Art. 43
[1](Art. 42 T. U. 1926).
[2]Oltre a quanto e' stabilito dall'art. 11, non puo' essere conceduta la licenza di portare armi:
- a)a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b)a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della liberta personale per violenza o resistenza all'autorita' o per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c)a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
[3]La licenza puo' essere ricusata ((ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione,)) ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo' provare la sua buona condotta o non da' affidamento di non abusare delle armi.57
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
57La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 16 dicembre 1993, n. 440 (in G.U. 1ª s.s. 22/12/1993, n. 52) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 43, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta".
Testo vigente dal 14 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 130 su Normattiva