Sentenza n. 364/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, terzo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori), promosso con ordinanza emessa il
28 gennaio 1991 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile
vertente tra Cuomo Gaetano e S.p.A. Lloyd Triestino di Navigazione,
iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Cuomo Gaetano;
Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1991 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Udito l'avvocato Giulio Cevolotto per Cuomo Gaetano;
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Pretore di Firenze - nel corso di un procedimento civile avente
ad oggetto l'impugnazione del licenziamento di un lavoratore
marittimo che si asseriva avvenuto per motivi disciplinari, senza la
preventiva contestazione dell'addebito - con ordinanza 28 gennaio
1991 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 35, terzo comma, della l. 20
maggio 1970, n. 300.
Nell'ordinanza si rileva che l'art. 35, terzo comma, suddetto
rende applicabile la normativa dell'art. 7 della stessa legge alle
imprese di navigazione solo nei limiti e modi previsti dai contratti
collettivi. Il contratto collettivo applicabile nel caso di specie
attribuisce al lavoratore, licenziato per motivi disciplinari, una
tutela successiva e, pertanto, meno efficace di quella prevista in
via generale dall'art. 7.
La rimessione alla contrattazione collettiva della tutela del
lavoratore marittimo, in relazione alle sanzioni disciplinari,
secondo il giudice a quo, appare lesiva dell'art. 3 Cost.,
consentendo deroghe ingiustificate al principio generale
dell'ordinamento - comune al diritto pubblico e al diritto privato -
della preventiva contestazione degli addebiti ai fini
dell'irrogazione di sanzioni disciplinari. Ciò tanto più dopo che
la Corte costituzionale ha affermato l'inidoneità della
contrattazione collettiva, esplicatasi ai sensi dell'art. 35, terzo
comma, della l. n. 300 del 1970, a tutelare diritti soggettivi
essenziali dei lavoratori, nonostante la sostanziale omogeneità tra
la posizione, oggetto di garanzia, dei lavoratori marittimi rispetto
alla generalità degli altri lavoratori.
Si è costituito dinanzi a questa Corte il lavoratore marittimo
che aveva promosso il giudizio a quo, sottolineando che la
giurisprudenza della Corte di cassazione ha ritenuto già
applicabili, in ogni caso, anche ai lavoratori marittimi la garanzia
della previa contestazione dell'addebito disciplinare e del termine
per difendersi. Ha chiesto, pertanto, che la questione sia dichiarata
non fondata, con sentenza interpretativa di rigetto, la quale tenga
conto del già avvenuto riconoscimento, anche ai lavoratori nautici,
delle garanzie in questione. In via subordinata conclude per la
declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo
comma, della l. n. 300 del 1970, nella parte impugnata. Nella
discussione orale ha specificato la richiesta insistendo nella
declaratoria di incostituzionalità della norma anzidetta. Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta alla Corte consiste nello stabilire
se l'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300, nella
parte in cui non consente l'immediata applicabilità al personale
navigante delle imprese di navigazione, dell'art. 7, commi primo,
secondo e terzo, della stessa legge, contrasti con l'art. 3 Cost.,
discriminando ingiustificatamente rispetto agli altri lavoratori il
personale navigante, al quale le garanzie previste dall'art. 7
sarebbero applicabili se e nei limiti in cui lo preveda la
contrattazione collettiva.
Per meglio chiarire l'oggetto della questione, è da porre in luce
che l'art. 7 della l. n. 300 cit., nel primo comma, stabilisce il
principio della pubblicità delle infrazioni e delle sanzioni
disciplinari; nel secondo comma, la garanzia della preventiva
contestazione dell'addebito e della difesa; nel terzo comma, afferma
il principio dell'assistenza dell'associazione sindacale.
A sua volta, l'art. 35, terzo comma, della l. n. 300 statuisce
(sempre nei confronti del personale navigante delle "imprese di
navigazione") la immediata operatività di alcune norme dello statuto
dei lavoratori, rimettendo ai contratti collettivi l'applicazione dei
princìpi posti da altri articoli dello stesso statuto: tra essi,
quelli contenuti nell'art. 7. Di qui la lamentata discriminazione del
personale navigante rispetto agli altri lavoratori, nei confronti dei
quali l'art. 7 cit. è pienamente operante.
2. - La questione è fondata.
Con la sentenza n. 204 del 1982 questa Corte affermò la
illegittimità, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dei
commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970, interpretati nel
senso della loro inapplicabilità ai licenziamenti disciplinari,
quando non fossero stati espressamente richiamati dalla disciplina
posta dalla legge, dalla contrattazione collettiva o (validamente)
dal datore di lavoro.
I princìpi, che sono a fondamento di questa decisione, indussero
la Corte di cassazione ad approfondire il tema della qualificazione
del licenziamento disciplinare ("di per sé la più grave delle
sanzioni disciplinari") e a precisare che il rispetto dei princìpi
costituzionali non può essere subordinato alla esistenza di un dato
puramente formale, quale l'espresso richiamo dell'art. 7 dello
statuto, come era ritenuto dalla giurisprudenza anteriore. Si
pervenne così a sancire la natura "ontologica" del licenziamento
disciplinare, riferito ai comportamenti imputabili a titolo di colpa
(intesa in senso generico) al lavoratore. Tale licenziamento veniva a
coprire sia l'area del licenziamento per giustificato motivo
soggettivo (notevole inadempimento), sia, in parte, quella del
licenziamento per giusta causa. Esso si qualificava "come
disciplinare" indipendentemente dalla sua inclusione tra le sanzioni
disciplinari e non poteva effettuarsi senza le garanzie previste per
le misure (disciplinari) non espulsive.
3. - È opportuno, poi, rilevare che la Cassazione, interpretando
con visione avanzata l'indirizzo segnato dalla Corte costituzionale,
ha già ritenuto in alcune sentenze la immediata applicabilità al
personale navigante delle "imprese di navigazione" delle garanzie
previste dai primi tre commi dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970. E
ciò ha indotto il marittimo (cambusiere), del cui licenziamento si
discute, a richiedere una pronuncia interpretativa.
Osserva la Corte che la questione non è, di per sé, risolvibile
in conseguenza delle sentenze n. 96 del 1987 e n. 41 del 1991, dato
che tali decisioni si sono riferite, la prima, al licenziamento ad
nutum, con riguardo agli artt. 10 della l. n. 604 del 1966 e 35,
terzo comma, della l. n. 300 del 1970, nella parte in cui escludono
l'applicabilità al personale marittimo navigante delle "imprese di
navigazione" della intera legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 dello
statuto dei lavoratori; la seconda, all'applicabilità al personale
navigante del complesso normativo ora indicato e, in particolare,
dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, come modificato dall'art.
1 della l. 11 maggio 1990, n. 108. Inoltre, la sentenza n. 41 del
1991 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 916 c.nav. e, di
conseguenza, in base all'art. 27 della l. n. 87 del 1953, dell'art.
345 c.nav.: queste norme attribuivano all'esercente e all'armatore la
facoltà di risolvere "in qualunque tempo e luogo" il contratto di
lavoro a bordo.
Dal quadro giurisprudenziale, così riassunto, emerge l'attuale
operatività dell'art. 35, terzo comma, della l. n. 300 cit.; esso è
norma del diritto speciale, che non è stata toccata dall'art. 6,
primo comma, della l. n. 108 del 1990 (cfr. sent. n. 41 del 1991 di
questa Corte). L'attuale impugnativa si riferisce alla parte della
disposizione che rinvia ai contratti collettivi di lavoro per
l'applicabilità al personale navigante dei principi sanciti
dall'art. 7 dello statuto in materia disciplinare.
Quest'ultima norma, per effetto del terzo comma dell'art. 35 dello
stesso statuto, continua a non essere operante nei confronti di tale
personale, in carenza della contrattazione collettiva.
Il carattere speciale della norma la fa prevalere, in base
all'art. 1 c.nav., sulla disciplina dello statuto dei lavoratori, che
è legge generale (cfr. sent. n. 41 del 1991 cit.). Ne risulta un
ostacolo all'attuazione della tutela, in caso di provvedimenti
disciplinari nei confronti del personale navigante, compreso tra essi
il licenziamento "ontologicamente" disciplinare, del quale si discute
nel caso concreto.
Viene in essere, così, una situazione, che, oltre a porsi in
contrasto con fondamentali esigenze di garanzia del lavoratore,
appare sprovvista di tutela perfino nel momento del contraddittorio,
che esprime un valore essenziale per la persona del lavoratore.
Questa specifica mancanza di tutela (insieme con le omissioni in
materia di informazione, di pubblicità, di procedimento e di
assistenza) concerne diritti inviolabili e fa emergere l'esigenza,
già sancita da questa Corte, di non affidarne l'attuazione, nei
riguardi del personale navigante, alla mediazione dei contratti
collettivi.
Il rinvio operato dal legislatore a tali contratti confligge
sicuramente con l'art. 3 della Costituzione, in quanto condiziona la
garanzia in materia disciplinare alla produzione dell'autonomia
collettiva che, oltre ad essere eventuale, non si è finora rivelata
idonea (anche per la disparità, eccepita in causa, tra il regime
dell'armamento c.d. pubblico e di quello privato) ad evitare una
ingiustificata discriminazione dei lavoratori nautici rispetto a
quelli comuni.
Gli artt. 2 e 24 della Costituzione esigono che al personale
navigante, in caso di licenziamento disciplinare, sia garantita la
pretesa alla tutela, sostanziale e procedimentale assicurata dalla
legge ai lavoratori comuni. Ne deriva la illegittimità
costituzionale dell'art. 35, terzo comma, dello statuto dei
lavoratori, per la mancata diretta applicabilità, che esso
determina, dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 dello stesso statuto al
personale navigante delle "imprese di navigazione".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma,
della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori) nella parte in cui non prevede la diretta
applicabilità al personale navigante delle "imprese di navigazione"
dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della medesima legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte