Sentenza n. 363/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1,
e 604, comma 4, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 26 novembre 1996 dal tribunale militare di
Cagliari nel procedimento penale a carico di Giuseppe Tozio, iscritta
al n. 61 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno
1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 26 novembre 1996 nel corso di un
procedimento penale nei confronti di un militare, imputato dei reati
di forzata consegna e lesione personale, il tribunale militare di
Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che chi ha pronunciato la sentenza di primo grado non possa
partecipare al giudizio di rinvio a seguito di annullamento della
sentenza da parte del giudice d'appello; b) dell'art. 604, comma 4,
cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il giudice di
appello, se accerta una delle nullità indicate nell'art. 179 cod.
proc. pen., da cui è derivata la nullità della sentenza di primo
grado, debba rinviare gli atti al giudice che procedeva quando si è
verificata la nullità, anziché, in analogia a quanto previsto dal
comma 8 dello stesso art. 604, ad altra sezione dello stesso
tribunale ovvero, in mancanza, al tribunale più vicino.
Il giudice rimettente segnala di avere già emesso, nei confronti
dello stesso imputato e per i medesimi reati, una sentenza di
condanna, dichiarata poi nulla dalla Corte militare d'appello - che
aveva quindi rinviato gli atti al giudice di primo grado per la
prosecuzione del giudizio - per un vizio della notifica all'imputato
contumace del verbale di dibattimento con la nuova contestazione di
un reato concorrente.
Il tribunale militare di Cagliari rileva che la composizione del
collegio è la stessa esistente al verificarsi della nullità
processuale, giacché devono concorrere alla deliberazione della
sentenza gli stessi giudici che hanno partecipato all'intero
dibattimento (art. 525, comma 2, cod. proc. pen.). Difatti il
giudice d'appello, quando annulla una sentenza del tribunale per una
delle nullità indicate nell'art. 179 cod. proc. pen., dispone la
trasmissione degli atti allo stesso tribunale che ha emesso la
sentenza annullata (art. 604, comma 4, cod. proc. pen.).
Lo stesso giudice rimettente ricorda che l'art. 34, comma 1, cod.
proc. pen. stabilisce che il giudice il quale ha pronunciato la
sentenza in un grado del procedimento non può partecipare al
giudizio di rinvio dopo l'annullamento, ma ritiene che questa
incompatibilità si riferisca soltanto ai casi di annullamento da
parte della Corte di cassazione (art. 627 cod. proc. pen.).
Mancherebbe, invece, la previsione dell'incompatibilità anche nel
caso del giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza
di primo grado da parte del giudice di appello, e questa omissione
rappresenterebbe un'anomalia legislativa in contrasto con gli artt. 3
e 24, secondo comma, della Costituzione. Difatti, il giudice di primo
grado si sarebbe già pronunciato nel merito, maturando una
convinzione che difficilmente lo farebbe pervenire ad una pronuncia
diversa da quella di condanna, già emessa e successivamente
annullata, tanto più quando non debba essere esperita una ulteriore
attività istruttoria. Mentre il diritto inviolabile di difesa
implica, quale principio fondamentale del giusto processo,
l'imparzialità del giudice: la funzione di giudicare deve essere
esercitata da soggetti sgombri da convinzioni precostituite in ordine
alla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in
occasione di decisioni precedentemente adottate.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dovrebbe
coinvolgere, oltre che la disciplina dell'incompatibilità del
giudice (art. 34, comma 1, cod. proc. pen.), anche quella del rinvio
degli atti in caso di dichiarazione di nullità da parte del giudice
d'appello (art. 604, comma 4, cod. proc. pen.).
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
L'Avvocatura non condivide la premessa interpretativa dalla quale
muove il giudice rimettente, giacché l'art. 604, comma 4, cod. proc.
pen. potrebbe essere inteso nel senso che il rinvio che il giudice
d'appello dispone al giudice che procedeva quando si è verificata la
nullità si riferisca all'ufficio giudiziario, e non già alle
persone fisiche che lo compongono. Inoltre l'art. 34, comma 1, cod.
proc. pen. riproduce, nella sostanza, l'art. 61, primo comma, del
codice in precedenza vigente, in relazione al quale era sorta
discussione se l'incompatibilità che quella disposizione prevedeva
riguardasse anche le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di
primo grado a seguito di nullità della sentenza dichiarata dal
giudice d'appello. La Corte di cassazione, a sezioni unite, si era
pronunciata a favore della soluzione estensiva, affermando che il
rinvio allo stesso giudice si riferiva all'ufficio giudiziario e non
alle persone fisiche che lo compongono. Ad avviso dell'Avvocatura,
questa interpretazione deve essere data anche all'art. 34 del codice
di procedura penale vigente, giacché, in mancanza di un orientamento
interpretativo consolidato, va preferita la interpretazione che si
adegua al dettato della Costituzione. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe la
disciplina dell'incompatibilità del giudice per atti compiuti nel
procedimento.
Il tribunale militare di Cagliari interpreta la disposizione che
prevede che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo
l'annullamento il giudice che ha pronunciato, o concorso a
pronunciare, la sentenza annullata (art. 34, comma 1, cod. proc.
pen.) come riferita esclusivamente all'annullamento con rinvio
disposto dalla Corte di cassazione. Ritiene, quindi, che la
cognizione nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della
sentenza da parte della corte d'appello rimanga agli stessi giudici
che hanno pronunciato la sentenza annullata, ma dubita che l'omessa
previsione dell'incompatibilità anche per questo caso possa essere
in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e con il
diritto inviolabile di difesa (artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.),
giacché verrebbe meno l'imparzialità del giudice, che implica
l'assenza di convinzioni precostituite in ordine alla materia da
decidere, formatesi in fasi diverse del giudizio in occasione di
decisioni precedentemente adottate. Mentre, in questo caso, gli
stessi giudici si sarebbero pronunciati nei confronti del medesimo
imputato e nel merito dello stesso reato.
Il dubbio di legittimità costituzionale è prospettato,
denunciando la violazione delle stesse disposizioni costituzionali,
anche per l'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., che, nel caso di
annullamento in appello della sentenza di primo grado per nullità
assolute (art. 179 cod. proc. pen.), prevede il rinvio degli atti
allo stesso giudice che procedeva quando si è verificata la nullità
e non ad altra sezione dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, al
tribunale più vicino, come è invece disposto per altri casi di
annullamento della sentenza di primo grado (art. 604, comma 8, cod.
proc. pen.).
2. - La questione è infondata, non essendo esatto il presupposto
interpretativo posto a base del dubbio di legittimità
costituzionale.
L'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., nello stabilire che il giudice
che ha pronunciato o concorso a pronunciare una sentenza non può
"partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento", non
distingue l'annullamento della sentenza ed il rinvio disposti dalla
Corte di cassazione dall'annullamento e dal rinvio disposti da una
corte d'appello.
Nella prospettiva del giudice chiamato a giudicare, la regola
dell'incompatibilità, secondo il significato proprio delle parole
che la esprimono, si riferisce ad ogni caso di giudizio di rinvio a
seguito di annullamento della sentenza, e ciò in corrispondenza con
la finalità del regime delle incompatibilità, che specificamente
esclude che lo stesso giudice possa pronunciarsi più volte nel
merito dello stesso giudizio.
Questa interpretazione, letterale e logica, dell'art. 34, comma 1,
cod. proc. pen. non è contraddetta dalla disciplina della
trasmissione degli atti al giudice di primo grado da parte del
giudice di appello che dichiara la nullità della sentenza impugnata
(art. 604, comma 4, cod. proc. pen.). Il rinvio degli atti al giudice
che procedeva quando si è verificata la nullità non esclude che,
così individuato l'ufficio giudiziario competente per l'ulteriore
corso del procedimento, valgano poi, quanto alla partecipazione al
giudizio, le regole proprie dell'incompatibilità, che riguardano non
l'ufficio chiamato a giudicare ma la persona che, nel singolo caso,
è investita delle relative funzioni, perché in concreto sia
garantita l'imparzialità del giudizio.
Anche se questa interpretazione fosse solo una delle diverse
consentite dalle disposizioni denunciate, essa dovrebbe comunque
essere preferita, in rispondenza ai principi costituzionali
richiamati dall'ordinanza di rinvio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 1, e dell'art. 604, comma 4, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Cagliari
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte