Sentenza n. 363/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 1/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3,
della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (Disciplina dell'attività di
intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei
mercati mobiliari), promosso con ordinanza emessa il 31 dicembre 1994
dal Pretore di Tortona nel procedimento civile vertente tra la ECU
s.i.m. s.p.a. ed il Ministero del tesoro, iscritta al n. 113 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione della s.p.a. ECU s.i.m., nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi l'avvocato Giuseppe Gianni per la ECU s.i.m. s.p.a. e
l'avvocato dello Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra la ECU s.i.m.
s.p.a. e il Ministero del tesoro, il Pretore di Tortona, con
ordinanza emessa il 31 dicembre 1994, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 2
gennaio 1991, n. 1 (Disciplina dell'attività di intermediazione
mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari),
nella parte in cui non prevede la responsabilità solidale del
rappresentante della società di intermediazione mobiliare (s.i.m.) e
della stessa società per il pagamento della sanzione amministrativa
ad essa irrogata, nonché il diritto di regresso nei confronti
dell'autore della violazione, in riferimento all'art. 3, primo comma,
della Costituzione.
Ritiene il giudice rimettente che la disposizione impugnata, non
indicando i soggetti destinatari delle sanzioni e dei provvedimenti
cautelari dalla stessa previsti - mentre dalla lettura complessiva
della stessa tali sanzioni sembrerebbero doversi riferire alla
società di intermediazione, con esclusione dei rappresentanti legali
o degli amministratori -, introdurrebbe una diseguaglianza nel
trattamento sanzionatorio rispetto a quello stabilito per altre
società soggette ad organi di controllo al pari della la ricorrente.
Come tertia comparationis vengono indicate la normativa
riguardante le imprese assicuratrici contenuta nell'art. 6, terzo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la disposizione
relativa all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 144
del decreto legislativo 30 (recte: 1° settembre 1993, n. 385).
L'analogia tra le situazioni poste a raffronto appare al giudice a
quo evidente, trattandosi di violazioni commesse nell'esercizio delle
funzioni o delle incombenze connesse all'attività sociale da parte
di soggetti investiti di poteri di rappresentanza - o di
amministrazione o di direzione - o da parte di dipendenti di imprese
operanti in particolari settori economici di generale interesse: non
avrebbe pertanto razionale giustificazione l'esclusione solo per i
soggetti contemplati dalla disposizione impugnata del vincolo di
solidarietà nel pagamento della sanzione fra l'autore della
violazione e l'ente in rappresentanza o alla dipendenze del quale
abbia agito, nonché del diritto di regresso dell'ente nei confronti
dell'autore della violazione.
Sul punto della rilevanza, il giudice a quo sottolinea che qualora
fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione
impugnata, la società opponente potrebbe recuperare l'importo della
sanzione agendo in via di regresso contro chi ha dato causa alla sua
applicazione.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la ECU
s.i.m. s.p.a., chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale sia accolta.
La parte preliminarmente motiva sulla sicura rilevanza della
questione, in primo luogo in quanto dall'eventuale accoglimento della
stessa deriverebbe l'illegittimità del provvedimento impugnato (in
quanto diretto a sanzionare la sola società e non anche l'autore
della violazione); ed in secondo luogo in quanto dall'accoglimento
della questione deriverebbe la possibilità per la stessa società di
agire in via di regresso nei confronti degli autori dell'illecito.
Quanto al merito della questione, si ribadiscono le argomentazioni
svolte nell'ordinanza di rimessione, ritenendo che questa Corte non
potrebbe esimersi dal dichiarare l'incostituzionalità della norma
avvalendosi del noto concetto di dichiarazione d'incostituzionalità
di norma ostativa implicita.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata.
L'Avvocatura dello Stato rileva, in primo luogo, che la questione
difetta del requisito della rilevanza, in quanto in ogni caso la
E.C.U. s.i.m. s.p.a. sarebbe tenuta all'adempimento per l'intero
(art. 1292 del codice civile), e non potrebbe sollevare obiezioni in
ordine alla scelta del creditore di pretendere da essa l'intero,
ovvero, in assenza di un'apposita previsione del c.d. beneficio di
escussione, in ordine alla escussione di altri eventuali debitori in
solido.
Nel merito, la difesa erariale ritiene che la questione sia
(manifestamente) infondata.
Essendo ormai pacifica l'applicabilità delle sanzioni
amministrative nei confronti delle persone giuridiche (quali le
s.i.m.), ed essendo la responsabilità della persona giuridica in
relazione all'attività compiuta dai suoi organi comunemente
qualificata come responsabilità diretta in ragione del rapporto di
immedesimazione organica, ritiene la difesa erariale che la diretta
riferibilità della sanzione pecuniaria alla sola società sia
coerente con il sistema sanzionatorio delineato dall'art. 13 della
legge n. 1 del 1991. La "omessa previsione" denunciata dal giudice a
quo non sarebbe da intendersi come "esclusione": sul punto
l'ordinanza di rimessione sarebbe pertanto carente, non avendo il
giudice cercato di colmare la lacuna mediante il ricorso ai principi
generali desumibili dalla disciplina sistematica delle sanzioni
amministrative dettata dalla legge n. 689 del 1981.
Peraltro, essendo la funzione della solidarietà passiva quella di
garantire il creditore, l'eventuale esclusione dell'obbligazione in
solido di altri soggetti per il pagamento della sanzione potrebbe
riflettersi (negativamente) solo sulla posizione della pubblica
amministrazione creditrice, ma in ragione di una scelta legislativa
non arbitraria, bensì coerente al sistema e che potrebbe essere
ulteriormente giustificata dalla semplificazione (degli elementi)
della fattispecie sanzionata e del procedimento sanzionatorio.
Le suesposte ragioni fanno escludere l'irragionevolezza della
disposizione impugnata: se ciò tuttavia non bastasse, rileva
l'Avvocatura che nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi
spiegazione della preferenza palesata dal giudice a quo per le
soluzioni diverse adottate in altri settori, specie tenendo conto che
le banche sono assoggettate allo stesso trattamento sanzionatorio
delle s.i.m. quando svolgano attività di intermediazione mobiliare e
in relazione alle infrazioni riferibili a tale attività non bancaria
(art. 12, comma 2, della legge n. 1 del 1991, le cui disposizioni
sono state fatte espressamente salve dall'art. 160 del testo unico). Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se l'art.
13, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (Disciplina
dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari), nella parte in cui non
prevede la responsabilità solidale del rappresentante della società
di intermediazione mobiliare (s.i.m.), nonché della stessa società,
per il pagamento della sanzione amministrativa, né il diritto di
regresso della stessa nei confronti dell'autore della violazione, sia
in contrasto con il principio d'eguaglianza stabilito dall'art. 3,
primo comma, della Costituzione, in relazione a quanto diversamente
stabilito dagli artt. 6, terzo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689 e 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. - La difesa erariale eccepisce preliminarmente
l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza nel
giudizio a quo, osservando che, anche qualora fosse riconosciuto un
obbligo solidale dell'amministratore della società, questa, nella
presente ipotesi di responsabilità, ed in mancanza di una specifica
previsione del c.d. beneficio di escussione, sarebbe comunque tenuta
all'adempimento per l'intero (art. 1292 del codice civile). La
sollevata questione sarebbe, invece, rilevante solo nell'eventuale
giudizio che il solvens volesse instaurare per rivalersi nei
confronti di altri soggetti responsabili.
L'eccezione non è condivisibile, poiché diversa è l'ipotesi di
un debito che, pur essendo dovuto per l'intero, è però di natura
solidale. Inoltre, l'azione di regresso può essere esercitata solo
se consentita dalla legge: per cui nel presente giudizio, riguardante
il pagamento della sanzione amministrativa, la società chiamata a
rispondere ha interesse a sapere che l'obbligo si estende
solidalmente ai suoi amministratori, al fine di porsi eventualmente
nella condizione di chiamarli in giudizio per rivalsa.
3. - La questione di costituzionalità è però infondata.
L'Avvocatura dello Stato deduce anzitutto che la responsabilità
amministrativa non richiede necessariamente la sua estensione alle
persone che hanno agito in rappresentanza, dal momento che detta
responsabilità - in forza del rapporto di immedesimazione organica -
è direttamente riferibile all'ente. E tale riferibilità è coerente
con il sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 1 del 1991, come
confermato dalle altre misure della sospensione dall'Albo o
dall'esercizio dell'attività.
La deduzione è esatta, avendo in proposito questa Corte affermato
che il principio della personalità della pena non ha alcuna
attinenza con le sanzioni amministrative (sentenza n. 159 del 1994).
Ma ciò non è tuttavia preclusivo dell'esame della questione, in
quanto il giudice a quo non contesta che la società sia destinataria
della sanzione, ma si duole che di questa non rispondano solidalmente
anche gli amministratori, così come altre leggi prevedono per altre
imprese omogenee.
4. - Soggiunge la difesa erariale che la solidarietà passiva -
peraltro prevista soprattutto per una maggiore garanzia del creditore
- non deve necessariamente essere stabilita dalla legge speciale,
essendo già offerta a tutte le società in base ad altre leggi,
oltre che dal diritto comune.
Questa deduzione è sufficiente a far ritenere infondata la
questione. In proposito occorre richiamare l'art. 6, della legge n.
689 del 1981, che, in tema di sanzioni amministrative, stabilisce che
"se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di
una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o,
comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o
incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha
pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore
della violazione".
Questa disposizione ha valore di principio generale con riguardo
alle sanzioni amministrative: in quanto tale, essa contribuisce a
specificare la portata normativa della disposizione impugnata,
consentendo di superare il vizio di illegittimità costituzionale
prospettato in questa sede.
D'altro canto, lo stesso sistema delineato dal codice civile
(artt. 2392 e seguenti), contempla l'ipotesi di una responsabilità
degli amministratori nei confronti della società, stabilendo i casi
ed i modi con cui essa può farsi valere.
5. - L'ultima deduzione della difesa erariale - per contrastare
più specificamente la disparità di trattamento normativo fra le
società sotto la vigilanza della CONSOB e quelle sotto la vigilanza
dell'ISVAP e della Banca d'Italia - risulta superata da quanto sopra
osservato (n. 4) circa la sussistenza della responsabilità solidale
anche nella situazione che forma oggetto di questo giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 2
gennaio 1991, n. 1 (Disciplina dell'attività di intermediazione
mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati immobiliari)
sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Tortona con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore di cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte