Corte costituzionale

Ordinanza n. 361/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/11/2001 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il

2 novembre 2000 dal Tribunale di Monza nel procedimento civile

vertente tra Gollinucci Luigi e il Fallimento Gollinucci Luigi ed

altra, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale di Monza, con ordinanza emessa il

2 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), "nella parte

in cui tale norma esonera dal fallimento l'imprenditore individuale

già iscritto nel Registro delle Imprese, il quale ha effettivamente

cessato l'esercizio dell'impresa da un anno, a prescindere

dall'opponibilità del fatto ai terzi secondo il meccanismo degli

artt. 2193-21963 c.c.";

che il Tribunale rimettente muove dalla premessa secondo cui,

alla stregua del diritto vivente, il termine di un anno previsto

dall'art. 10 della legge fallimentare per l'assoggettabilità a

fallimento dell'imprenditore che abbia cessato l'attività

imprenditoriale decorre dalla cessazione di fatto dell'impresa,

dovendosi attribuire alle risultanze dei registri pubblici ivi

compreso il registro delle imprese, istituito con legge 29 dicembre

1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura) - un valore soltanto indiziario

dell'effettiva interruzione dell'attività;

che siffatta disciplina risulterebbe, tuttavia,

sostanzialmente diversa da quella prescritta per l'imprenditore

societario "cessato" nonché per il socio illimitatamente

responsabile che abbia dismesso la propria partecipazione in

società;

che, per quanto riguarda l'imprenditore collettivo, infatti,

il termine di cui all'art. 10 della legge fallimentare decorre

espressamente, a seguito della sentenza di questa Corte n. 319 del

2000, dalla cancellazione della società dal registro delle imprese,

mentre, per quanto riguarda gli ex soci illimitatamente responsabili,

pur in difetto di un analogo dato testuale, nessun ostacolo si

opporrebbe ad un'interpretazione della citata sentenza n. 319 del

2000 nel senso che il termine di un anno dalla perdita della

responsabilità illimitata, entro il quale può essere dichiarato il

fallimento di costoro, in estensione di quello della società,

decorra soltanto dalla data della relativa pubblicità;

che la rilevata disparità di trattamento tra imprenditori

individuali e collettivi si tradurrebbe, secondo il rimettente, in

una disparità di trattamento anche tra creditori i quali

sarebbero maggiormente tutelati, sotto il profilo dell'affidamento,

qualora contrattino con una società piuttosto che con un

imprenditore individuale, con l'ulteriore conseguenza di

rendere maggiormente oneroso il ricorso al credito per gli

imprenditori individuali, proprio in ragione del rischio che costoro

possano sottrarsi all'esecuzione collettiva "attraverso un semplice

comportamento omissivo, non ostensibile ai terzi";

che il legislatore, nella sua discrezionalità, potrebbe,

d'altro canto, fissare limiti temporali differenti, dopo la

cessazione dell'impresa, per l'assoggettamento al fallimento

dell'imprenditore individuale e di quello collettivo (o del socio

illimitatamente responsabile), ma non anche individuare in maniera

difforme l'evento costituente il dies a quo dei rispettivi termini;

che la denunciata disparità di trattamento potrebbe essere

eliminata solamente rendendo omogenee le due discipline e quindi

"assoggettando al vincolo della pubblicazione per conseguire

l'opponibilità quanto alla decorrenza dell'anno anche la cessazione

dell'impresa individuale";

che l'enfatizzazione della natura "materiale" della

cessazione dell'attività imprenditoriale individuale si rivelerebbe

in definitiva coerente con una concezione arcaica dell'impresa,

rispondente al tipo della fabbrica ottocentesca, ma non più adeguata

all'attuale sistema economico e risulterebbe, pertanto, in contrasto

anche con il principio di ragionevolezza;

che conclusivamente la norma, come risultante dal diritto

vivente, contrasterebbe non solo con l'art. 3 Cost., sotto il profilo

della violazione sia del principio di eguaglianza che del canone di

ragionevolezza, ma anche con l'art. 24 Cost., "nella misura in cui

assoggetterebbe la tutela giurisdizionale, sia pur esecutiva

"speciale", del credito ad un ostacolo non controllabile né

percepibile dal titolare della situazione soggettiva pregiudicata";

che risulterebbe infine leso anche l'art. 97 Cost., in quanto

l'indicata normativa pregiudicherebbe il buon funzionamento

dell'amministrazione della giustizia.

Considerato che il rimettente censura l'art. 10 del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della

Costituzione, nell'interpretazione, evidentemente non condivisa ma

assunta come diritto vivente, secondo la quale il termine di un anno

ivi previsto per l'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore

che abbia cessato l'attività imprenditoriale decorre in ogni caso

dalla cessazione di fatto dell'impresa, dovendosi attribuire alle

risultanze dei registri pubblici e dunque anche a quelle del registro

delle imprese, previsto dall'art. 2188 del codice civile ed

effettivamente istituito con la legge n. 580 del 1993 - un valore

soltanto indiziario dell'effettiva interruzione dell'attività;

che siffatto diritto vivente - la cui esistenza è

apoditticamente - affermata non trova tuttavia riscontro alcuno nella

giurisprudenza di legittimità successiva all'entrata in vigore della

citata legge n. 580 del 1993, per quanto specificamente riguarda

l'asserita irrilevanza rispetto ai terzi, ai fini dell'applicazione

dell'art. 10 della legge fallimentare, della iscrizione nel registro

delle imprese della cessazione dell'impresa, iscrizione prevista come

obbligatoria dall'art. 2196, terzo comma, del codice civile, per gli

effetti di cui all'art. 2193 dello stesso codice;

che del tutto estranee alla problematica in questione sono

infatti, con ogni evidenza, le pronunce riguardanti il valore

meramente indiziario delle risultanze di pubblici registri diversi

dal registro delle imprese;

che d'altro canto l'affermazione - costante nella

giurisprudenza, anche recente, della Cassazione - secondo cui "la

cessazione dell'attività di impresa, ai fini della decorrenza del

termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento

dell'imprenditore (art. 10 l. fall.), presuppone che nel detto

periodo non vengano compiute operazioni intrinsecamente identiche a

quelle poste in essere nell'esercizio dell'impresa" (Cass.

4 settembre 1998, n. 8781), non è affatto incompatibile con il

riconoscimento di una piena efficacia dichiarativa alla iscrizione

della cessazione dell'impresa nell'apposito registro;

che è infatti del tutto coerente con i principi della

pubblicità dichiarativa la possibilità per i terzi di provare la

non veridicità del fatto iscritto e, dunque, in ipotesi, di

dimostrare il compimento di atti di esercizio dell'impresa

successivamente alla iscrizione della sua cessazione;

che l'interpretazione che il rimettente ritiene lesiva di

principi costituzionali è pertanto erroneamente qualificata in

termini di diritto vivente e non è sicuramente l'unica compatibile

con il tenore della norma;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97

della Costituzione, dal Tribunale di Monza con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte