Sentenza n. 362/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 175/1983
- art. 2legge 576/1980
- art. 3legge 576/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della
legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale
forense) promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1996 dalla Corte
di cassazione, nel procedimento civile vertente tra Giacomini Mario e
Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori,
iscritta al n. 969 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione di Giacomini Mario e della Cassa
nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 1997 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Uditi gli avvocati Luigi Esposito per Giacomini Mario, Maurizio de
Stefano e Maurizio Cinelli per la Cassa nazionale di previdenza e
assistenza avvocati e procuratori e l'avvocato dello Stato Pier
Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso contro la Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori
dall'iscritto Mario Giacomini, la Corte di cassazione, Sezione
lavoro, con ordinanza emessa il 3 aprile 1996 ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2 (modificato dalla legge 2
maggio 1983, n. 175 e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141) e 3 della
legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale
forense).
Con ricorso in Cassazione, l'avvocato Mario Giacomini - titolare
di pensione di anzianità con decorrenza 27 gennaio 1987 e dalla
stessa data cancellato dall'albo professionale - chiedeva
l'annullamento della sentenza del tribunale di Novara depositata l'11
ottobre 1994 che confermava la decisione del pretore del lavoro di
Novara, sezione distaccata di Borgomanero, con la quale veniva
rigettato il ricorso diretto ad ottenere - avendo egli raggiunto
l'età di 65 anni ed essendo sua intenzione reiscriversi all'albo -
il riconoscimento del diritto alla reiscrizione all'albo medesimo e
la concessione, in luogo della pensione di anzianità, della pensione
di vecchiaia.
Secondo l'avviso del giudice a quo che condivide l'interpretazione
seguita in primo e in secondo grado, al ricorrente non poteva
riconoscersi il diritto alla pensione di vecchiaia, in quanto la
concessione della stessa presuppone l'attualità dell'iscrizione
all'albo professionale - elemento che, come si desume dall'art. 3
della legge n. 576 del 1980, non può ricorrere per chi goda della
pensione di anzianità - ed altresì richiede l'applicazione di un
criterio di calcolo inapplicabile al caso di specie (l'art. 2 della
legge n. 576 del 1980 prevede infatti che la pensione di vecchiaia è
pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75
per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali
dichiarati dall'iscritto ai fini dell'Irpef, risultanti dalle
dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla
maturazione del diritto a pensione).
Da quanto precede, ad avviso del collegio rimettente, discende la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt.
2 e 3 della legge n. 576 del 1980, in riferimento agli artt. 3, 4 e
38 della Costituzione, sollevata sulla scorta della considerazione
che, "se si giustifica, come ha ritenuto la Corte costituzionale, la
incompatibilità della pensione di anzianità con la prosecuzione
nella stessa attività professionale, non si comprende perché,
raggiunta l'età pensionabile, l'avvocato non possa riprendere
quell'esercizio professionale, invece permesso all'iscritto che,
conseguita la pensione di vecchiaia, intenda proseguire nella stessa
attività, con la possibilità anche di incrementare, per effetto
dell'ulteriore contribuzione, il trattamento pensionistico".
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, nell'ordinanza
di rimessione si prospetta il contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, in quando non appare al giudice a quo giustificata la
disparità di trattamento tra il professionista che, godendo della
pensione di anzianità, vi rinunci per iscriversi nuovamente all'albo
professionale al compimento del sessantacinquesimo anno e riprendere
l'attività senza il supporto di alcuna prestazione previdenziale,
rispetto al professionista coetaneo il quale, ancora iscritto
all'albo, prosegua nell'attività professionale dopo aver maturato il
diritto alla pensione di vecchiaia.
Il contrasto con l'art. 4 della Costituzione deriverebbe dalla
circostanza che all'iscritto titolare di pensione di anzianità
"viene di fatto impedita la possibilità, al compimento dell'età
pensionabile, di riprendere quell'attività per la quale ha comunque
acquisita una specifica professionalità, con menomazione del suo
diritto al lavoro".
Il collegio rimettente prospetta altresì la violazione dell'art.
38 della Costituzione, poiché il professionista che versi nella
situazione del ricorrente nel giudizio a quo nonostante abbia
maturato la dovuta anzianità contributiva e raggiunto l'età
pensionabile, nel caso intenda riprendere ad esercitare la
professione, "viene ad essere privato di ogni forma di previdenza, in
quanto non solo perde il diritto alla pensione di anzianità, ma non
può nemmeno ottenere quella di vecchiaia".
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite le
parti del procedimento civile a quo.
2.1. - Con l'atto di costituzione, Mario Giacomini aderisce alle
argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, insistendo nel
denunciare la iniquità della situazione in cui versa il
professionista il quale, al compimento del sessantacinquesimo anno di
età, "per non perdere la pensione di anzianità finisce per non fare
l'avvocato quando tutti gli avvocati pensionati di vecchiaia possono
pacificamente percepire la pensione e restare iscritti agli albi".
2.2. - La Cassa di previdenza ed assistenza forense convenuta nel
procedimento a quo deduce innanzitutto l'inammissibilità delle
questioni sollevate per irrilevanza.
Nell'atto di costituzione si osserva a questo riguardo che il
ricorrente ha agito per ottenere la corresponsione della pensione di
vecchiaia in luogo della pensione di anzianità. Egli, in altri
termini, senza previamente reiscriversi all'albo professionale, "ha
fatto questione del diritto al mutamento del titolo della pensione in
godimento", non disciplinato dalle disposizioni impugnate.
Per quanto riguarda il merito delle questioni sollevate, la Cassa
convenuta richiama innanzitutto la sentenza di questa Corte n. 73 del
1992, che ha ritenuto non ingiustificata l'incompatibilità del
trattamento di anzianità con l'esercizio della professione, ed
osserva che la lamentata disparità di trattamento troverebbe una
ragionevole giustificazione nel differente regime giuridico riservato
alle pensioni di vecchiaia e di anzianità. In particolare, ad avviso
della Cassa di previdenza ed assistenza forense il rigore della
disciplina impugnata troverebbe la sua giustificazione nel principio
di solidarietà, tendendo le condizioni che limitano l'accesso al
trattamento di anzianità a bilanciare l'interesse del professionista
a godere dei frutti della propria contribuzione con quello della
Cassa "a che la frequenza statistica del ricorso a tale forma
anticipata di pensionamento sia contenuta in limiti fisiologici",
anche al fine di non compromettere l'equilibrio finanziario della
gestione. In merito alla prospettata violazione dell'art. 4 della
Costituzione, il convenuto nel procedimento civile a quo osserva che
il diritto al lavoro non può considerarsi leso "solo perché la
norma non ha previsto che l'esercizio di questo (o la sua ripresa)
sia "assistito" dalla concorrente erogazione di una prestazione
pensionistica". In ordine al prospettato contrasto della disciplina
impugnata con l'art. 38 della Costituzione, la Cassa osserva che "sia
la richiesta di pensione di anzianità, sia la decisione, ottenuta
quest'ultima, di riprendere l'attività, è frutto di una libera
scelta, rimessa alla discrezionalità dell'interessato, il quale è
in condizione di poter pienamente valutare a priori le conseguenze
dei suoi atti volitivi e determinarsi in conseguenza".
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere che le questioni sollevate dalla Corte di
cassazione siano dichiarate infondate. Nell'atto di intervento si
sottolinea in particolare che "la scelta liberamente effettuata, e
certamente non revocabile una volta che se ne siano goduti i vantaggi
previdenziali, determina legittimamente un diverso destino quanto
alla possibilità e alle conseguenze di uno svolgimento
dell'attività professionale oltre il sessantacinquesimo anno".
4. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza, sia Mario
Giacomini sia la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense
hanno depositato ulteriori memorie illustrative, per sviluppare più
ampiamente le deduzioni già svolte in sede di costituzione. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione, Sezione lavoro, dubita, in riferimento
agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, della legittimità
costituzionale degli artt. 2 (modificato dalla legge 2 maggio 1983,
n. 175, e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141), e 3 della legge 20
settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense)
che disciplinano, rispettivamente, la pensione di vecchiaia e la
pensione di anzianità erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense.
Le disposizioni impugnate appaiono al giudice rimettente in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui
prevedono, in caso di reiscrizione nell'albo professionale del
titolare di pensione di anzianità, da un lato, la revoca di
quest'ultima pensione (art. 3, quarto comma), dall'altro lato,
l'esclusione del trattamento di vecchiaia, anche in considerazione
del particolare criterio di liquidazione di quest'ultimo (art. 2,
primo comma): ciò comporterebbe una disparità di trattamento tra il
professionista che, godendo della pensione di anzianità, vi rinunci
per iscriversi nuovamente, al compimento del sessantacinquesimo anno,
all'albo professionale al fine di riprendere l'esercizio della
professione - perché sarebbe privato in tal caso di ogni tutela
previdenziale, sia contestuale all'esercizio professionale sia
successiva - ed il professionista coetaneo il quale, avendo mantenuto
ininterrottamente l'iscrizione all'albo, prosegua nell'attività
professionale dopo aver maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia, percependo quest'ultima sia durante la prosecuzione
dell'attività oltre la soglia dei sessantacinque anni sia nel caso
di cessazione dell'attività professionale.
Della legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 la Corte di
cassazione dubita anche in relazione all'art. 4 della Costituzione,
in quanto, di fatto, tali disposizioni impedirebbero all'iscritto
già titolare di pensione di anzianità, al compimento dell'età
pensionabile ai fini del trattamento di vecchiaia, di riprendere
quell'attività per la quale ha acquisito una specifica
professionalità, con conseguente menomazione del diritto al lavoro.
Le denunciate disposizioni appaiono infine al giudice a quo in
contrasto con l'art. 38 della Costituzione, in quanto, in caso di
reiscrizione nell'albo professionale, priverebbero il professionista
titolare di pensione di anzianità di ogni forma di tutela
previdenziale, giacché egli perderebbe in modo irreversibile non
solo il diritto alla pensione di anzianità, ma altresì quello alla
pensione di vecchiaia.
2. - Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione
d'inammissibilità, per irrilevanza delle questioni sollevate,
opposta dalla Cassa di previdenza ed assistenza forense. Tale
eccezione si basa sull'assunto che le disposizioni impugnate non
disciplinerebbero la fattispecie concreta dedotta nel giudizio a quo,
cioè la pretesa al mutamento del titolo della pensione da parte del
ricorrente (che ha agito per ottenere il riconoscimento della
pensione di vecchiaia in luogo della pensione di anzianità).
L'eccezione non può essere accolta. Il collegio rimettente,
mostrando di condividere le argomentazioni dei giudici di merito, con
motivazione che non può ritenersi insufficiente, individua nelle
disposizioni denunciate la ragione ostativa all'accoglimento della
pretesa avanzata dal ricorrente: sia perché dagli artt. 2 e 3 della
legge n. 576 del 1980 non è dato desumere alcuna deroga al principio
generale di immutabilità del titolo della pensione; sia in
considerazione del criterio di calcolo della pensione di vecchiaia,
che ad avviso della Corte di cassazione presuppone l'attualità
dell'iscrizione nell'albo professionale, oltre alla permanenza in
tale posizione nel quindicennio precedente la maturazione del diritto
alla pensione di vecchiaia.
3. - La prima questione - sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione - non è fondata.
Nel prospettare tale dubbio di legittimità costituzionale, la
Corte rimettente presuppone un'interpretazione delle disposizioni
denunciate secondo la quale, per un verso, esse non consentirebbero
di superare il principio generale - pacifico nella giurisprudenza
della Sezione lavoro della Corte di cassazione - del divieto di
mutamento del titolo della pensione, salvo le ipotesi eccezionali
espressamente previste dalla legge; per un altro verso,
precluderebbero, a prescindere dal menzionato divieto, ed a causa del
particolare criterio di liquidazione della pensione di vecchiaia,
l'accesso dell'avvocato già titolare di pensione di anzianità al
trattamento di vecchiaia, pur in presenza del duplice presupposto
della richiesta anzianità contributiva e del raggiungimento
dell'età pensionabile.
Risultando, in ordine a tali due aspetti, ormai individuabile un
diritto vivente conforme alle richiamate scelte interpretative del
collegio rimettente, appare superfluo considerare opzioni esegetiche
alternative volte a smentire l'assunto che configura come
irreversibile il rapporto di alternatività e di mutua esclusione tra
pensione di vecchiaia e pensione di anzianità; la tesi della
necessaria attualità dell'iscrizione nell'albo degli avvocati come
presupposto per accedere al trattamento di vecchiaia al
raggiungimento del sessantacinquesimo anno; la constatazione
dell'inapplicabilità al caso di specie ed a casi analoghi del
criterio di liquidazione della pensione di vecchiaia (che, stando
alla lettera dell'art. 2, richiede almeno dieci anni di reddito
professionale dichiarato ai fini dell'Irpef, nel quindicennio
precedente alla maturazione del diritto a pensione).
Pur assunta nella interpretazione offerta dal collegio rimettente,
la disciplina impugnata non introduce una irragionevole ed
ingiustificata disparità di trattamento tra il professionista che,
godendo della pensione di anzianità, vi rinunci per iscriversi
nuovamente all'albo professionale al compimento del
sessantacinquesimo anno per riprendere l'esercizio della professione
di avvocato, ed il professionista coetaneo il quale, ancora iscritto
all'albo, prosegua nell'attività professionale dopo aver maturato il
diritto alla pensione di vecchiaia.
Questa Corte ha già avuto modo di illustrare le ragioni della
incomparabilità delle due forme di tutela previdenziale di cui si
tratta, osservando, da un lato, che "la pensione di anzianità non è
un'ipotesi particolare della pensione di vecchiaia, ma è una forma
previdenziale affatto diversa, indipendente dall'età e fondata
esclusivamente sulla durata dell'attività lavorativa e sulla
correlativa anzianità di contribuzione effettiva" (sentenza n. 194
del 1991); dall'altro lato, con riferimento all'art. 3 della legge n.
576 del 1980, che "l'abbandono della professione, comprovato dalla
cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori, è una
condizione strettamente inerente alla ratio di questa forma di
pensione" (sentenza n. 73 del 1992), l'erogazione della quale
consegue ad una libera scelta dell'interessato.
Anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno,
l'onere di astenersi dall'esercizio dell'attività professionale -
che non interessa i titolari di pensione di vecchiaia - è
riconducibile alla scelta dell'assicurato che abbia optato per questo
tipo di prestazione previdenziale, basata su di un maggior numero di
annualità di contribuzione.
Non travalica i limiti della ragionevolezza il legislatore
previdenziale che, nel delineare il regime della pensione di
anzianità degli avvocati, anche a salvaguardia dell'equilibrio
finanziario della gestione, ha discrezionalmente ritenuto di
contenere il ricorso a questa particolare forma di tutela
previdenziale anticipata, concessa anche in considerazione del
presumibile logoramento psico-fisico sopravvenuto dopo un lungo
periodo di attività professionale, e subordinata alla cancellazione
dall'albo.
Se si considera, come in altra occasione questa Corte ha rilevato,
che "nel sistema riformato dalla legge n. 576 del 1980 il principio
solidaristico non esclude, ma concorre col "principio di
proporzionalità della pensione ai contributi personali versati" "
(sentenza n. 1008 del 1988), non può ritenersi irragionevole, in
assenza di un'espressa deroga al principio di immutabilità del
titolo della pensione, precludere l'erogazione di una nuova pensione
di vecchiaia all'avvocato già titolare di pensione di anzianità il
quale, avendo incominciato a beneficiare di quest'ultima,
eventualmente per vari anni, ha modificato - transitando da una
posizione debitoria ad una posizione creditoria - il rapporto
assicurativo, compromettendo l'integrità della provvista
contributiva alla quale dovrebbe ricondursi una nuova pensione di
vecchiaia.
Occorre aggiungere che le conseguenze paventate nell'ordinanza di
rimessione non sono necessariamente destinate a verificarsi nei
termini delineati dalla Corte rimettente. Se il diritto vivente è
orientato nel senso di escludere la possibilità di erogare una nuova
pensione di vecchiaia all'assicurato che avesse già optato per il
trattamento di anzianità, in ordine all'interpretazione del quarto
comma dell'art. 3 della legge n. 576 del 1980 non consta
giurisprudenza. La privazione di ogni tutela previdenziale come
conseguenza della reiscrizione nell'albo professionale del titolare
di pensione di anzianità può evitarsi interpretando la revoca di
cui all'art. 3, quarto comma, della pensione di anzianità in
godimento come misura provvista di effetti meramente sospensivi,
destinati a perdurare sino alla cessazione della causa di
"incompatibilità".
4. - Quanto precede impone di dichiarare infondata la questione
sollevata con l'ordinanza in epigrafe, anche sotto il profilo della
prospettata violazione degli artt. 4 e 38 della Costituzione.
Per quanto riguarda il dubbio di costituzionalità sollevato in
riferimento all'art. 4 della Costituzione, alle considerazioni che
precedono occorre aggiungere che questa Corte ha già avuto modo di
rilevare, in merito ai condizionamenti che possono derivare dalla
disciplina previdenziale forense, in generale, che "particolari
circostanze di fatto soggettive, in relazione a qualunque normativa,
possono sempre rendere difficile la scelta di un certo tipo di lavoro
sotto il profilo della convenienza economica ... senza che per questo
la libertà della scelta sia esclusa o compromessa" (sentenza n. 132
del 1984); in ordine ai presupposti per il riconoscimento della
pensione di anzianità, che l'art. 3 della legge n. 576 del 1980
risultava eccessivamente limitativo delle possibilità di lavoro del
pensionato per tutto il resto della sua vita, nella parte in cui
prevedeva l'incompatibilità della corresponsione della pensione di
anzianità con qualsiasi attività di lavoro dipendente e con
l'iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dagli
albi di avvocato e di procuratore (sentenza n. 73 del 1992).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2 (modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 e dalla
legge 11 febbraio 1992, n. 141) e 3 della legge 20 settembre 1980, n.
576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata dalla
Corte di cassazione, Sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4 e
38 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte