Corte costituzionale

Ordinanza n. 364/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 633, ultimo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 2 novembre 1988 dal Pretore del tribunale di Firenze nel

procedimento civile vertente tra la S.r.l. Kendo International in

liquidazione e la Società Portdene Ltd., iscritta al n. 7 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza del 2 novembre 1988 (R.O. n. 7 del

1989), nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Kendo

International in liquidazione e Società Portdene Ltd., il Presidente

del tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, del codice di procedura

civile, nella parte in cui non consente la tutela monitoria se la

notificazione dell'ingiunzione all'intimato debba effettuarsi

all'estero;

che, a parere del giudice rimettente, risulterebbe violato

l'art. 10 della Costituzione verificandosi contrasto con i patti

comunitari i quali comportano, tra l'altro, l'obbligo della

Repubblica di garantire la liberalizzazione degli scambi commerciali

all'interno della comunità;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio,

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la inammissibilità della questione;

Considerato che le norme di diritto internazionale generalmente

riconosciute, richiamate dall'art. 10 della Costituzione, non si

identificano nelle norme pattizie derivanti da trattati e convenzioni

internazionali ratificati dallo Stato, come il Trattato di Roma;

che, del resto, come rileva l'Avvocatura Generale dello Stato,

nei patti comunitari non si configurano principi generali incidenti

sulla materia del processo, lasciata alla disciplina del diritto

interno degli stati membri;

che il divieto di notificazione del decreto ingiuntivo

all'estero determina solo una causa di inammissibilità della tutela

monitoria, che è un procedimento speciale e non un difetto della

giurisdizione, potendosi agire in sede ordinaria;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, del codice di procedura

civile, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, sollevata dal

Presidente del tribunale di Firenze con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte