Sentenza n. 361/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1994 dal
Tribunale per i minorenni di Bologna sull'istanza proposta da
Gianluigi Guarnieri ed Elisabetta Schiavi, iscritta al n. 799 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento promosso per ottenere la
dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale, il Tribunale
per i minorenni di Bologna, con ordinanza emessa il 22 settembre
1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 31 e 32 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6
della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, stabilendo i
requisiti dei coniugi che intendono adottare un minore, prevede che
la valutazione della loro idoneità si debba riferire alle attitudini
e risorse degli stessi e non all'intero ambiente familiare.
Il giudice rimettente premette che i coniugi, i quali
intenderebbero adottare due minori stranieri, sono uniti in
matrimonio da oltre tre anni, sono di straordinaria qualità umana ed
hanno i requisiti richiesti, avendo già adottato un bambino
straniero, risultato poi sieropositivo, perfettamente integrato nel
loro ambiente ed amorevolmente accudito. Tuttavia proprio la presenza
di un bambino sieropositivo nella famiglia in cui si chiede, sul
presupposto dell'accertamento preventivo dell'idoneità dei coniugi,
di poter inserire altri fanciulli pone problemi per la tutela
sanitaria degli adottandi.
Il giudice rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale,
che, nel contesto di una attività di assistenza e cura alla persona,
ha ritenuto doverosa la previsione di accertamenti sanitari
dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV come condizione
per l'espletamento di attività che comportino rischi per la salute
dei terzi (sentenza n. 218 del 1994). Ritiene che questo principio
debba essere tenuto presente anche quando si tratta di prefigurare,
con l'adozione, la continuità di vita comune tra bambini, che può
determinare, se si escludono regimi non accettabili di controllo e
separazione, un rischio di contatto ematico non inferiore a quello
delle categorie professionali che prestano cura alle persone.
Il Tribunale per i minorenni ritiene che la disposizione
denunciata non consenta di prendere in esame, per il giudizio di
idoneità all'adozione, soggetti diversi dai coniugi, e non permetta
di valutare le situazioni nelle quali non è la condizione dei
genitori a costituire il problema, bensì quella del figlio già
inserito nella famiglia. Questa restrizione del campo di giudizio
sarebbe in contrasto con gli artt. 31 e 32 della Costituzione, che
stabiliscono il dovere della Repubblica di proteggere l'infanzia e di
tutelare la salute. Difatti sarebbe consentito dichiarare l'idoneità
all'adozione anche quando vi sia un rischio gravissimo per la salute
dei minori stranieri da adottare.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della
questione.
L'Avvocatura sostiene che il dubbio di legittimità costituzionale
muove da preoccupazioni condivisibili, ma non appare fondato.
L'interpretazione complessiva della legge n. 184 del 1983, anche ai
fini della dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale,
non solo consente, ma impone al giudice di valutare, con i requisiti
individuali, anche la complessiva situazione familiare dei coniugi
che richiedono l'adozione e nel cui ambito sarà accolto il minore.
L'art. 22 della legge n. 184 del 1983 stabilisce espressamente che
per procedere all'affidamento preadottivo occorre considerare la salute e l'ambiente familiare degli adottanti. Sebbene questa
disposizione si riferisca ad una fase della procedura di adozione che
nell'adozione di minori stranieri il giudice nazionale non affronta,
gli elementi in essa elencati rappresentano un'esplicitazione delle
circostanze che debbono concorrere favorevolmente per una prognosi
positiva sull'esito dell'affidamento e, quindi, anche per valutare
l'idoneità dei coniugi, tanto per l'adozione interna che per quella
internazionale.
Questa interpretazione, ricorda l'Avvocatura, trova pieno conforto
nella giurisprudenza in materia di dichiarazione dell'idoneità
all'adozione internazionale, che tiene conto del contesto familiare e
sociale dei richiedenti. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe l'art. 6
della legge 4 maggio 1983, n. 184, che, nel contesto della disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori, stabilisce i requisiti
soggettivi degli adottanti e, tra questi, che si tratti di coniugi
"idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che
intendono adottare".
Il Tribunale per i minorenni di Bologna ritiene che questa
disposizione, facendo riferimento alle sole attitudini e risorse dei
coniugi, non consenta di tenere conto, anche ai fini della
dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale, dell'intero
ambiente familiare. Sarebbe così irrilevante la presenza di un altro
figlio, esso pure adottivo, la cui sieropositività all'infezione da
HIV potrebbe mettere a rischio la salute dei minori stranieri da
adottare ed inserire nella convivenza familiare. Ne deriva il dubbio
che la mancata previsione di un giudizio di idoneità all'adozione
riferito all'intero ambiente familiare degli adottanti violi gli
artt. 31 e 32 della Costituzione, che stabiliscono rispettivamente il
dovere della Repubblica di proteggere l'infanzia e di tutelare la salute.
2. - La disciplina complessiva dell'adozione delineata dalla legge
n. 184 del 1983 ha, come essenziale e dominante obiettivo,
l'interesse dei minori ad un ambiente familiare stabile ed armonioso,
nel quale essi possano crescere sviluppando la loro personalità in
un sano ed equilibrato contesto di vita, affettivo ed educativo.
L'adozione implica di necessità il pieno inserimento del minore
nella comunità familiare adottiva (sentenza n. 89 del 1993) e
presuppone la valutazione dell'idoneità dei genitori adottivi non
nella loro isolata individualità, ma nel contesto della famiglia di
definitiva accoglienza, nella quale l'adottato è chiamato ad
integrarsi pienamente. Le condizioni di vita e di salute nella
comunità familiare concorrono, quindi, ad offrire al prudente
apprezzamento del giudice elementi di valutazione dell'idoneità dei
coniugi, che nella stessa comunità hanno naturale responsabilità ad
educare, istruire e mantenere i figli anche adottivi, ai quali deve
essere garantito un ambiente che prevedibilmente assicuri loro, in un
contesto familiare, quella crescita sana e quello sviluppo armonioso,
che costituiscono ragione e finalità dell'adozione dei minori. Del
resto l'attitudine ad educare, la situazione personale ed economica,
la salute e l'ambiente familiare sono, tutti, aspetti che concorrono
ad offrire elementi di valutazione dell'idoneità degli adottanti
(art. 22 della legge n. 184 del 1983) e che non sono ristretti alla
sola adozione nazionale.
Questi principi che ispirano la legge n. 184 del 1983 sono del
tutto coerenti con quelli espressi dalle convenzioni internazionali
dirette a proteggere in modo specifico i minori, le quali ammettono e
disciplinano l'adozione esclusivamente nell'interesse superiore del
fanciullo (si veda in particolare l'art. 21 della Convenzione sui
diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176).
Così, nel decidere sull'adozione, è previsto che si tenga conto,
oltre che della personalità, della salute e della situazione
economica dell'adottante, anche della vita della sua famiglia e della
situazione del suo ambiente familiare (art. 9 della Convenzione
europea in materia di adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24
aprile 1967, ratificata e resa esecutiva con la legge 22 maggio 1974,
n. 357).
Non è dunque escluso dal complesso delle valutazioni rimesse al
giudice, che deve decidere dell'idoneità dei coniugi adottanti,
l'apprezzamento in concreto, sulla base di tutti gli elementi di
fatto ritenuti utili per il giudizio, della loro attitudine ad
educare ed istruire i minori tenendo conto dell'intero ambiente
familiare, senza che sia in astratto di ostacolo preclusivo, ma
neppure in principio indifferente, l'infermità di componenti della
comunità familiare nella quale il minore adottando sia chiamato a
vivere e ad integrarsi, dovendo ogni situazione essere prudentemente
valutata dal giudice nel preminente interesse dell'adottando, anche
quando questi, come nell'adozione internazionale, non sia ancora
individuato.
Questa interpretazione dell'art. 6 della legge n. 184 del 1983,
affermata più volte nella giurisprudenza ordinaria, coerente con le
enunciazioni delle convenzioni internazionali che, rese esecutive,
concorrono a configurare il nostro ordinamento normativo, è adeguata
ai principi costituzionali indicati dal giudice rimettente e consente
di ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in
riferimento agli artt. 31 e 32 della Costituzione, dal Tribunale per
i minorenni di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte