Sentenza n. 363/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/11/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, numero 4,
del codice di procedura civile e degli artt. 25, n. 1, 23 e 26 del
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio
1997 dal Tribunale di Reggio Emilia sul reclamo proposto da S.A.I.PA.
- Società Agricola Industriale Padana s.r.l. iscritta al n. 458 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di reclamo ex art. 26 della legge
fallimentare, proposto avverso un provvedimento con cui il giudice
delegato aveva dichiarato l'inefficacia di un'offerta in aumento di
sesto in un procedimento d'incanto, il Tribunale di Reggio Emilia,
con ordinanza emessa il 27 febbraio 1997, ha sollevato - in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questioni di
legittimità costituzionale: a) dell'art. 51, n. 4, del codice di
procedura civile, nella parte in cui prevede l'obbligo di astensione
del giudice che abbia conosciuto della causa in altro grado del
processo, "in quanto non applicabile al giudice delegato al
fallimento chiamato a comporre il collegio in sede di reclamo avverso
provvedimenti decisori da lui stesso emessi"; b) dell'art. 25, n. 1,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui stabilisce
che il giudice delegato riferisce al tribunale, allorché sia
richiesto un provvedimento collegiale, anche nel caso in cui sia
proposto reclamo avverso provvedimenti da lui emessi; c) degli artt.
23 e 26 della stessa legge fallimentare, nella parte in cui non
escludono che del collegio, che decide in sede di reclamo avverso
provvedimenti decisori su diritti soggettivi, possa far parte il
giudice delegato che tali provvedimenti ha emesso.
Premette il rimettente di ritenere come "unica ammissibile"
l'interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui la
partecipazione del giudice delegato al collegio decidente sul reclamo
avverso i provvedimenti da lui emessi, trova la sua ragione nel
principio di concentrazione processuale di ogni controversia negli
organi della procedura, nonché nella posizione del giudice delegato
che garantisce la rapidità delle fasi processuali, la continuità e
conoscenza delle situazioni coinvolte, così escludendo la violazione
dell'art. 51, n. 4, del codice di procedura civile. E tale norma,
peraltro - secondo una giurisprudenza ormai consolidata -, non
impedirebbe comunque la partecipazione del giudice delegato al
collegio decidente sul reclamo endofallimentare, dovendosi
restrittivamente intendere il concetto di "grado".
Ma, secondo il giudice a quo le recenti affermazioni rese da questa
Corte in materia di processo penale, con riferimento all'art. 34 cod.
proc. pen. - in particolare nella sentenza n. 131 del 1996 - rendono
evidente il contrasto del suddetto art. 51 con gli evocati parametri
costituzionali.
Osserva, infatti, il rimettente come il reclamo previsto dall'art.
26 della legge fallimentare abbia certamente natura impugnatoria di
un provvedimento incidente su diritti soggettivi, là dove non
rappresenta uno sviluppo o completamento di questo, bensì una
reazione vòlta ad annullarlo o sostituirlo. Da ciò, la lesione
dell'art. 24 Cost., per la violazione del principio della
prevenzione - così come lumeggiato dalla richiamata decisione di
questa Corte - e dell'art. 3 della Costituzione per la disparità di
trattamento rispetto al regime che vale per i creditori al di fuori
delle procedure fallimentari.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione,
ricordando anzitutto come, per quanto riguarda l'art. 51 cod. proc.
civ., il grado del processo indica il momento processuale al termine
del quale il giudice si spoglia della controversia, di talché, come
nel sistema del processo esecutivo, la partecipazione del giudice che
abbia emesso il provvedimento impugnato ad una fase decisoria
successiva risulta conforme al senso della norma, in particolare
garantendo, nel caso del fallimento, la rapidità delle varie fasi
processuali.
Osserva altresì l'Avvocatura che in subiecta materia vanno
conciliate la tutela d'interessi non strettamente privati e
l'esigenza di un giudice imparziale, con sostanziali differenze di
funzioni e caratteristiche rispetto al procedimento cautelare
uniforme ma, soprattutto, con una "inestensibilità al caso de quo
della giurisprudenza della Corte in materia di incompatibilità". Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Reggio Emilia dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., in quanto non
prevede l'obbligo d'astensione del giudice delegato al fallimento,
chiamato a comporre il collegio in sede di reclamo avverso i
provvedimenti decisori da lui stesso emessi ed incidenti su diritti
soggettivi. La censura - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., in ragione del differente trattamento riservato ai creditori
al di fuori delle procedure concorsuali, nonché della compressione
del diritto di difesa, cagionata dalla "forza della prevenzione" - è
dal giudice a quo estesa agli artt. 23, 25, n. 1, e 26 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), rispettivamente, nella parte in
cui prevedono che il giudice delegato riferisca al tribunale in caso
di richiesta di provvedimento collegiale anche quando si tratti di
reclamo avverso provvedimenti da lui emessi e nella parte in cui non
escludono, nella stessa ipotesi, la partecipazione al collegio di
detto giudice.
2. - Le questioni non sono fondate.
2.1. - L'istituto del reclamo al tribunale fallimentare avverso i
provvedimenti adottati dal giudice delegato nell'esercizio dei suoi
molteplici poteri decisori è stato oggetto di una serie d'interventi
di questa Corte, vo'lti ad assicurare le garanzie fondamentali del
diritto di difesa.
Le decisioni rese con riferimento al reclamo avverso i
provvedimenti incidenti su diritti soggettivi (ed in particolare
avverso i decreti di ripartizione dell'attivo: cfr. sentenze n. 118
del 1963 e n. 42 del 1981) - attraverso le quali venivano censurate
la brevità dei termini, la decorrenza degli stessi a prescindere
dalla conoscenza dell'interessato, la mancanza dell'obbligo di
motivazione nonché la facoltatività della motivazione - non
trovavano una risposta nell'attività del legislatore. Tali sentenze,
tuttavia, inducevano le sezioni unite della Corte di cassazione ad
una ricostruzione del sistema, intesa a colmare le descritte lacune
procedimentali rendendo applicabile al reclamo fallimentare la
normativa dettata dagli artt. da 737 a 742-bis cod. proc. civ. per i
procedimenti camerali. E di siffatta "costituzionalizzazione"
dell'istituto prendeva sostanzialmente atto questa Corte nelle
successive decisioni concernenti ulteriori aspetti del reclamo (v.
sentenze n. 303 del 1965, n. 55 e, in particolare, n. 156 del 1986).
La qualificazione del reclamo - risultante dall'art. 739 cod. proc.
civ. come grado ulteriore del giudizio, non è però estensibile al
reclamo fallimentare, il quale rimane infatti nell'àmbito della
stessa fase processuale, essendo da considerarsi come un momento
dell'iter della procedura concorsuale, le cui peculiarità impongono
speciali esigenze di continuità. Di queste esigenze - come meglio si
dirà - il giudice delegato è sostanzialmente il garante; e in
funzione di tale ruolo viene previsto dal denunciato art. 25, n. 1,
il permanente raccordo che lo lega al collegio attraverso l'obbligo
di riferire ad esso su ogni affare per il quale sia richiesto un
provvedimento del collegio medesimo.
È proprio codesta configurazione del reclamo fallimentare, a
comportare nella specie la non operatività dell'art. 51, n. 4, cod.
proc. civ., e quindi la mancanza di un obbligo di astensione; della
quale appunto si duole il giudice a quo, che perciò richiede a
questa Corte una pronuncia additiva, argomentando anche ex art.
669-terdecies, comma 2, dello stesso codice.
2.2. - Orbene, a proposito di quest'ultima disposizione, va
osservato che con essa è stato introdotto un diverso e più
articolato modello di reclamo nell'àmbito del procedimento cautelare
uniforme. Ma la scelta legislativa - intesa a realizzare una maggior
garanzia in sede di controllo - nel senso di precludere al giudice
che ha emesso il provvedimento di partecipare al collegio che deve
decidere il reclamo, non rappresenta un archetipo assoluto cui debba
uniformarsi necessariamente tutto il sistema processuale. Il
legislatore è libero di assicurare in forme diverse, a seconda dei
vari modelli di processo, le garanzie inerenti all'esercizio della
giurisdizione, purché rispetti i limiti segnati dai precetti
costituzionali. E, d'altronde, appaiono evidenti i profili
distintivi, destinati a riflettersi nella diversità delle fasi di
controllo, tra il procedimento cautelare uniforme e il processo
fallimentare (anche con riguardo a momenti cautelari).
2.3. - In tale processo, anche per la spiccata rilevanza
pubblicistica dell'istituto del fallimento, trova un'accentuazione
del tutto particolare il principio di concentrazione di ogni
controversia presso gli organi del fallimento medesimo: il che - come
si è già sottolineato nella sentenza n. 158 del 1970 - "determina
collegamenti ed interferenze processuali inevitabili, perciò non
rilevabili agli effetti della legittimazione del giudice, per la
prevalente apprezzabile esigenza di portare allo stesso organo
giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità".
Il giudice delegato, attraverso la molteplicità dei suoi poteri
(amministrativi, decisori, cautelari), assicura la rapidità e
continuità delle fasi processuali - valori anch'essi specifici e
prevalenti nelle procedure concorsuali - grazie alla presumibile
compiutezza della sua conoscenza di fatti, rapporti e situazioni
soggettive ed oggettive della procedura (cfr. sentenze n. 351 del
1997 e n. 148 del 1996). Conoscenza, che non può andare dispersa, e
che deve rapportarsi in modo costante e diretto (non bastando ad
assicurare il valore della celerità - allo stato attuale della
disciplina complessiva della procedura de qua - una relazione in
forma diversa, meno immediata) con il tribunale fallimentare, alla
cui collegialità non a caso la recente novella ha riservato anche i
giudizi contemplati dal denunciato art. 23, ed i cui decreti sono
certamente ricorribili ex art. 111 della Costituzione ogni volta che
questi siano connotati dalla decisorietà propria della sentenza e
vengano così ad incidere definitivamente su diritti soggettivi.
2.4. - Valutando la posizione del giudice delegato in una tale
prospettiva, tutta endofallimentare (e coerente con l'impostazione
dell'intero regio decreto n. 267 del 1942), appare evidente come
dall'unità funzionale della sua complessa figura non sia dato
scorporare singoli profili, onde costruire riguardo ad essi
l'invocato obbligo di astensione.
Un'operazione siffatta, che verrebbe ad incidere profondamente
nella struttura del processo fallimentare, non può non essere
riservata al legislatore. E dunque, in questa sede, rimane solo da
ribadire l'auspicio che sia provveduto senza ulteriore ritardo alla
tanto attesa riforma legislativa dell'istituto fallimentare nel suo
insieme, secondo forme meglio rispondenti ad un equilibrato
bilanciamento tra i diversi valori costituzionali che vengono in
considerazione con riguardo all'istituto stesso.
2.5. - Quanto sopra osservato, in coerenza con tutto l'orientamento
giurisprudenziale di questa Corte in tema di processo fallimentare,
non risulta certo smentito dall'enunciazione di princi'pi contenuta
nelle pronunce relative all'art. 34 cod. proc. pen., e in particolare
nella sentenza n. 131 del 1996, richiamata dal rimettente per dare
consistenza al suo dubbio di illegittimità costituzionale in
riferimento all'art. 24 Cost.
Nella sentenza n. 326 del 1997 - non ancora pubblicata al momento
della pronuncia dell'ordinanza di rimessione - si è già precisato
che le caratteristiche del processo penale, finalizzato
all'accertamento del fatto ascritto all'imputato, a sua volta
costantemente assistito dal favor rei non consentono di trasporre sic
et simpliciter nel processo civile le considerazioni svolte
relativamente a quello. Qui basta aggiungere che ciò non può non
valere a maggior ragione con riguardo alla peculiare disciplina
fallimentare.
2.6. - Proprio codesta peculiarità, che si manifesta anche e
segnatamente sul piano degli effetti sostanziali del fallimento,
rende parimenti impossibile comparare la posizione dei creditori che
agiscono esecutivamente al di fuori delle procedure concorsuali -
richiamata quale tertium comparationis dal rimettente nel
prospettare, peraltro in via del tutto marginale, la violazione
dell'art. 3 della Costituzione - con la posizione dei creditori
fallimentari.
Come questa Corte ha di recente affermato, la declaratoria di
fallimento, cui consegue la necessitata concorsualità delle azioni
esecutive dei creditori, "vale a legittimare la diversità di
disciplina che il legislatore detta in relazione alle situazioni
poste (come sopra) a raffronto" (sentenza n. 234 del 1998).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 51, n. 4, del codice di procedura civile e degli artt. 23,
25, n. 1, e 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevate,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
Reggio Emilia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte