Art. 1 c.nav. — Fonti del diritto della navigazione
[1]In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi.
[2]Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva