Sentenza n. 363/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo
comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), promosso con
ordinanza emessa il 23 dicembre 1993 dal Tribunale di Firenze sul
ricorso proposto dalla s.r.l. Electa, iscritta al n. 128 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento promosso dalla società fiduciaria ELECTA
s.r.l. di Firenze per l'accertamento del proprio stato di insolvenza
il Tribunale di Firenze (con ordinanza del 23 dicembre 1993) ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 195,
comma 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 in riferimento agli artt. 3, comma
1, e 24 Cost. nella parte in cui - prevedendo che solo i creditori
dell'impresa siano soggetti legittimati a ricorrere all'autorità
giudiziaria, al fine di ottenere l'accertamento giudiziario dello
stato di insolvenza per l'instaurazione della procedura di
liquidazione coatta amministrativa - esclude che legittimato ad adire
il giudice ordinario possa essere anche lo stesso imprenditore, la
cui impresa sia soggetta a tale procedura concorsuale.
In particolare il tribunale denuncia la violazione del principio
di eguaglianza per disparità di trattamento tra imprenditori secondo
che siano assoggettabili a fallimento ovvero a liquidazione coatta
amministrativa. Ed infatti, secondo la disciplina positiva l'unico
interesse meritevole di tutela giurisdizionale, in caso di
insolvenza, è quello dei creditori che, con l'accertamento di cui
all'art. 195 cit., rendono esperibili le azioni volte alla
ricostruzione del patrimonio del debitore; mentre rimane
ingiustificatamente privo di tutela il corrispondente interesse del
debitore all'attivazione della procedura di liquidazione coatta
amministrativa; interesse che, qualora la liquidazione si renda
necessaria per la grave crisi economica in cui versa l'azienda, si
configura equivalente a quello riconosciuto all'imprenditore in sede
di fallimento e la cui tutela si impone allorquando l'autorità
amministrativa competente non intervenga tempestivamente, lasciando
che la situazione dell'azienda si aggravi.
Inoltre l'esclusione della legittimazione del debitore con
riguardo alla possibilità di adire l'autorità giurisdizionale al
fine di ottenere l'accertamento dello stato di insolvenza della
propria azienda, si pone in contrasto con il diritto fondamentale e
inviolabile alla difesa in ogni stato e grado del giudizio (art. 24
Cost.).
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile od infondata.
Osserva l'Avvocatura che la speciale procedura apprestata dagli
artt. 194 e segg. l. fall. trova giustificazione nelle finalità
pubblicistiche connesse all'attività delle imprese ad essa soggette,
le quali sebbene si avvalgano prevalentemente di strutture ed
attività ricadenti nella sfera del diritto privato, involgono
tuttavia molteplici interessi, o perché attengono a particolari
settori dell'economia nazionale, in relazione ai quali lo Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, o perché si
trovano in rapporto di complementarità, dal punto di vista
teleologico ed organizzativo, con la pubblica amministrazione;
conseguentemente il parametro dell'art. 3 Cost è stato malamente
invocato essendo diverse le situazioni poste a confronto.
Né - secondo l'Avvocatura - sussiste violazione del diritto alla
tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.); ed infatti le finalità
pubblicistiche che danno ragione dell'assoggettamento di una impresa
alla liquidazione coatta in luogo del fallimento, giustificano
altresì la disciplina posta dall'art. 195 l. fall. in ordine alla
legittimazione dei soli creditori all'istanza per la dichiarazione
dello stato d'insolvenza avendo il legislatore inteso riservare alla
Amministrazione ogni valutazione circa l'apertura della procedura,
con la sola eccezione dei creditori in funzione della par condicio. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24 Cost. -
dell'art. 195, comma 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge
fallimentare) nella parte in cui esclude che legittimato ad adire il
giudice ordinario per l'accertamento dello stato di insolvenza al
fine dell'instaurazione della procedura di liquidazione coatta
amministrativa, possa essere lo stesso imprenditore, la cui impresa
sia soggetta a tale particolare procedura concorsuale per sospetta
violazione sia del principio di parità di trattamento rispetto alla
parallela disciplina del fallimento (in quanto l'art. 6 l. fall.
prevede invece che il debitore sia legittimato a chiedere la
dichiarazione del proprio fallimento), sia del diritto alla tutela
giurisdizionale, che nella fattispecie viene negata al debitore
(assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa, ma non a
fallimento) in relazione al suo interesse ad ottenere la
dichiarazione del proprio stato di insolvenza.
2. - La questione non è fondata.
L'art. 195 cit. (norma questa che il giudice rimettente ritiene,
con motivazione non implausibile, applicabile anche alle società
fiduciarie di cui al d.l. 5 giugno 1986 n. 233, conv. in legge 1
agosto 1986 n. 430) facoltizza i creditori di un'impresa
assoggettabile (ma non ancora assoggettata) a liquidazione coatta
amministrativa con esclusione del fallimento a domandare
l'accertamento giudiziale del suo stato di insolvenza, che - ove
pronunciato - deve essere comunicato all'autorità amministrativa
competente per la vigilanza perché disponga la liquidazione. Si ha
quindi che al potere di quest'ultima di attivare d'ufficio la
procedura si affianca, limitatamente all'ipotesi dell'insolvenza, la
possibile iniziativa dei creditori, quale espressione della pretesa
alla esecuzione concorsuale, non essendo altrimenti possibile il
ricorso per la dichiarazione di fallimento atteso che, secondo il
canone generale fissato dal secondo comma dell'art. 2 l. fall., le
imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono
assoggettabili a fallimento, salvo che la legge disponga
diversamente. Che la legittimazione riconosciuta ai creditori sia
espressione della più generale pretesa ad agire in executivis è
altresì significato dal parallelo riconoscimento della
legittimazione dei creditori a proporre reclamo avverso l'eventuale
decreto del tribunale che respinga il ricorso per la dichiarazione
dello stato di insolvenza (sesto comma dell'art. 195 che richiama il
precedente art. 22). Il legislatore nella sua discrezionalità ha
così ritenuto che l'apprezzamento, da parte dell'autorità
vigilante, dell'interesse pubblico all'attivazione, o meno, della
procedura di liquidazione non potesse essere così assorbente da
prevalere anche sulla pretesa creditoria alla procedura esecutiva
concorsuale anziché individuale. Da ciò la deroga all'esclusività
dell'impulso pubblico; deroga peraltro da una parte limitata non solo
soggettivamente (ai soli creditori), ma anche oggettivamente (per il
solo accertamento dello stato di insolvenza e non anche di altri
eventuali presupposti che parimenti, secondo specifiche normative di
settore, consentono la procedura di liquidazione), dall'altra parte
bilanciata dall'(atipico ed eccezionale) obbligo del tribunale di
sentire, prima di provvedere, l'autorità amministrativa che ha la
vigilanza sull'impresa.
3. - Parallelamente lo stato di insolvenza rappresenta il
presupposto della dichiarazione di fallimento; il quadro dei soggetti
legittimati a tale accertamento è però diverso perché ai creditori
si aggiungono il pubblico ministero e lo stesso imprenditore debitore
ed è altresì prevista la dichiarazione d'ufficio (art. 6 l. fall.).
Ma non di meno la posizione dei creditori rimane connotata da una sua
specificità perché essi soli sono altresì legittimati ( ex art. 22
cit.) a proporre reclamo avverso il decreto del tribunale che
respinge il ricorso per la dichiarazione dello stato di fallimento,
mentre il debitore (fallito) può proporre reclamo soltanto avverso
la pronuncia del tribunale che respinga l'istanza per la
dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile
(sent. n. 129 del 1975). Però, a prescindere da questa fattispecie
particolare (che peraltro presuppone che sia già stato dichiarato il
fallimento del debitore istante), può in generale rilevarsi che la
legittimazione del debitore - proprio in quanto non integrata dalla
legittimazione al reclamo avverso il provvedimento negativo - si
atteggia quale potere di impulso, sostanzialmente non dissimile da
una mera facoltà sollecitatoria del potere d'ufficio dello stesso
tribunale adito, e risponde ad un obbligo di diligenza del debitore
stesso che deve evitare di aggravare il proprio dissesto (art. 217,
comma 1, n. 4, l. fall.).
4. - Questo potere di impulso non è invece previsto nella
liquidazione coatta amministrativa; ma di ciò rende sufficiente
ragione la peculiarità di tale procedura concorsuale rispetto al
fallimento; peculiarità che questa Corte ha già avuto occasione di
rilevare, evidenziando le sue tipiche finalità pubblicistiche,
"finalità che giustificano gli interventi della pubblica
amministrazione" (sent. n. 87 del 1969). Tale procedura infatti
riguarda imprese che. pur operando nell'ambito del diritto privato,
"involgono tuttavia molteplici interessi o perché attengono a
particolari settori dell'economia nazionale, in relazione ai quali lo
Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, o
perché si trovano in rapporto di complementarità, dal punto di
vista teleologico e organizzativo, con la pubblica amministrazione"
(sent. n. 87/69 cit.). Più in generale la diversità della
disciplina dettata per la liquidazione coatta amministrativa rispetto
a quella del fallimento ha superato il vaglio di costituzionalità
proprio per le ritenute "finalità pubblicistiche connesse alla
attività delle diverse categorie di imprese ad essa soggette" (sent.
n. 159 del 1975).
D'altra parte il fatto che il legislatore abbia inteso concentrare
nella pubblica amministrazione vigilante il potere di attivare la
procedura di liquidazione, con la sola eccezione della già vista
legittimazione dei creditori, non esclude che il debitore, al fine di
non aggravare il proprio stato di dissesto, possa segnalare
all'autorità amministrativa il suo stato di insolvenza obbligando
così quest'ultima a prenderlo in considerazione ed a valutarlo;
sicché la censurata diversità di disciplina rispetto al fallimento
appare in concreto assai contenuta (per quanto sopra detto in ordine
ai limiti di legittimazione del reclamo ex art. 22 cit.), oltre che
pienamente coerente con le distinte connotazioni strutturali delle
due procedure concorsuali in comparazione.
Non sussiste quindi la denunciata violazione del principio di
eguaglianza (art. 3 Cost.) per disomogeneità del tertium
comparationis allegato dal giudice rimettente, la quale giustifica la
diversità di disciplina.
5. - Neppure è violato il diritto alla tutela giurisdizionale
perché rientra nella discrezionalità del legislatore configurare
come interesse di mero fatto ovvero interesse legittimo ovvero
diritto d'azione l'interesse dello stesso debitore ad essere
assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa
piuttosto che alle procedure esecutive individuali atteso che in ogni
caso, seppur con modalità diverse (che non vengono in rilievo in
questa sede), è assicurata la difesa in ordine alla pretesa
creditoria o al titolo esecutivo azionati nei suoi confronti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 195, comma 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge
fallimentare) sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24
della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte