Corte costituzionale

Ordinanza n. 361/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 43 del

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del t.u. delle leggi di

pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre

1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria -

Catanzaro - sul ricorso proposto da Primaverile Antonio contro il

Questore di Vibo Valentia, iscritta al n. 110 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12,

prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Calabria

- Catanzaro - ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 11 e 43 del r. d. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento

agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione;

che le norme sono censurate nella parte in cui l'art. 43, secondo

comma, del regio decreto citato consente di revocare la licenza di

portare armi a chi "non dà affidamento di non abusare delle armi";

che ad avviso del giudice rimettente la genericità e

l'indeterminatezza della fattispecie normativa e la conseguente

mancata predeterminazione dei canoni cui la pubblica autorità deve

uniformarsi si porrebbero in contrasto:

con l'art. 2 della Costituzione, in quanto la facoltà di

portare armi può integrare, specie ove preordinata all'esercizio

dell'attività venatoria, una manifestazione della personalità del

cittadino, la cui estimazione sociale potrebbe essere gravemente

vulnerata dalla revoca della licenza;

con l'art. 3 della Costituzione, che non potrebbe trovare

applicazione in presenza di situazioni giuridiche, di cui siano

portatori i soggetti dell'ordinamento, "aventi contenuto anche

meramente oppositivo";

con l'art. 97 della Costituzione, essendo i princìpi del buon

andamento e della correttezza della pubblica amministrazione

vulnerati dalla possibilità di adottare provvedimenti non fondati su

presupposti e circostanze certi e dimostrabili, bensì permeati da

caratteri di arbitrarietà;

che nel caso di specie il rimettente rileva che la licenza di

porto di armi è stata revocata dal questore con provvedimento in

data 2 luglio 1996 basato esclusivamente sul presupposto della

coabitazione del ricorrente con il figlio, detenuto agli arresti

domiciliari nella casa paterna, e sulla conseguente valutazione che

quest'ultimo "possa abusare delle armi detenute legalmente dal

padre", pur essendo gli arresti domiciliari ormai revocati dal mese

di aprile e pur avendo il ricorrente eccepito che la cessazione della

coabitazione con il figlio avrebbe dovuto comportare l'annullamento

della revoca, basata su una situazione di fatto non esistente;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che il giudice rimettente, richiamandosi a precedenti

sentenze, qualificate come "costante orientamento della

giurisprudenza amministrativa", prospetta una interpretazione delle

norme censurate tale da attribuire alla pubblica autorità un

amplissimo e pressoché insindacabile potere discrezionale;

che, al contrario, proprio in materia di diniego e revoca della

licenza di porto di armi la giurisprudenza amministrativa, sia del

Consiglio di Stato che dei tribunali amministrativi regionali, ha in

più occasioni ribadito che le relative norme vanno interpretate alla

luce dei fondamentali princìpi costituzionali, anche al fine di

superare possibili profili pregiudiziali di illegittimità

costituzionale, e che sulla pubblica amministrazione gravano

specifici oneri di motivazione, valutabili in sede di legittimità

del provvedimento amministrativo;

che nel caso di specie il ricorrente, come emerge nell'ordinanza

di rimessione, aveva eccepito l'illegittimità del provvedimento di

revoca del porto di armi per essere inesistente il presupposto di

fatto su cui si basava la revoca, e che lo stesso giudice rimettente

ha posto in rilievo che la possibilità di abuso delle armi era

riferita non al titolare della licenza, ma al figlio convivente con

il medesimo;

che, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte

(v., ex plurimis, ordinanza n. 436 del 1996), è compito del giudice,

quando sia possibile, dare alle norme denunciate una interpretazione

secundum constitutionem, risolvendosi altrimenti la questione di

legittimità costituzionale in un improprio tentativo di ottenere

l'avallo di una piuttosto che di un'altra interpretazione, attività

questa che spetta invece al giudice chiamato ad applicare le norme;

che essendo non solo possibile, ma doveroso interpretare in modo

conforme alla Costituzione le norme di cui viene denunciata

l'illegittimità costituzionale, la questione prospettata dal giudice

rimettente deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 11 e 43 del r. d. 18 giugno 1931, n. 773

(Approvazione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata,

in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale

amministrativo regionale per la Calabria - Catanzaro, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte