto della sospensione stessa in
relazione all'ipotesi di emissione di assegni a vuoto, comportamento
di "scarso allarme sociale".
In virtù del richiamo all'art. 133 del codice penale, contenuto
nel primo comma della censurata disposizione, la concessione del
beneficio, che il giudice può effettuare d'ufficio, dovrebbe
esclusivamente rapportarsi ad un giudizio prognostico circa la
probabilità che l'imputato commetta altri reati, ed essere quindi
consentita anche più di due volte, sempre che la pena da infliggere,
cumulata con quelle irrogate con le precedenti condanne, non superi i
limiti fissati dall'art. 163, primo comma, del codice penale.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'infondatezza della questione, rilevando come il limite numerico
alla concedibilità del beneficio (analogamente a quello concernente
la misura della pena ex art. 163, primo comma, del codice penale) sia
stato introdotto razionalmente, non essendo.più accreditabile un
giudizio prognostico favorevole allorché chi deve in ipotesi fruirne
abbia dato mostra per due volte di non aver fatto adeguato uso del
beneficio" stesso. Del resto sarebbe del tutto incongrua una norma
che consentisse la sospensione anche per decine di volte sino al
raggiungimento del limite di due anni, che rimarrebbe l'unico
sbarramento applicativo. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Cassino dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, nella
parte in cui esclude che la sospensione condizionale della pena possa
essere concessa per più di due volte. Tale limitazione verrebbe a
precludere la possibilità di valersi del procedimento di
applicazione della pena su richiesta a chi si trovi nelle condizioni
di non poter più fruire del beneficio, ma all'applicazione di questa
subordini tuttavia l'efficacia della richiesta medesima. Inoltre,
argomenta il giudice a quo, andrebbero irrazionalmente incontro ad
identico diniego sia coloro ai quali sia stata sospesa la pena per
reati di lieve entità, sia i soggetti che di tale misura abbiano
fruito in relazione a condanne per fatti di maggior gravità.
2. - La questione è infondata.
L'istituto della sospensione condizionale della pena configurato
dal codice Rocco ha subito molteplici modifiche traverso l'opera
giurisprudenziale di questa Corte e gli interventi legislativi che, a
partire dalla legge 24 aprile 1962, n. 191, hanno progressivamente
ampliato i presupposti del beneficio e le possibilità di reiterarlo,
correlativamente riducendo le ipotesi ostative alla concessione. La
disciplina, di cui agli artt. 163-168 del vigente codice penale,
offre un quadro normativo risultante dalle leggi 7 giugno 1974, n.
220, 24 novembre 1981, n. 689 e, da ultimo, 7 febbraio 1990, n. 19,
che conferma la validità dell'originaria ratio della misura, pur
nella sostanziale dilatazione dei suoi limiti. La sospensione
condizionale della pena tende ad evitare che l'esecuzione di questa
favorisca la recidiva e si fonda su una "prognosi di ravvedimento"
(sentenza n. 133 del 1980) effettuata secondo le regole di giudizio
di cui all'art. 133 del codice penale.
È chiaro quindi il legame logico tra la sospensione e la
presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori
reati, per cui la limitazione della concedibilità è intrinsecamente
connessa alla misura stessa (analogamente a quanto accade, ad
esempio, per il perdono giudiziale).
Non è pertanto esatto considerare la possibilità di sospendere
la pena anche dopo una prima condanna sospesa come un beneficio nuovo
e distinto e perciò ancora potenzialmente replicabile, ed è errata
la domanda che in tale imprecisa ottica pone il giudice a quo,
chiedendo perché non si possa sospendere più volte la pena.
Oltre al dato letterale della norma impugnata, che tiene fermo il
divieto di concessione oltre la prima volta, vanno rilevate le
particolari condizioni cui il legislatore subordina la possibilità
di accordare ulteriormente la misura. Tale opportunità per il
condannato è necessariamente sottoposta all'adempimento di uno degli
obblighi di cui all'art. 165 del codice penale e l'eventualità di
una revoca si accentua ai termini dell'art. 168, ultimo comma, del
codice penale.
È quindi coerente non consentire la sospensione in caso di
recidiva plurima al fine di non contraddire l'anzidetto giudizio
prognostico "che diverrebbe sempre meno plausibile, una volta che si
andasse oltre la recidiva primaria" (sentenza n. 133 del 1980). Ed è
altresì coerente connotare l'ulteriore concessione in termini di
complementarità rispetto alla precedente, accentuando l'interesse
pubblico "alla eliminazione delle conseguenze dannose degli illeciti
penali" individuabile nell'art. 165 (sentenza n. 49 del 1975),
secondo uno schema utilizzato anche, ad esempio, nell'art. 24 della
legge 10 maggio 1976, n. 319 in materia d'inquinamento e nell'art.
82- bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (aggiunto dalla legge 26
giugno 1990, n. 162), in tema di tossicodipendenza.
3. - L'asserita disparità di trattamento tra soggetti che si
siano giovati della sospensione in relazione a reati di maggiore o
minore allarme sociale si fonda su eventualità di mero fatto ed
implica notevoli margini di controvertibilità onde va esclusa la
denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione. È appena il
caso di evidenziare l'effetto disincentivante che sul ravvedimento
del condannato avrebbe la soluzione di mantenere il solo limite dei
due anni di pena detentiva, dal giudice a quo ipotizzata sulla base
della rilevata, impropria, concessione seriale ed automatica della
sospensione. Concessione, oltretutto, smentita proprio dal caso del
"patteggiamento" richiamato dal Tribunale di Cassino.
Attraverso il profilo di negozialità che informa il rito speciale
si coglie la conferma della discrezionalità del giudice nella
valutazione dei presupposti del beneficio, sì che alla possibilità
offerta alle parti di subordinare l'efficacia della richiesta alla
concessione della sospensione, fa riscontro l'alternativa, per il
giudice, di accogliere integralmente la richiesta, accordando la
misura, ovvero di rigettarla in toto "se ritiene" che la sospensione
condizionale non possa essere concessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Cassino
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte