Art. 3 fallimento — Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata
[1]48
[2]Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195. 48 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
48Il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha disposto (con l'art. 147, comma 2) che "Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva